Accesso civico e civico generalizzato

Accesso civico

L’accesso civico (cd. semplice) assicura il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013) nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente”.
La richiesta di accesso civico, che non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata utilizzando il seguente modulo di richiesta: Istanza accesso civico (formato .pdf; formato .docx).

Il RPCT provvede a veicolare le domande di accesso civico alla U.O. competente per la diretta e pronta evasione con obbligo di contestuale informazione all’istante, evidenziando i termini prescritti per legge per l’adempimento di pubblicazione e/o di informazione.

I dirigenti responsabili delle singole strutture devono fornire al Responsabile medesimo tempestiva comunicazione della avvenuta pubblicazione, se prevista, sul sito Internet del documento e/o comunicazione al soggetto istante, dell’informazione o del dato richiesto, nel rispetto delle disposizioni in vigore.

Accesso civico generalizzato. Registro degli accessi civici generalizzati

L’accesso civico generalizzato assicura il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016) con i limiti derivanti dalla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, indicati dalla stessa normativa (art. 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013).

La richiesta di accesso civico generalizzato non deve essere motivata, è gratuita e va presentata alla Struttura Commissariale, secondo il seguente modulo di richiesta: Istanza accesso civico generalizzato (formato .pdf; formato .docx).
Fatto salvo il rispetto del termine dei 30 giorni, laddove utile, si potrà avviare una fase interlocutoria con il soggetto interessato per concordare, previa idonea motivazione, modalità di rilascio “parziali” o “differite” che soddisfino la richiesta e, nel contempo, consentano all’Ufficio di svolgere correttamente i propri compiti.

Il Responsabile, cui spetta la competenza a rispondere in sede di riesame - attivabile nel termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza, ai sensi della circolare 1/2019, para. 7, del Ministro per la Pubblica Amministrazione - avverso le decisioni di diniego, parziale o totale, delle istanze di accesso civico generalizzato, decide con provvedimento motivato nel termine di 20 giorni. Avverso tale decisione (così come avverso quella dell’amministrazione competente) il richiedente può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del decreto legislativo n. 104 del 2010.

L’esercizio dell’istituto dell’accesso civico generalizzato deve avvenire con formalità rispettose della cornice attributiva del diritto medesimo, ossia non può essere utilizzato in maniera disfunzionale alle finalità della norma ed essere trasformato in causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione. Pertanto richieste qualificate come “massive” (ossia aventi ad oggetto una sovrabbondanza di documenti ed informazioni) potranno essere rigettate - come da linee guida ANAC 1309 del 2016 e circolare n.2/2017 del Dipartimento della funzione pubblica - laddove l’istante non intenda riformulare la richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità.
Fermo restando l’obbligo dell’adeguatezza della motivazione del provvedimento di rifiuto, nei casi di rilevata “massività” delle richieste di accesso, il RPCT può sospendere la trattazione di nuove istanze proposte dal medesimo richiedente per un periodo di tempo fino a sei mesi, dandone comunicazione all’interessato.

In aderenza alle linee guida dell’ANAC, adottate con delibera n. 1309 del 28/12/2016, è stato istituito e pubblicato un registro delle richieste di accesso aggiornato periodicamente.

Il Registro degli accessi civici generalizzati consente di:

  • garantire il controllo diffuso da parte degli utenti sull’operato della Struttura Commissariale;
  • agevolare gli utenti nella consultazione delle richieste già presentate;
  • monitorare l’andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle medesime.