Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina

Nell’ambito delle competenze in materia di immigrazione, il Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione svolge una funzione di coordinamento nei procedimenti riguardanti la destinazione delle imbarcazioni utilizzate per l’immigrazione clandestina e sequestrate, che possono essere oggetto di distruzione, ovvero di diverso utilizzo.

Il procedimento coinvolge le competenze delle Capitanerie di Porto, degli Uffici giudiziari, delle  Prefetture e dell’Agenzia delle dogane e si conclude con la distruzione delle imbarcazioni a cura dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ovvero, laddove ricorrano condizioni e presupposti di legge, con l’assegnazione della singola imbarcazione, idonea ad un riutilizzo, a taluno dei soggetti e per gli impieghi previsti dalla stessa legge.

La materia è regolata dall’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, denominato “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che, nel testo vigente, recepisce i ripetuti interventi di modificazione ed integrazione approvati in sede legislativa.

Su tale materia la Presidenza del Consiglio dei ministri  ha inoltre emanato la Circolare 13 febbraio 2003 riguardante la “Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina”, pubblicata nella GURI n. 41 del 19 febbraio 2003.

Contatti

Normativa

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10).

Documenti

Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2003 (.pdf)

Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 41 del 19 febbraio 2003.


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