Superamento del dissenso su provvedimenti concernenti settori specifici - Mancata intesa con la Regione interessata
Procedura la mancata intesa con la Regione interessata in merito alla localizzazione delle infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 8-bis della legge 23 agosto 2004, n. 239.
L’articolo 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico espropriazioni, che detta disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali, stabilisce, al comma 5, che “l’atto conclusivo del procedimento …… è adottato d’intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito
La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, all’articolo 1, comma 8-bis, prevede che in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, e in caso di mancata definizione dell’intesa in merito alla localizzazione delle infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede entro sessanta giorni dalla rimessione, con la partecipazione della regione interessata.
Per tale fattispecie il Servizio cura la fase istruttoria, nel corso della quale convoca una riunione, a cui è chiamata a partecipare la Regione interessata, con l’obiettivo del superamento del dissenso.
Se l’intesa non viene comunque concessa dalla Regione, sulla questione, così istruita, provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri.