Disciplina dell’istituto del superamento del dissenso in conferenza di servizi prima del d.lgs. 127/2016

Disciplina dell’istituto del superamento del dissenso in conferenza di servizi prima della modifica apportata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, entrato in vigore il 27 luglio 2016:

  • ai procedimenti avviati fino al 27 luglio 2016, continua ad applicarsi la normativa previgente, ovvero l’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella dizione antecedente l’entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 2016, n.127, che disciplina le ipotesi nelle quali la conferenza di servizi non può concludersi con determinazione motivata dell’Amministrazione procedente per il motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
    In tal caso, l'amministrazione procedente rimette la questione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali interessati.
    Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, in ossequio ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale circa la necessità di assicurare la presenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nella disciplina delle materie di competenza regionale, è previsto un procedimento rafforzato, con più riunioni, fino ad un massimo di tre, nel cui ambito si pongono in essere reiterate trattative volte a superare le divergenze e pervenire alla positiva conclusione del procedimento. 

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