Otto per mille a diretta gestione statale: FAQ

 

Beneficiari del contributo otto per mille

  1. La concessione del contributo a soggetti che abbiano già ricevuto un contributo otto per mille è sottoposta alle seguenti limitazioni (articolo 2, comma 8, D.P.R. 76 del 1998):
    1. Se la concessione del contributo è avvenuta nei due anni precedenti, è possibile una nuova concessione solo se motivata. Pertanto, nel compilare la domanda di contributo, l’interessato deve indicare se e quali contributi otto per mille abbia già ricevuto negli ultimi due anni e, in caso positivo, deve illustrare le specifiche ragioni della nuova concessione del beneficio (paragrafo C.3.1 dell’Allegato A - modello di domanda).
    2. Se la nuova richiesta di contributo riguarda interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati con le risorse dell’otto per mille, è possibile una nuova concessione del contributo otto per mille solo se gli interventi sono stati completati e regolarmente rendicontati.
  1. Le persone fisiche non possono essere beneficiarie del contributo otto per mille. I soggetti ai quali può essere destinato il contributo otto per mille sono: le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati (articolo 3, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76).
  1. La pubblicazione degli atti endoprocedimentali delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono parte del procedimento. L’effettiva ammissione al finanziamento avviene al termine dell’intero procedimento amministrativo con l’adozione del dpcm e la registrazione alla Corte dei conti. Solo al termine di tutte le fasi si procede con la pubblicazione dei decreti di ripartizione sul sito del Governo e la comunicazione ai singoli beneficiari.
  1. In fase di presentazione del progetto è possibile prevedere la partecipazione di partner allegando copia del relativo accordo e indicando le fasi a carico del partner. A seguito dell’accettazione del contributo mediante comunicazione scritta, il beneficiario del contributo può procedere all’erogazione di rimborsi o anticipazioni al partner indicato nel Modulo progetto avendo cura di esporre a rendiconto le relative spese. Tuttavia, quale beneficiario del contributo, rimane unico responsabile nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in sede di verifica amministrativo-contabile, anche rispetto alle spese sostenute dai propri partner, dovrà fornire i giustificativi di spesa idonei a dimostrare che l’attività sia stata rendicontata a costi reali(v. anche la FAQ “È possibile rendicontare fatture intestate a partner del progetto?”).
  1. Nella piattaforma la presenza di più di partner deve essere indicata mediante l’inserimento dei rispettivi codici fiscali. Inoltre, occorre allegare i rispettivi accordi e inserire voci distinte nel budget del progetto.
  1. Il beneficiario è responsabile del puntuale compimento di tutti gli impegni previsti dal progetto e, nel caso debba modificare il/i partner indicati nella proposta progettuale oppure prevederne di nuovi, è tenuto a richiederne, motivando, preventiva autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Allo scopo è predisposto l’apposito Modulo 17 – Comunicazione variazione partner di progetto. Si specifica che il rendiconto finale del beneficiario dovrà essere comprensivo del rendiconto di eventuali partner, indicando tutte le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali da questi ultimi
 

