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FAQ sul Superbonus 110%: Interventi trainanti
- In linea con la prassi in materia di agevolazioni fiscali per interventi di recupero di cui all'articolo 16-bis del Tuir, come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi "trainati") realizzati, tra l'altro:
− su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
− su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
− su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).
Si ritiene, pertanto, che un intervento trainante possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 119 del decreto Rilancio. La citata circolare n. 24/E, precisa, inoltre, che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.
- Si. Può essere considerato intervento trainante per tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio oggetto di intervento.
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SINO