Patrocinio autorizzato dei dipendenti pubblici

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli enti di cui all'art. 43 cit. nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità (articolo 44 del r.d. n. 1611/1933).

Il procedimento di autorizzazione

La domanda dell’impiegato di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 44 del r.d. n. 1611 del 1933 va inoltrata all’Avvocatura generale dello Stato per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza. Quest’ultima dovrà accompagnare la richiesta con una relazione motivata in ordine all’ascrivibilità delle condotte attribuite all’impiegato nella qualità di dipendente dell’amministrazione ed alla corrispondenza della difesa dell’impiegato all’interesse dell’amministrazione stessa.