Domanda di Finanziamento

  1. Quali titoli e competenze deve possedere il responsabile tecnico della gestione dell’intervento? La normativa in materia di otto per mille non disciplina nel dettaglio le caratteristiche del responsabile tecnico. Tuttavia il d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, “Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale” all’articolo 3 (“Requisiti soggettivi”), comma 2, contempla una serie di “qualità” di cui il responsabile tecnico deve essere in possesso (lettere a), e), f) ed h): non deve essere fallito o insolvente, non deve aver riportato condanne ecc.).
    In particolare quanto disposto dalla lettera f), del comma 2, dell’articolo 3 (avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento) deve essere letto in combinato disposto con il comma 2 dell’articolo 4 (“Requisiti oggettivi”) nella parte in cui impone che la relazione tecnica (Allegato B - progetto) venga sottoscritta anche dal responsabile tecnico. In tal senso le commissioni tecniche di valutazione valutano il curriculum del soggetto indicato e la coerenza delle esperienze maturate in relazione alla capacità potenziale di garantire l’effettiva realizzazione del progetto presentato. Il tutto è contemplato anche nei parametri di valutazione adottati con DSG che, per tutti gli ambiti di intervento, includono tale valutazione nell’ambito della qualità tecnica dell’intervento proposto.
  1. Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento quali sono i modelli da inviare? I moduli per la presentazione della domanda di finanziamento sono: il Modulo di domanda e il Modulo di progetto, diversi a seconda della categoria di interesse; il Modulo 1 – Autocertificazione del legale rappresentante; il Modulo 2 – Autocertificazione del Responsabile tecnico; qualora il richiedente sia esente dall’obbligo di pagamento della marca da bollo, il Modulo AU - Autocertificazione esenzione bollo (diversamente, il richiedente che non sia esente dall’obbligo di pagamento della marca da bollo dovrà apporla sulla domanda); il Fac simile – budget 1; il Fac-simile – Dichiarazione istituto bancario. Scaricare la modulistica alla pagina Otto per mille a diretta gestione statale: modulistica.Consultare le istruzioni per la domanda di contributo alla pagina Otto per mille a diretta gestione statale.
  2. Gli allegati indicati nei modelli di autocertificazione sono tutti obbligatori? Ad esempio anche l’atto di conferimento dell’incarico al responsabile tecnico (previsto dal Modulo 2)?Si, occorre allegare tutto ciò che è richiesto dai moduli di autocertificazione presenti alla pagina Otto per mille a diretta gestione statale: modulistica.
  3. La modulistica per la presentazione della domanda di finanziamento prevede che sia allegato l’atto di conferimento dell’incarico al responsabile tecnico. Occorre che l’atto sia firmato dal Direttore generale?Non c’è una regola generale. Dipende dall’ordinamento dell’ente e dai poteri attribuiti ai diversi organi per come indicato nello Statuto. La firma da apporre è quella dell’organo che ha il potere di conferire l’incarico.
  4. Il Modulo 1 – autocertificazione del legale rappresentante da allegare alla domanda di finanziamento chiede di allegare la dichiarazione dell’Istituto bancario circa il possesso di adeguate capacità finanziarie. Di cosa si tratta? La dichiarazione bancaria richiesta dal Modulo 1 serve a dimostrare che chi richiede il contributo dell’otto per mille dispone di adeguati requisiti di solvibilità per la gestione del progetto per il quale si presenta la domanda. Nella dichiarazione, l’Istituto bancario attesta che il cliente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni e operato movimenti bancari con regolarità e che non si evidenziano elementi di tensione. Un fac-simile della dichiarazione bancaria è disponibile alla pagina Otto per mille a diretta gestione statale: modulistica cliccando su Fac-simile - Dichiarazione istituto bancario. Si precisa che sono obbligati a presentare la dichiarazione bancaria soltanto i soggetti tenuti alla trasmissione del Modulo 1-autocertificazione del legale rappresentante, ossia i soggetti giuridici privati senza fine di lucro.
  5. Sono un cittadino extracomunitario. Posso utilizzare i modelli di autocertificazione disponibili alla pagina "Modulistica"? Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”. Al di fuori dei suddetti casi “i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”. Negli altri casi dovrà essere prodotta tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti.
  1. Un soggetto può presentare più domande di contributo dell’otto per mille per la stessa annualità? Nella stessa annualità non è possibile presentare domanda di contributo per categorie di intervento diverse. Pertanto, se uno stesso soggetto presenta domanda per più categorie di intervento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede alla valutazione esclusivamente della prima domanda pervenuta. Diversamente, nell’ambito della stessa categoria di intervento è possibile presentare un numero massimo due proposte progettuali. Nella domanda devono essere specificate le ragioni della duplice richiesta del beneficio. Qualora fossero presentate più di due domande, il servizio sottoporrà alla valutazione delle commissioni i soli due progetti, della stessa categoria, per i quali si chiede il contributo più basso.
  1. FAME NEL MONDO - Per gli interventi rientranti nella categoria fame nel mondo è necessaria la lettera di gradimento delle autorità locali?Si, la lettera di gradimento delle autorità locali con traduzione in italiano è espressamente richiesta dal punto 15 dell’allegato B – relazione tecnica. La mancanza determina inammissibilità della domanda.
