Superamento del dissenso su provvedimenti concernenti settori specifici - Infrastrutture e insediamenti produttivi

Procedura per l’adozione del provvedimento di compatibilità ambientale per i progetti concernenti la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi in caso di motivato dissenso del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, a norma dell’articolo 183, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

L’articolo 183, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti - nel testo previgente all’abrogazione disposta dall’articolo 217, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il (nuovo) Codice dei contratti pubblici - disciplina le “procedure” applicabili alle valutazioni di impatto ambientale delle grandi opere, disponendo che “Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei ministri…”. La disposizione è ancora applicabile ai procedimenti riguardanti gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia stata già avviata alla data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.


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