Risposte alla domande frequenti
La normativa di riferimento (legge n. 246 del 2005, Dpcm n. 169/2017 e “Guida AIR”) è consultabile sul sito del DAGL. È disponibile il modello editabile della relazione AIR nella sezione Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
L’amministrazione che propone il provvedimento. Se i proponenti sono più di uno, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Dpcm n. 169 del 2017, le Amministrazioni dovranno redigere un’unica relazione per le parti di propria competenza. In tale caso la relazione dovrebbe essere formulata non articolo per articolo (o comma per comma) ma per il complesso dell’intervento proposto. In questi casi il DAGL può chiedere ad una Amministrazione “capofila” di predisporre la relazione AIR unica.
In questo caso la relazione è redatta a cura dell’Amministrazione proponente, che potrà tuttavia avvalersi di elementi informativi o di contributi provenienti dalle altre Amministrazioni, se ritenuto opportuno.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Dpcm n. 169/2017 l’AIR va avviata “contestualmente all'individuazione dell'esigenza di un intervento normativo”. Pertanto, nel caso in cui venga inserito nella programmazione normativa, occorrerà procedere immediatamente, anche in mancanza di un testo normativo “definitivo”. L’AIR è infatti un’analisi di una “politica”, non di un articolato, e di norma viene condotta senza riferimenti al testo normativo. Si invita quindi il proponente a inviare al DAGL una bozza di relazione AIR insieme alla prima versione delle disposizioni proposte, in modo tale che, per il momento dell’iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno del CDM, essa possa considerarsi definitiva.
La programmazione normativa, prevista dall’art. 4 del dPCM n. 169 del 2017, consente all’Amministrazione di avviare l’AIR con significativo anticipo, permettendo di raccogliere tutti gli elementi informativi necessari a sviluppare l’analisi, incluso lo svolgimento delle consultazioni con i destinatari del provvedimento.
Tramite semplice comunicazione al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, all’indirizzo betterregulation@governo.it.
Spesso sui portali istituzionali degli Istituti di ricerca che si occupano di diffusione di informazioni statistiche ufficiali sono disponibili i dati e le statistiche necessarie allo svolgimento dell’analisi di impatto della regolamentazione. A tale finalità, si consiglia di consultare i seguenti portali istituzionali: Banca d’Italia, Istat, Eurostat, INPS, OCSE.
Sebbene non strettamente obbligatorio, è fortemente raccomandato lo svolgimento di consultazioni pubbliche con i destinatari dei provvedimenti normativi, al fine di integrare nell’analisi di impatto le valutazioni e le indicazioni fornite, permettendo una più accurata comparazione delle varie opzioni regolatorie. Per “destinatari” si intendono cittadini, enti e imprese. Non rientrano nella nozione di consultazione le istituzioni coinvolte nella redazione dell’atto o quelle incaricate di rilasciare pareri.
Sebbene non strettamente obbligatorio, è fortemente raccomandato lo svolgimento di consultazioni pubbliche con i destinatari dei provvedimenti normativi, al fine di integrare nell’analisi di impatto le valutazioni e le indicazioni fornite, permettendo una più accurata comparazione delle varie opzioni regolatorie. Per “destinatari” si intendono cittadini, enti e imprese. Non rientrano nella nozione di consultazione le istituzioni coinvolte nella redazione dell’atto o quelle incaricate di rilasciare pareri.
L’aggiornamento delle relazioni AIR è richiesto solo in caso di modifiche sostanziali al provvedimento, in grado quindi di alterare il quadro dell’analisi e i relativi risultati. Non è pertanto necessario aggiornare la relazione in caso di modifiche di mero drafting.
Deve essere inserita nel programma normativo semestrale; in alternativa, può essere inviata contestualmente all’atto normativo. In quest’ultimo caso, la dichiarazione sarà verificata dal DAGL e vistata per assenso dal Capo Dipartimento.
L’Amministrazione proponente redige una apposita richiesta, illustrando la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 7 del Dpcm n. 169/2017, da inviare al DAGL. L’esenzione viene concessa dal Capo DAGL, sentito il parere del NUVIR.
In linea generale no: considerato che l’AIR valuta gli effetti complessivi di un provvedimento e non si riferisce a singoli articoli o a parti di essi all’interno di un provvedimento, non è necessario richiedere esenzioni e/o esclusioni dall’AIR per articoli relativi a norme già sottoposte ad analisi di impatto.
Per i DL è necessario effettuare un’AIR in forma semplificata (cfr. art. 10 del DPCM 169/2017), da presentare al DAGL per la valutazione in congruo anticipo, e comunque prima della richiesta di iscrizione del provvedimento all’odg. del Consiglio dei ministri. È disponibile il relativo modello in formato editabile nella sezione Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
È sempre possibile richiedere un supporto al DAGL di natura metodologica su ogni aspetto concernente l’analisi di impatto, tramite semplice emali all’indirizzo betterregulation@dagl.it