Otto per mille a diretta gestione statale: erogazione del finanziamento e monitoraggio

Cosa succede se ottengo il finanziamento 

Il soggetto che sia utilmente collocato in graduatoria con un determinato progetto riceverà formale comunicazione e le indicazioni operative di dettaglio da seguire per ottenere il finanziamento. Nel termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dovrà trasmettere:

  1. la conferma del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3, comma 2 del d.P.R. 76 del 1998, ovvero indicare le variazioni intervenute rispetto a quanto indicato al momento di presentazione della domanda di finanziamento, deve essere utilizzato il modello 03 - autocertificazione requisiti soggettivi;
  2. la dichiarazione, con la quale si comunica che il beneficiario accetta il finanziamento alle condizioni indicate nella nota ricevuta e indicazione della presenza di eventuali altri finanziamenti concorrenti, deve essere utilizzato il modello 04 - autocertificazione accettazione finanziamento;
  3. documentazione comprovante la sede legale e la composizione degli organi per le verifiche in materia di anticorruzione:
    1. atto costitutivo e statuto vigenti;
    2. copia del codice fiscale;
    3. copia della partita IVA;
    4. copia dell’atto di nomina del rappresentante legale;
    5. copia dell’atto di nomina dei componenti del consiglio e del comitato direttivo;
    6. prospetto riepilogativo dei componenti del consiglio e del comitato direttivo con rispettivi dati anagrafici e codici fiscali.
  4. gli estremi dell’apposito conto corrente dedicato, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che l’Ente beneficiario dovrà attivare e tutte le informazioni utili ai fini del trasferimento della somma finanziata – deve essere utilizzato il modello 07 - comunicazione IBAN;
  5. la copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio 

La documentazione completa deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri via posta elettronica certificata al seguente indirizzo ottopermille.dica@pec.governo.it

Come, quando e quanto viene erogato

Dopo aver trasmesso la conferma dell’accettazione del finanziamento e le altre dichiarazioni e documenti richiesti, la presidenza del consiglio dei ministri avvierà una serie di controlli formali. I controlli sono relativi al legale rappresentante, al responsabile tecnico, agli amministratori ed ai componenti gli organi.

Le verifiche, riguardano regolarità contributiva, dichiarazioni di fallimento, insolvenza, capacità finanziaria, condanne per delitti non colposi ecc. 
Solo se le verifiche si concludono positivamente, cioè non sono riscontrati elementi ostativi, si procede al versamento della prima quota. In caso di verifiche negative, non si dà luogo ad alcun versamento e sono valutate le soluzioni alternative.

Nel caso di finanziamenti di importo inferiore o pari a 30 mila euro il finanziamento verrà erogato interamente.

Nel caso di finanziamenti di importo superiore a 30 mila euro, l’erogazione avviene in due distinti momenti: 

  • prima fase: erogazione di una prima quota pari a 30 mila euro più la metà della quota di finanziamento eccedente i 30 mila euro.
  • seconda fase: la restante parte dell’importo corrisposta solo dopo che il beneficiario ha eseguito interventi di importo almeno pari alla metà della quota di contributo già erogata.

Per dimostrare i pagamenti effettuati e chiedere la seconda parte del contributo, i beneficiari devono presentare una relazione tecnica sugli interventi realizzati utilizzando il modello 09 - relazione tecnica interventi realizzati per erogazione saldo - accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica, ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni di cui all’articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445

IMPORTANTE: Entro 18 mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento della prima parte del contributo (ovvero del totale per importi inferiori ai 30.000 euro), il beneficiario deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di revoca del contributo, la dichiarazione di avvenuto e concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento utilizzando il modello 08 - comunicazione inizio attività.

Monitoraggio degli interventi e obblighi dei beneficiari

Le attività di controllo e di monitoraggio, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle commissioni tecniche, sono finalizzate a verificare la coerenza tra andamento delle attività realizzate e progetto finanziato, rispetto della tempistica. A tal fine, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, i soggetti beneficiari del finanziamento devono obbligatoriamente presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sull’andamento delle attività di realizzazione dell’intervento utilizzando il modello 05  - di accompagnamento relazione semestrale. Tale dichiarazione deve essere presentata dopo la dichiarazione di inizio attività, e prima della relazione finale.

Entro 18 mesi dalla data di bonifico della prima parte del contributo (ovvero del totale per importi inferiori ai 30.000 euro), il beneficiario deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di revoca del contributo, la dichiarazione di avvenuto e concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento utilizzando il modello 08 - comunicazione inizio attività.

Le relazioni finali

Entro e non oltre 180 giorni, decorrenti dal termine previsto per la conclusione dell’intervento i beneficiari devono presentare una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, utilizzando il modello 06 – di accompagnamento relazione finale
 


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