Le misure a carattere generale

Le funzioni affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12 (disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo), hanno trovato centralità nell’attribuzione al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo - della cura di tutti gli adempimenti conseguenti alle pronunce stesse (D.P.C.M. 1° febbraio 2007).

La scelta adottata dallo Stato italiano di collocare formalmente la materia dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea al massimo livello della responsabilità politica nazionale, al fine di assicurare e migliorare le misure di tutela dei diritti umani, è in piena sintonia con il modello suggerito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che, con la Raccomandazione CM/Rec (2008)2 adottata in occasione della 1017ª riunione dei Delegati dei Ministri del 6 febbraio 2008, ha invitato gli Stati membri a designare un coordinatore – persona fisica o ufficio – per l’esecuzione delle sentenze a livello interno.

La soluzione organizzativa indicata, strumentale all’azione di impulso e di coordinamento voluta dal legislatore, agevola la gestione di interventi più idonei a conformare l’azione del Governo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo – in stretta collaborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa – finalizzata al conseguimento di risultati più costruttivi e più adeguati allo spirito delle norme convenzionali.

Per l’esecuzione delle sentenze l’Ufficio contenzioso, in collaborazione con la  Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa, cura il coordinamento delle Amministrazioni coinvolte nel processo di esecuzione, per la presentazione al Comitato dei ministri, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, del piano di azione con l’anticipazione delle misure che lo Stato intende adottare, l’individuazione dell’organo o dell’ente competente alla relativa attuazione e le informazioni sul pagamento dell’equa soddisfazione.

Le misure indicate nel piano d'azione possono avere carattere individuale o carattere generale. Le misure individuali sono volte a porre fine alla violazione accertata dalla Corte Edu e a realizzare il grado di tutela sancito dalla pronuncia. Le misure generali sono finalizzate a porre riparo a violazioni simili o a prevenirle.

Oltre al piano d’azione è prevista la presentazione di un bilancio d'azione, che illustra le misure che il Governo ha ritenuto di adottare per dare esecuzione alla sentenza della Corte Edu e con il quale il Governo, ritenendo di essersi pienamente conformato alla decisione e non di dover ulteriormente attivarsi, chiede al Comitato dei ministri la chiusura del caso.

Le sentenze definitive e le decisioni di radiazione vengono immediatamente trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze competente per il pagamento di quanto riconosciuto al ricorrente dalla Corte.