Soluzioni extragiudiziali

Nel caso in cui la Corte di Strasburgo dichiari un ricorso ricevibile, «si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della controversia» (art. 38 CEDU). Infatti, le parti in qualunque momento successivo alla dichiarazione di ricevibilità possono decidere di pervenire ad una soluzione “amichevole” della controversia. È il Greffier della Corte, in simili casi, a svolgere un ruolo cruciale in questa direzione, cercando di favorire l’avvicinamento delle posizioni delle parti alle quali sottopone le rispettive proposte transattive.