Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati

La legge 30 marzo 2004, n. 92, istituisce il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, e delle vicende del confine orientale, prevedendo la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, al fine di dare un segnale di risarcimento morale ai pregiudizi subiti immediatamente dopo la seconda guerra mondiale da quella parte degli italiani che risiedevano nell'Istria, a Fiume e nella Dalmazia.

Il riconoscimento, a titolo onorifico e senza assegni, consiste in un'insegna metallica, con relativo diploma, da concedere a domanda al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ovvero, in mancanza di questi, ai congiunti fino al sesto grado, di coloro che dall' 8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947, in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, furono soppressi e infoibati, nonché agli scomparsi ed a quanti nello stesso periodo e nelle stesse zone, furono soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati.

La normativa dispone, altresì, che il riconoscimento possa essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947 ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo coloro che morirono in combattimento.

Grazie alla proroga del termine, disposta dall’articolo 9,comma 1 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le istanze possono essere presentate entro la data del 28 aprile 2034. 

Le istanze devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, e il Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione segue la fase istruttoria.

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