English | Italiano

Uffici, dipartimenti, strutture

L'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disciplinato dal DPCM 1 ottobre 2012.

Nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza opera la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, istituzione di alta formazione e ricerca, disciplinata dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178.

Uffici di diretta collaborazione

Gli Uffici di diretta collaborazione hanno il compito di fornire assistenza diretta e specifica al Presidente del Consiglio, ai Ministri senza portafoglio o ai Sottosegretari della Presidenza, ai fini dell’espletamento delle loro funzioni. Il Presidente, con propri decreti,  individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o Sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione. Tali Uffici decadono con la cessazione dell’incarico del Governo.

Uffici di diretta collaborazione del Presidente

Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari 

Dipartimenti e uffici autonomi

Sono strutture generali della PCM cui è affidata la cura di aree funzionali omogenee. I Dipartimenti sono articolati in Uffici di livello dirigenziale generale. Gli Uffici a loro volta sono articolati in servizi di livello dirigenziale non generale. Gli Uffici autonomi sono strutture di livello dirigenziale generale dotate di autonomia funzionale equiparabile a quella dei Dipartimenti. Gli Uffici autonomi sono articolati a loro volta in servizi di livello dirigenziale non generale. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture generali (Dipartimenti e Uffici autonomi) della Presidenza del Consiglio non affidate a Ministri o Sottosegretari.

Dipartimenti e Uffici di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali

Dipartimenti e Uffici di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, nonché per il supporto tecnico-gestionale

Strutture di missione

Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo.

Altre strutture