  2. CALAMITA’ NATURALI - Siamo un Comune che vorrebbe presentare domanda per la categoria “calamità naturali”. Il “Modulo 1- autocertificazione del legale rappresentante da allegare alla domanda di finanziamento” chiede di allegare la dichiarazione dell’Istituto bancario circa il possesso di adeguate capacità finanziarie. Siamo tenuti anche noi a questo obbligo?No perché come espressamente indicato nel medesimo modulo, il “Modulo 1- autocertificazione del legale rappresentante da allegare alla domanda di finanziamento” deve essere presentato esclusivamente dai soggetti giuridici privati senza fine di lucro
  3. ASSISTENZA AI RIFUGIATI E AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – Nel Modulo progetto il punto 2 e il punto 6 hanno la stessa formulazione (descrizione particolareggiata dell’intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione). Come devono essere trattati?I punti 2 e 6 del Modulo di progetto della categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, pubblicato alla pagina Otto per mille a diretta gestione statale: modulistica, differiscono per il livello di dettaglio richiesto. Occorre trattarli separatamente, dapprima descrivendo l’intervento (punto 2) e poi analizzandolo nei dettagli (punto 6).
  4. ASSISTENZA AI RIFUGIATI E AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - La nostra associazione è titolare di un casolare da ristrutturare, che vorremmo utilizzare per un progetto di sostegno all’integrazione dei rifugiati. Possiamo chiedere il contributo otto per mille per la categoria assistenza ai rifugiati per coprire anche le spese della ristrutturazione del casolare?No, le risorse dell’otto per mille devono essere destinate ai rifugiati e non possono coprire le spese per la ristrutturazione di un immobile.
  5. ASSISTENZA AI RIFUGIATI E AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - Abbiamo ottenuto il contributo dell’otto per mille per un progetto rientrante nella categoria “assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”. Tuttavia, dopo l’approvazione del progetto da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono mutate in senso migliorativo le condizioni dei soggetti inizialmente individuati come beneficiari, di conseguenza vorremmo modificare la destinazione di parte del contributo. È possibile?Si sottolinea che gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati sono diretti ad assicurare esclusivamente a coloro ai quali sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia (articolo 2, comma 4). Si rammenta che il beneficio deriva dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF che i contribuenti affidano alla diretta gestione statale. Pertanto, occorre garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale, diversamente si configurerebbe una violazione del patto con i contribuenti.
  6. BENI CULTURALI - Per la categoria “conservazione dei beni culturali” è possibile presentare domanda per tutti i beni culturali situati in Italia?La domanda per la categoria “beni culturali” può essere presentata per tutti i beni culturali situati in Italia, ma nell’assegnazione delle risorse la Presidenza del Consiglio dei Ministri darà priorità agli interventi, idonei, di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 (cd. “area terremoto”)
    Ciò significa che le risorse della categoria “beni culturali” sono destinate prioritariamente agli interventi riguardanti i beni culturali rientranti nell’ “area terremoto” e solo dopo l’esaurimento della graduatoria di tali interventi le eventuali risorse ancora disponibili saranno assegnate ai progetti riguardanti i beni culturali situati nel resto dell’Italia, secondo il criterio di cui all’articolo 2-bis, comma 4, del d.P.R. 76 del 1998.
    IMPORTANTE: in ogni caso, per essere ammessi al contributo, tutti i beni culturali per i quali si chiede il finanziamento devono aver ottenuto dal competente Ministero il decreto di verifica o dichiarazione di interesse culturale che deve essere allegato alla domanda di finanziamento.
  1. I progetti devono avere una durata? È prevista obbligatoriamente una durata minima o massima?I progetti devono necessariamente avere una durata. La normativa in materia non richiede una durata minima o massima del progetto. Tale durata deve essere connessa e coerente con il progetto presentato. La domanda di contributo deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una relazione tecnica recante il cronoprogramma dell’intervento. Il modello per predisporre la relazione tecnica, diverso a seconda della categoria di intervento, è pubblicato alla voce Modulo progetto alla pagina Otto per mille a diretta gestione statale: modulistica.
  1. Gli interventi per i quali si presenta la domanda di finanziamento devono avere un budget minimo o massimo?La normativa in materia non richiede un budget minimo o massimo del progetto. Il budget totale e le singole voci di spesa devono essere strettamente connessi e coerenti con il progetto presentato. Si consiglia di verificare i tetti di spesa definiti annualmente con l’approvazione dei parametri di valutazione dei progetti. Alla pagina Otto per mille a diretta gestione statale: i parametri di valutazione è possibile consultare i decreti del Segretario generale con i quali sono annualmente approvati i parametri di valutazione dei progetti.
