Borse di Studio in favore delle Vittime del Terrorismo e Criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti

L’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 prevede, a decorrere dall’anno scolastico 1997/98, l’assegnazione di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, formalmente riconosciute dall’Amministrazione competente, fino al conseguimento del diploma universitario e del diploma di laurea.

La procedura per l’assegnazione delle borse di studio è analoga ad una procedura concorsuale, che prevede alcuni criteri particolari di selezione, tra i quali la promozione alla classe superiore e il superamento di almeno due esami universitari, utili ai fini della predisposizione di tre graduatorie approvate dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: la prima relativa alle scuole elementari e medie inferiori, la seconda alle scuole medie superiori e la terza, infine, all’Università. I requisiti di merito scolastico non sono richiesti per i soggetti con disabilità.

Con D.P.R.  5 maggio 2009, n. 58 è stato emanato il regolamento recante modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.

Il Servizio cura tutti gli adempimenti relativi all’assegnazione delle borse di studio, dall’emanazione del bando di concorso sino al decreto di approvazione delle graduatorie.

Funzionari Referenti:

BRECCIA ELISABETTA 
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