Attività di Vigilanza

L’attività di vigilanza è esercitata in via generale attraverso il controllo e l’approvazione delle deliberazioni adottate dagli enti pubblici, con particolare riferimento ai documenti contabili ed ai regolamenti di organizzazione e funzionamento. Attualmente, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo provvede agli adempimenti di vigilanza, attribuita per legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei confronti dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.

L’Agenzia è un ente pubblico preposto allo svolgimento delle inchieste tecniche in campo aeronautico, con finalità di prevenzione e quindi di miglioramento dei livelli di sicurezza del volo, a tutela della pubblica incolumità, che opera in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile. E’ pertanto un ente indipendente sul piano funzionale nei confronti di qualsiasi altra parte i cui interessi possano entrare in conflitto con la missione assegnatagli e, per garantire la suddetta posizione di terzietà, l’ANSV è stata posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’Agenzia è stata istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che ha recepito nell’ordinamento interno la direttiva comunitaria 94/56/CE, la quale statuisce che ciascuno Stato membro garantisca che le inchieste tecniche siano effettuate da un organismo o da un ente aeronautico civile permanente oppure sotto il controllo di detto organismo o ente.

Il regolamento UE n. 996/2010, concernente le inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile, entrato in vigore il 2 dicembre 2010 (che ha abrogato la direttiva sopra citata) ribadisce che ciascuno Stato membro provvede affinché le inchieste in materia di sicurezza siano condotte o vigilate, senza interferenze esterne, da un’autorità investigativa nazionale permanente, indipendente sul piano funzionale - in particolare nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali - dotata dal rispettivo Stato membro dei mezzi necessari per adempiere alle sue responsabilità in completa indipendenza e deve poter ottenere a tal fine sufficienti risorse.

Tra le novità introdotte dal suddetto regolamento vi è anche la previsione di sanzioni per l'inosservanza dello stesso; l'articolo 23 prevede infatti che gli Stati membri stabiliscano delle sanzioni da applicare nel caso di «violazione del presente regolamento. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive».

Con decreto legislativo 14 gennaio 2013, n.18, lo Stato Italiano si è dotato, pertanto, dell’apparato sanzionatorio, di cui al citato articolo 23, che tiene adeguatamente conto delle linee di indirizzo delineate dal legislatore europeo.


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