  1. Posso presentare domanda per un progetto co-finanziato?Si, è possibile presentare domanda per il contributo otto per mille con riferimento a un progetto che sia finanziato anche da altra fonte, ovviamente per la parte non coperta dall’altro finanziamento. È importante che nella domanda di contributo otto per mille siano specificati la fonte del finanziamento e il suo importo (paragrafi C7 e C8 del Modulo domanda, pubblicato, per ogni categoria di intervento, alla pagina Otto per mille a diretta gestione statale: modulistica). Si precisa che nella rendicontazione periodica e finale delle spese a valere sul contributo otto per mille occorre individuare e separare le spese a carico del contributo otto per mille da quelle di eventuali altri finanziatori oppure autofinanziate.
  1. Quali sono i criteri con i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri valuta i progetti per i quali si è presentata domanda di contributo otto per mille? Ogni anno sul proprio sito istituzionale, alla pagina "Otto per mille a diretta gestione statale, i parametri di valutazione" la Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica il decreto del Segretario generale che stabilisce, per ciascuna categoria di intervento, i parametri con i quali verranno valutati i progetti per i quali viene presentata domanda di contributo per l’annualità di riferimento. 
    Pertanto prima di presentare la domanda di contributo, al fine di una ottimale predisposizione del progetto e di una corretta presentazione della domanda, è opportuno che gli interessati consultino i parametri di valutazione oltre che le linee guida per la presentazione della domanda di finanziamento, alle quali si può accedere dalla pagina "Otto per mille a diretta gestione statale".
  2. Se all’esito della valutazione dei progetti per i quali è stata presentata domanda di contributo due o più progetti abbiano conseguito lo stesso punteggio nell’ambito di una categoria di intervento, a quale progetto verrà erogato il contributo?Il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che stabilisce, per ciascuna annualità, i parametri di valutazione delle istanze (consultabile alla pagina "Otto per mille a diretta gestione statale, i parametri di valutazione") regola anche l’ipotesi di ex aequo. 
    Per le domande presentate per l’annualità 2024, il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2024 stabilisce i seguenti criteri di priorità per i progetti che hanno ottenuto lo stesso punteggio nell’ambito di una categoria di intervento: a) stato progettuale più avanzato (il contenuto di questo criterio è specificato, per ciascuna categoria di intervento, nel citato decreto del Segretario generale); b) beneficiari che non hanno altri finanziamenti in corso; c) beneficiari che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni; c) in via residuale, ordine crescente di importo ammissibile al contributo.
  1. In caso di invio della domanda tramite PEC posso trasmettere tutta la documentazione da allegare alla domanda di finanziamento mediante un unico file?No, i documenti da allegare alla domanda di finanziamento devono essere trasmessi come singoli allegati in formato PDF. Si raccomanda di evitare assolutamente la produzione di un unico file PDF contenente tutti i singoli allegati e/o documenti. Inoltre, ogni file deve essere nominato in modo da individuarne il contenuto. Occorre, altresì, trasmettere, in un apposito file pdf separato, l’indice numerato degli allegati e/o documenti.
    Infine, nell’eventualità in cui si volessero inviare documenti riguardanti distinte domande di contributo, occorre inviare distinte comunicazioni, evitando assolutamente l’invio cumulativo, mediante un unico messaggio, di allegati e/o documenti riferiti a più domande. Difatti l’articolo 53 del DPR 445/2000 prevede che la registrazione di protocollo debba essere distintamente apposta per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni.
  2. Non sono riuscito a inviare via PEC l’istanza di contributo entro il 30 settembre a causa dell’eccessiva dimensione degli allegati. Posso inoltrare nuovamente l’istanza allegando la ricevuta di mancata consegna, pur essendo spirato il termine del 30 settembre? Qualora l’istanza trasmessa via PEC non possa essere consegnata a causa dell’esaurimento dello spazio disponibile nella casella di posta elettronica di destinazione, è possibile inoltrarla nuovamente nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del 30 settembre, e comunque entro il 3 ottobre, allegando - oltre alla documentazione necessaria – anche il messaggio di mancata consegna. Inoltre, si ricorda che in alternativa alla trasmissione via PEC l’istanza di contributo può essere inoltrata – sempre entro il termine perentorio del 30 settembre - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Via della Mercede, 9 – 00187 ROMA. Fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall’ufficio postale di ricezione.
  1. Come posso sapere se il progetto per il quale ho fatto domanda di contributo dell’otto per mille sarà finanziato? Devo contattare la Presidenza del Consiglio dei ministri? No. In caso di buon esito della domanda di contributo, la Presidenza del Consiglio dei ministri le invierà una apposita comunicazione. Tale comunicazione reca le indicazioni circa la documentazione da produrre per poter ottenere l’accredito, se la domanda di contributo è stata ammessa per l’intero importo, oppure contiene la richiesta di rimodulazione del progetto o di singole voci, se la domanda di contributo è stata ammessa solo per una parte dell’importo richiesto. Inoltre, le graduatorie dei progetti ammessi al contributo sono tempestivamente pubblicate alla pagina "Decreti di ripartizione".

