Otto per mille a diretta gestione statale: termini del procedimento, variazioni del progetto e risparmi di spesa

Quali sono i termini del procedimento otto per mille

Si propone di seguito il prospetto riepilogativo dei termini del procedimento associandolo alle singole fasi della vita del progetto ed alle relative sanzioni per il mancato rispetto del termine

Indicazione Fase del procedimento Termine Sanzione per mancato rispetto del termine
a) il termine per rispondere alla richiesta di chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata deve essere rispettato a pena di improcedibilità della domanda di partecipazione Il termine fissato dalla Commissione e comunicato alla parte non può essere superiore a 10 giorni Termine perentorio a pena di improcedibilità della domanda e di esclusione dal procedimento di ripartizione. Il termine massimo di 10 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione.
(rif. Art. 4 comma 2-ter)
b) il termine per l’invio della documentazione completa da parte dell’assegnatario della quota è previsto normativamente a pena di decadenza dal beneficio Entro 6 (sei) mesi dalla ricezione della richiesta da parte della PCM Termine perentorio a pena di decadenza dal beneficio.
(rif. Art. 8 comma 2)
c) il termine per la trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento Entro 18 (diciotto) mesi dalla data dell’ordinativo di pagamento dei fondi Termine perentorio a pena di revoca del contributo
(rif. Art. 8 bis comma 1, lettera a)
d) il termine per la conclusione dell’intervento Il termine è indicato nella relazione tecnica di cui all’allegato B Termine perentorio a pena di revoca del contributo (rif. Art. 8 bis comma 1, lettera c)
e) il termine per la trasmissione della relazione finale analitica sugli interventi realizzati Entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine previsto per la conclusione dell’intervento Termine perentorio a pena di revoca del contributo
rif. Art. 8, comma 6, Art. 8 bis, comma 1, lettera b)
f) il termine per provvedere alla restituzione delle somme oggetto di revoca 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca del conferimento applicazione delle disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato ai sensi dell’art. 21 ter della L. 241/90
(rif. Art. 8 bis, comma 4)
g) il termine per richiedere l’utilizzazione dei risparmi di spesa sulle somme erogate per eseguire il completamento dell’intervento originario 1 (uno) anno dalla conclusione dei lavori Termine perentorio con conseguente obbligo di diniego
(rif. Art. 8 ter, comma 3)
h) il termine per inoltrare una richiesta di proroga dei termini stessi 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, dell’art. 8-bis e solo nei casi espressamente disciplinati

Termine perentorio con conseguente obbligo di diniego
(rif. Art. 8 bis, comma 2)

i) i termini per la presentazione della relazione sull’andamento delle attività di realizzazione dell’intervento Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno In ogni caso dopo la dichiarazione di inizio attività e prima della relazione finale Termine privo di sanzioni specifiche ma indicatore di corretta esecuzione del progetto. In assenza di queste relazioni non si può concedere la proroga.
(rif. Art. 8 commi 5)

Proroga dei termini

Qualora per esigenze impreviste e imprevedibili al momento della presentazione della domanda di finanziamento e della definizione del cronoprogramma di progetto fosse necessario chiedere la proroga dei termini del procedimento, occorre presentare istanza motivata e documentata, deve essere utilizzato il modello 10 – istanza autorizzazione proroga dei termini.
Il ritardo non deve essere imputabile al beneficiario e deve essere debitamente comprovato. Inoltre, la richiesta deve prevedere una nuova scadenza fissata in tempi brevi e ragionevoli.
Le condizioni per valutare l’istanza di proroga sono due:

  1. devono essere state regolarmente presentate le relazioni semestrali utilizzando il modello 05 - di accompagnamento alle relazioni semestrali;
  2. l’istanza deve pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza del temine per il quale si chiede la proroga.

La proroga può essere autorizzata dalla presidenza del Consiglio dei ministri, su conforme parere delle competenti commissioni tecniche, per non più di tre volte, e per un periodo massimo complessivo di tre anni.

Utilizzo dei risparmi di spesa

È possibile chiedere la possibilità di utilizzare i risparmi di spesa sulle somme erogate per eseguire il completamento dell’intervento originario. Il beneficiario può, nel termine massimo di 1 anno dalla conclusione dell’intervento: 

Variare l’oggetto dell’intervento

È possibile chiedere la variazione non onerosa dell’oggetto del finanziamento. 
Occorre: 

  • presentare una richiesta motivata, utilizzando il modello 12  – istanza di autorizzazione variazione intervento, inserendo specifica indicazione dell’oggetto originario dell’intervento e del nuovo oggetto riportando esplicitamente le motivazioni della sua modifica; 
  • presentare la conseguente nuova relazione tecnica (allegato B) da sottoporre alle valutazioni della commissione nella quale si dà dimostrazione concreta del fatto che la variazione dell’oggetto non modifica sostanzialmente l’intervento originario.

In caso di esito positivo l’Ufficio predispone un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si autorizza la variazione dell’oggetto dell’intervento finanziato. Di tale autorizzazione si dà comunicazione al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.

Variazione non onerosa del progetto

È possibile chiedere la variazione non onerosa del progetto, che attengono esclusivamente all’esecuzione dell’intervento, senza modifiche all’oggetto.
Occorre: 

Acquisito il parere favorevole della commissione, l’Ufficio predispone il provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri con cui sono autorizzate