Distruzione di imbarcazioni, interventi di modifica ed integrazione delle norme

Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, ha  introdotto modifiche all’articolo 12 del Testo unico sull’immigrazione, innovando la preesistente disciplina riguardante il trattamento delle mezzi di trasporto utilizzati per immigrazione clandestina.

Tali modifiche hanno riguardato in particolare:

  • la possibilità di procedere alla distruzione delle imbarcazioni sequestrate senza dover attendere il provvedimento definitivo di confisca;
  • la possibilità da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di disporre direttamente la distruzione delle suddette imbarcazioni, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente;
  •  l’individuazione dell’Agenzia delle Dogane quale struttura amministrativa che sovrintende alla fase finale del procedimento, con l’affidamento alle ditte aggiudicatarie dell’incarico per la materiale distruzione dei mezzi.

Ravvisata, a seguito dell’intervenuta modifica legislativa, la necessità di individuare principi e criteri direttivi utili ad indirizzare l’attività delle diverse amministrazioni che, in ambito locale, intervengono nel procedimento riguardante la destinazione delle imbarcazioni utilizzate per immigrazione illegale – che coinvolge complesse problematiche tra le quali, in particolare, quelle relative alla tutela della pubblica incolumità, delle condizioni igienico-sanitarie, della sicurezza portuale e dell’ambiente - è stata emanata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2003 concernente la “Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 41 del 19 febbraio 2003.


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