Rendicontazione

  1. Si ricorda che per l’inoltro della rendicontazione dei progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri occorre avvalersi della modulistica pubblicata alla pagina Otto per mille a diretta gestione statale: modulistica e precisamente del: modulo 5, di accompagnamento alla relazione semestrale aggiornata al 31 maggio e al 30 novembre; del modulo 6 di accompagnamento alla rendicontazione finale, e del modulo 9 di accompagnamento alla relazione tecnica sugli interventi realizzati finalizzata alla richiesta del saldo. I suddetti moduli devono essere accompagnati da una relazione chiara e dettagliata che ponga in evidenza la coerenza tra progetto (voci e attività) approvato e rendiconto evidenziando le difformità. Occorre inoltre inserire i prospetti di rendicontazione delle singole voci con specifica indicazione dell’IVA e dare evidenza dei pagamenti effettuati. Per le spese effettuate all’estero, ove non sia prevista l’IVA, occorre specificarlo. Inoltre, in presenza di altre fonti di finanziamento, occorre individuare e separare le spese a carico del contributo otto per mille da quelle di eventuali altri finanziatori oppure autofinanziate.
  1. Non è necessario che il conto corrente sia dedicato in via esclusiva all’intervento finanziato con il contributo otto per mille, ma occorre che tutti i pagamenti effettuati per la realizzazione dell’intervento ammesso al contributo otto per mille transitino dal medesimo conto.
  1. Occorre rispettare gli importi previsti per ciascuna voce di spesa, in caso contrario il progetto non sarebbe realizzato in maniera conforme a quello approvato e ciò costituisce causa di revoca del contributo. Qualora si volessero apportare variazioni e/o compensazioni relativamente agli importi delle singole voci di spesa è necessario presentare apposita richiesta di autorizzazione utilizzando il modulo 12 pubblicato alla pagina "Modulistica".
  1. Le spese non ammissibili verranno stralciate dai costi rimborsabili determinando una riduzione del costo totale del progetto. Il beneficiario sarà tenuto a restituire l’eventuale quota parte eccedente le somme ricevute.
  1. Tutti i documenti giustificativi di spesa che formano oggetto di rendicontazione devono essere intestati al beneficiario o ai partner di progetto coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa e devono riportare il nome ed il numero del progetto. Inoltre, affinché le spese relative al progetto siano ammissibili devono presentare le seguenti caratteristiche:
    a. Effettività, ossia realmente sostenute, univocamente e chiaramente riferibili al progetto. In particolare, il costo deve essere riferito ad una spesa ammessa a finanziamento, connessa all’intervento e coerente con le strategie indicate nel progetto ammesso al finanziamento.
    b. Coerenza con il budget approvato. Le spese sostenute devono essere coerenti con quanto previsto nel budget approvato o in eventuali rimodulazioni, in particolare con le finalità e i contenuti del progetto presentato e approvato.
    c. Congruità rispetto ai normali parametri di riferimento del settore e del contesto locale/geografico.
    d. Contestualità, ossia riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto. Su ogni rendiconto presentato deve essere riportato il periodo temporale di riferimento. Sono considerate ammissibili le spese sostenute dalla data di inizio lavori, così come comunicata formalmente, fino al giorno di conclusione del progetto. I titoli di spesa riferiti a periodi precedenti o successivi rispetto a quelli indicati non possono essere riconosciuti anche se in connessione con il progetto stesso.
    e. Effettività, le spese devono essere documentate, i titoli di spesa devono essere giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Dai documenti di spesa deve essere possibile accertare l’avvenuto pagamento totale e la registrazione nelle scritture contabili. I giustificativi di spesa devono contenere il riferimento al nome e numero del progetto finanziato.
    f. Tracciabilità, sono considerati ammissibili i pagamenti relativi al progetto ammesso a finanziamento, effettuati attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari (mandati di pagamento, bonifici, assegni non trasferibili, etc.). Sono esclusi i pagamenti in contanti. In ogni caso i beneficiari del finanziamento sono tenuti ad applicare le regole e procedure previste dalla normativa vigente in questo ambito.
    g. Contenute nei limiti autorizzati, le spese non devono superare i limiti stabiliti, per natura e/o importo, per singola attività/azione approvata. Non sono ammesse compensazioni tra macro categorie di spesa.
  1. Le spese rendicontabili sono al netto di IVA (Imposta sul valore Aggiunto o di imposta equivalente vigente nel Paese partner) qualora l’ente esecutore ne sia esente oppure abbia diritto al suo rimborso.
    Nei casi in cui l’IVA (o l’imposta equivalente) non sia recuperabile, essa va invece inclusa nell’indicazione delle spese sostenute e nei rapporti.
    Ai fini della valutazione di ammissibilità dell’IVA è necessario presentare la documentazione giustificativa di supporto, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprensiva delle informazioni necessarie.
    L’indicazione dell’IVA in fase di rendiconto deve essere coerente con l’allegato progettuale approvato (modulo B).
  1. Tutte le spese devono essere rendicontate in euro.
