Ricorsi straordinari al Capo dello Stato

La trattazione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato si effettua, dopo una prima istruttoria, su due piani ben distinti: ricorsi che vengono trattati dalle Amministrazioni dello Stato, competenti per materia, e ricorsi curati direttamente dal Dipartimento fino alla conclusione del procedimento medesimo.

Nel primo caso, all’esame istruttorio segue una nota con la quale il ricorso, con la relativa documentazione, viene inviato alle Amministrazioni per la trattazione, mediante contestuale comunicazione a tutti gli interessati della nuova destinazione del ricorso medesimo.

Nel secondo caso il Servizio predispone la relazione per il Consiglio di Stato ai fini dell’espressione del parere sul ricorso, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. La relazione viene inviata al Consiglio di Stato dopo aver acquisito le memorie difensive e le osservazioni di tutti gli interessati. Infine viene redatto direttamente dal Servizio il decreto di decisione, che, controfirmato dal Presidente del Consiglio, viene sottoscritto dal Presidente della Repubblica e successivamente inviato a tutte le parti interessate.

Tale attività ha registrato negli ultimi anni un notevole incremento, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 1285 del 5 marzo 2001, che ha ritenuto che per i ricorsi avanzati contro gli atti delle Autorità indipendenti la competenza alla trattazione fosse da riconoscere in capo alla Presidenza del Consiglio.


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