Revoca del finanziamento

In quali casi si revoca il finanziamento

La revoca del finanziamento può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei seguenti casi:

  1. mancata trasmissione della dichiarazione di inizio delle attività: se non viene inviata la dichiarazione di avvenuto inizio delle attività entro 12 mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento della prima quota;
  2. mancata presentazione della relazione finale: se non viene presentata la relazione finale entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
  3. mancata conclusione dell'intervento: se l'intervento non viene concluso entro i termini stabiliti nel cronoprogramma (Allegato B) approvato nella domanda di contributo;
  4. esecuzione difforme rispetto al progetto approvato: se il progetto viene realizzato in modo difforme rispetto a quanto inizialmente approvato.
  5. perdita dei requisiti soggettivi: se il beneficiario perde i requisiti soggettivi necessari per l'assegnazione del contributo vale a dire:
    • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 
    • non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille negli ultimi cinque anni; 
    • avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento; 
    • non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
    • essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell’otto per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia.

Restituire le somme revocate 

Il beneficiario, entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della comunicazione del decreto di revoca del finanziamento, deve provvedere alla restituzione dell’intero importo revocato, tramite versamento sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Mediante una delle seguenti modalità:

  • Bonifico bancario:
    • intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con i seguenti dati: Codice fiscale: 80188230587 
      IBAN: IT17E0100004306CC0000000265 - Codice SWIFT: BITAITRRXXX  - Conto Corrente di Tesoreria: CC-350-0022330 - Causale: Otto per mille Irpef. Restituzione somme pratica [--] – Codice fiscale del versante [indicare codice fiscale]. 
  • Versamento postale:
    • conto corrente postale n. 31617004 intestato alla TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - causale: "Somme da accreditare sul Conto Corrente di Tesoreria: CC-350-0022330 intestato alla PCM – Otto per mille Irpef. Restituzione somme pratica [--] – Codice fiscale del versante [indicare codice fiscale]

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – alla PEC ottopermille.dica@pec.governo.it per il riscontro contabile.

In caso di mancata restituzione dell’importo nei termini fissati dal decreto di revoca, si procederà con la procedura per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.


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