    Anche le spese effettuate in valuta differente dall'euro dovranno essere rendicontate in EUR al tasso di cambio medio mensile UIC o Inforeuro del mese in cui sono state sostenute, pubblicato sul sito ufficiale della Banca d'Italia e sul sito Inforeuro.
  1. Il beneficiario è tenuto ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro e non oltre 180 giorni dalla conclusione dei lavori, la rendicontazione del progetto, contenente sia le spese effettuate dall’ente beneficiario sia quelle effettuate da eventuali partner, così articolata:
    - una Relazione Finale (non superiore a 3 pagine) di carattere descrittivo/narrativo, su carta intestata del beneficiario e firmata dal legale rappresentante e del responsabile tecnico, caratterizzata da una descrizione di tutte le fasi del progetto e che evidenzi in modo sintetico lo sviluppo dello stesso e i risultati ottenuti, con l’indicazione, per ciascuna delle eventuali fasi progettuali, della relativa spesa e dell’utilizzo delle risorse;
    - la documentazione “Amministrativo-contabile”, firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico, corredata dalla documentazione giustificativa, come sopra indicato attestante le spese sostenute per la realizzazione del progetto, tradotta in lingua italiana ove necessario. La documentazione giustificativa dovrà essere puntualmente collegabile all’importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l’esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa. In particolare, ai fini della rendicontazione, la documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese sostenute deve essere conservata in originale presso il soggetto che rendiconta e deve avere le seguenti caratteristiche: - essere riferita a voci di spesa ammesse; - essere riferita a spese sostenute solo successivamente alla data di accettazione del contributo; - essere priva di correzioni e leggibile in ogni parte, con particolare attenzione ai caratteri numerici (importi, date, etc.); - essere conforme alle norme contabili, fiscali e contributive; - avere data di emissione non successiva al termine di conclusione del progetto. In fase di rendicontazione il beneficiario è tenuto a raccogliere e sistematizzare la documentazione amministrativa e contabile delle spese sostenute e quietanzate per la gestione delle attività progettuali e conservarne copia fino alla ricezione della comunicazione di chiusura e archiviazione degli atti”.
  1. Fermo restando la necessità che tutti i documenti giustificativi di spesa che formano oggetto di rendicontazione devono essere intestati al beneficiario, o ai partner di progetto coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa, e devono riportare il nome ed il numero del progetto la procedura da seguire e la relativa documentazione da produrre in fase di rendicontazione è quella di seguito indicata.
    - Per spese inferiori a 40.000,00 (quarantamila/00) euro la procedura da seguire è la seguente:
    - Determina a contrarre;
    - Invio di 1 (una) Lettera d’invito;
    - Preventivo pervenuto;
    - Dichiarazione di congruità del prezzo (a firma del responsabile tecnico);
    - Scrittura privata o Lettera d’Ordine;
    - Attestazione di regolare esecuzione;
    - Fattura o altra ricevuta in originale con il “visto si liquida” (a firma del responsabile tecnico);
    Per spese pari o superiori a 40.000,00 (quarantamila/00) euro ed inferiori a 209.000,00 (duecento novemila/00) euro la procedura da seguire è la seguente: - Determina a contrarre;
    - Invio di almeno 5 (cinque) lettere d’invito a operatori economici idonei, abilitati nel settore merceologico oggetto della fornitura o nel settore del servizio da affidare;
    - Preventivi pervenuti;
    - Verbale attestante la scelta del preventivo più vantaggioso secondo i criteri stabiliti nella Lettera d’Invito;
    - Dichiarazione di congruità del prezzo (a firma del responsabile tecnico);
    - Scrittura privata;
    - Attestazione di regolare esecuzione;
    - Fattura o altra ricevuta in originale con il “visto si liquida” (a firma del responsabile tecnico).
  1. Si, i risparmi di spesa dei quali la Presidenza del Consiglio dei ministri non abbia espressamente autorizzato l’utilizzo devono essere restituiti tempestivamente mediante una delle seguenti modalità di pagamento alternative:
    • Bonifico bancario intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, codice fiscale 80188230587, IBAN IT49J0100003245350200022330, cod. SWIFT – BITA IT RR XXX, Contabilità speciale 350 22330. Indicare nella disposizione del bonifico: OTTO PER MILLE …[inserire anno del finanziamento] – Restituzione somme assegnate con d.P.C.M. ...[inserire data del d.P.C.M.] per l’intervento “…”[inserire nome dell’intervento]. - Rif. prat…/...[inserire riferimento della pratica] – Codice fiscale del versante “….” [inserire codice fiscale del versante].
    • Versamento sul conto corrente postale n. 31617004 intestato alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO, riportando la causale: “Somme da accreditare sul c/c n. 22330 intestato alla PCM – OTTO PER MILLE …[inserire anno del finanziamento] – Restituzione somme assegnate con d.P.C.M. ...[inserire data del D.P.C.M.] per l’intervento. “…” [inserire nome dell’intervento].- Rif. prat…/...[inserire riferimento della pratica] – Codice fiscale del versante “….” [inserire codice fiscale del versante].

