Nota del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio
10 Settembre 2024
Secondo l'emendamento al “DDL Sicurezza” le inflorescenze della Cannabis Sativa L. (N.B.: "L" sta per Linnaeus, non per light) e i loro derivati non sono contemplati tra i prodotti ammessi dalla legge 242/2016 sulla coltivazione e sulla filiera agroindustriale della canapa, in quanto soggetti al “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti” (DPR n. 309/90), come evidenziato nelle motivazioni della sentenza di Cassazione del 30 maggio 2019.
Tale emendamento non vieta o limita quanto previsto dalle Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, non criminalizza o altera il relativo mercato né le attività di chi ha investito nel settore, bensì contrasta l’illecita produzione e commercializzazione per uso ricreativo di inflorescenze e derivati nei cosiddetti “cannabis shop”, avviata dopo la legge 242/2016, al fine di evitare l’assunzione di prodotti che favoriscano alterazioni dello stato psicofisico e conseguenti comportamenti rischiosi per l’incolumità pubblica, per esempio per la sicurezza stradale.
La legge 242/2016, infatti, autorizza la coltivazione e la trasformazione di Cannabis Sativa L. solo al fine di ottenere prodotti quali alimenti, bevande e cosmetici, fibra, polveri, oli o carburanti, biomassa per autoproduzione energetica industriale, o destinati alla pratica del sovescio, a bioingegneria o bioedilizia, fitodepurazione, attività didattiche, di ricerca, florovivaismo, tessile.
L’emendamento, inoltre, non crea contrasti con altri Paesi EU, essendo in linea con la Direttiva 2002/53/CE e con la Convenzione Unica sugli Stupefacenti di New York del 1961.
La produzione di cannabis per uso medico, si ricorda infine, è soggetta ad altra normativa ed esclusa dalla coltivazione e dalla filiera agroindustriale della canapa. Il CBD, derivato dalla cannabis contenente principi attivi, è stato inserito nella Tabella dei medicinali allegata al DPR 309/90.