Poteri sostitutivi del Governo

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo assicura l’attività di coordinamento istruttorio relativa all’esercizio del potere sostitutivo del Governo, previsto in generale,  dall’articolo 120 della Costituzione e disciplinato dall’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dall’art. 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.     

In particolare, l’articolo 120 della Costituzione prevede, al comma 2, che “il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,... (omissis)...”.

L’articolo 8, comma 1, della citata legge n. 131 del 2003 dispone: “Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento”.

L’art. 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, è volto ad accelerare l’attuazione degli atti dell'Unione europea, permettendo allo Stato di adottare provvedimenti nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei medesimi enti ed, inoltre, permette alle amministrazioni interessate di invocare l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nel caso di violazione della normativa europea, accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti sia necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro.

Nel caso di attivazione dei poteri sostitutivi, il Dipartimento cura la fase istruttoria e la predisposizione degli atti con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri assegna un congruo termine all’ente inadempiente, per svolgere le attività di competenza.

In caso l’ente diffidato non ottemperi alla diffida, il Dipartimento cura la fase istruttoria per il provvedimento di nomina di un commissario.

Tra le fattispecie si elencano, a titolo esemplificativo, il trattamento delle acque reflue urbane, l’organizzazione territoriale e gestione del servizio idrico integrato, le discariche abusive, la gestione integrata dei rifiuti urbani, la gestione del rumore ambientale, la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ed i calendari venatori.

Contatti per l’istruttoria per gli atti di diffida :

Ufficio per la concertazione amministrativa e l’utilizzazione dell’otto per mille dell’IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri

Contatti per l’istruttoria per gli atti di nomina del commissario:

Ufficio affari generali e attività di indirizzo politico–amministrativo
Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze


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