    Copia della ricevuta di versamento deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille dell’IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio - PEC ottopermille.dica@pec.governo.it.
    IMPORTANTE. In caso di mancata restituzione di tali importi il Servizio otto per mille procederà all’esecuzione coattiva del credito, ai sensi dell’articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alla contestuale denuncia alle competenti autorità contabili.

  1. No. L’autorizzazione alla spesa è riferita alle singole voci di costo e non sono ammesse variazioni o compensazioni a consuntivo. In fase di realizzazione del progetto è possibile richiedere la variazione non onerosa del progetto
  1. In linea generale la rendicontazione delle spese deve riportare gli estremi delle fatture che devono essere intestate al soggetto beneficiario del progetto e devono essere coerenti con le attività/azioni ed i relativi costi approvati. Eventuali altre soluzioni presuppongono che ci sia a monte un definito rapporto contrattuale o di partenariato con altro soggetto giuridico (anch’esso senza fine di lucro) che collabora alla realizzazione del progetto. Si precisa che il rapporto contrattuale o di partenariato deve essere stato previamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In tal caso le fatture intestate a tale soggetto partner devono limitarsi alle voci di costo legate alle attività sulle quali collabora (v. anche la FAQ “E’ possibile prevedere la partecipazione di partner nell’attuazione del progetto?).
  1. Si, tutte le fatture e le note spesa da allegare alla rendicontazione devono recare espressa indicazione del nome e del numero del progetto finanziato con il contributo dell’otto per mille.
  1. Per gli interventi di assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati è fatto obbligo di allegare, sia in fase di rendicontazione finale che semestrale, il prospetto riepilogativo dei beneficiari. L’elenco dei beneficiari deve includere solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma in stretta relazione al progetto ammesso. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare esclusivamente a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche ai minori stranieri non accompagnati ed a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia (articolo 2, comma 4). La rendicontazione può riguardare solo i rifugiati che hanno ottenuto il relativo provvedimento da parte delle competenti commissioni territoriali o nazionali, ovvero coloro che hanno presentato richiesta e sono in attesa di verifica (mod. C3, verificabile tramite accesso a vesta.net) unitamente alla dichiarazione dalla quale risulti che sono privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia. Anche per i minori non accompagnati occorre la relativa documentazione, rilasciata da una autorità competente, comprovante lo status e la dimostrazione che sono privi di altri mezzi. Non sono ammessi a rendicontazione soggetti beneficiari differenti da quelli sopra evidenziati.
  1. Come illustrato nella Guida alla gestione e rendicontazione dei progetti finanziati, pubblicata alla pagina Otto per mille a diretta gestione statale sono considerati ammissibili solo i pagamenti, relativi al progetto ammesso a finanziamento, che siano effettuati attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari (mandati di pagamento, bonifici, assegni non trasferibili, etc.). Non sono ammessi a rendiconto i pagamenti in contanti. Tuttavia, qualora per circostanze oggettive eccezionali, non fosse possibile effettuare pagamenti nelle modalità sopra indicate, il titolare del progetto può preventivamente chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione al pagamento in contanti, ma sempre entro il massimale di euro 5.000,00
 

Realizzazione dell'intervento

  1. È possibile presentare una proposta di rimodulazione del progetto, a copertura dei costi legati al contratto autonomo di garanzia, purché non onerosa, pertanto l’importo del contributo otto per mille non può aumentare, essendo quello definito nel d.P.C.M. di assegnazione. La rimodulazione non onerosa deve essere approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  1. Alla pagine della nel paragrafo Otto per mille a diretta gestione statale: modulistica da utilizzare nelle fasi di gestione del finanziamento è disponibile il Fac simile - contratto autonomo di garanzia. La durata del contratto autonomo di garanzia decorre dalla data di versamento della prima quota, oppure dall’inizio dei lavori qualora questi fossero iniziati prima di tale data. La garanzia deve permanere fino all’approvazione della rendicontazione finale.
  1. Le attività per la realizzazione dell’intervento possono cominciare fin dalla comunicazione di ammissione formale, purché la domanda di finanziamento sia stata ammessa per l’intero importo e non sia richiesta alcuna rimodulazione delle singole voci o del progetto. Nel diverso caso in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri avesse comunicato l’assegnazione del contributo per un importo inferiore a quello richiesto dall’istante, ovvero necessiti di revisione di una o più voci – ipotesi che rende necessaria la presentazione di un progetto stralcio - per l’inizio delle attività di realizzazione dell’intervento occorre attendere la comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di approvazione del progetto rimodulato. L’inizio delle attività deve essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l’apposito modulo 8 - comunicazione inizio attività, pubblicato alla pagina Otto per mille a diretta gestione statale: modulistica Si avverte che la comunicazione di inizio attività deve essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro e non oltre diciotto mesi dalla data di pagamento del contributo o della prima tranche, pena la revoca del medesimo (art. 8-bis, comma 1, lett. a), D.P.R. 78/1996).
  1. Ove il beneficiario realizzi il progetto in modo parziale rispetto al progetto inizialmente approvato, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la competente commissione tecnica, valuterà se le iniziative attuate siano tali da garantire il conseguimento parziale degli obiettivi indicati nella proposta progettuale. In caso affermativo, il contributo iniziale verrà ricalcolato e verranno riparametrati i costi con riguardo ai limiti posti nel decreto parametri di riferimento. Il beneficiario sarà tenuto a restituire l’eventuale quota parte eccedente le somme ricevute. Qualora, invece, l’attuazione parziale del progetto sia giudicata tale da alterare in misura sostanziale lo stesso, rendendolo inidoneo al fine perseguito, il contributo sarà revocato e il beneficiario sarà tenuto all’integrale restituzione delle somme ricevute. Resta inteso che ogni eventuale variazione al progetto deve essere preventivamente e formalmente approvata.
  1. Le condizioni per la fornitura immediata si verificano in tutti i casi in cui, per esigenze di funzionamento, le acquisizioni di beni e servizi avvengono direttamente e con carattere di immediatezza nella fornitura e non sia pertanto possibile procedere secondo le modalità ordinarie in quanto acquisti di beni e servizi non differibili. In questi casi l’impegno della spesa è accertato al momento stesso in cui occorre disporne il pagamento ed è preceduto da apposita attestazione del responsabile tecnico sulla indifferibilità di tale spesa. I beni e servizi che possono formare oggetto di fornitura immediata sono acquisti con consegna e pagamento immediato (contestualità di: verifica del bisogno, acquisto e pagamento). Le “forniture immediate” rappresentano generalmente spese di modico ammontare. È considerata di modico ammontare una spesa d’importo non superiore ai 5.000,00 (cinquemila/00) euro. TALE PROCEDURA COSTITUISCE UN’ECCEZIONE, NON PUO’ ESSERE LA REGOLA. Fermo restando la necessità che tutti i documenti giustificativi di spesa che formano oggetto di rendicontazione devono essere intestati al beneficiario, o ai partner di progetto coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa, e devono riportare il nome ed il numero del progetto la procedura da seguire e la relativa documentazione da produrre in fase di rendicontazione è quella di seguito indicata.
    - Fattura, scontrino o altra ricevuta in originale con il “visto si liquida” (a firma del responsabile tecnico e del legale rappresentante);
    - Dichiarazione di spesa non differibile (a firma del responsabile tecnico e del legale rappresentante).
  1. La PCM può disporre missioni di monitoraggio in loco del progetto e di verifica dei suoi risultati e visite di controllo sia in Italia che all’estero. Il beneficiario viene informato con un anticipo di 10 giorni ed è tenuto a prestare la necessaria collaborazione. A conclusione di ogni missione, verifica o visita viene elaborato un apposito rapporto. Le missioni saranno svolte all’insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio. Il beneficiario ha l’obbligo di conservare in originale presso la sede legale e di produrre, ove richiesto, tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al/ai progetti per il periodo previsto dalla normativa vigente e, comunque, fino alla comunicazione di chiusura e archiviazione della pratica.
  1. Il beneficiario è tenuto a seguire le procedure di acquisizione di forniture, servizi e opere in accordo con quanto espresso dalla legislazione vigente (Codice degli appalti italiano, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi). Il rendiconto delle spese sostenute deve essere verificato dal revisore contabile che ne attesta la conformità normativa e deve essere firmato dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico del progetto che ne attestano la veridicità, la corrispondenza al progetto approvato e la conformità normativa.
 

Trasmissione della documentazione

  1. No, la documentazione può essere trasmessa solo da Posta Elettronica Certificata (PEC) e deve essere inoltrata all’indirizzo PEC: ottopermille.dica@pec.governo.it. La casella PEC ottopermille.dica@pec.governo.it non è abilitata alla ricezione di messaggi provenienti da caselle di Posta Elettronica Ordinaria (PEO). 
    Si ricorda che non ha valore probatorio di ricezione l’inoltro della documentazione concernente l’otto per mille ad indirizzi di posta elettronica diversi da ottopermille.dica@pec.governo.it. Il Servizio non può in alcun modo garantire la gestione di istanze o comunicazioni destinate a mail ordinarie o pec diverse da quella indicata.
    In alternativa all’indirizzo PEC ottopermille.dica@pec.governo.it si può utilizzare esclusivamente la posta cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inoltrare all’indirizzo: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Via della Mercede, 9 – 00187 ROMA, ovvero la consegna a mano al medesimo indirizzo. Fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall’ufficio postale di ricezione.
  1. Si, il messaggio PEC non può contenere allegati di dimensioni superiori al limite di 10 MB. Si raccomanda, pertanto, di inviare messaggi PEC che non superino il limite indicato.
  1. No, non è possibile trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri un’unica comunicazione relativa a progetti distinti, perché l’articolo 53 del D.P.R. 445/2000 prevede che la registrazione di protocollo debba essere distintamente apposta per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni. Pertanto, si raccomanda di evitare assolutamente l’invio cumulativo, con un unico messaggio, di atti e documenti riguardanti più progetti.
  1. No, i documenti da allegare alle comunicazioni e alle istanze concernenti il contributo assegnato devono essere trasmessi come singoli allegati in formato PDF. Si raccomanda di evitare assolutamente la produzione di un unico file PDF contenente tutti i singoli allegati e/o documenti. Inoltre, ogni file deve essere nominato in modo da individuarne il contenuto. Occorre, altresì, trasmettere, in un apposito file pdf separato, l’indice numerato degli allegati e/o documenti.
 

Dati storici sui finanziamenti dell'otto per mille

  1. Alla pagina Otto per mille a diretta gestione statale, decreti di ripartizione sono pubblicati, annualmente, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individuano i beneficiari del finanziamento dell’otto per mille.