Fondo per il sostegno degli enti in deficit strutturale, ricorso del Comune di Racale

3 Settembre 2021

Notifica per pubblici proclami in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio n. 9244 del 2021 resa sul ricorso R.G. n. 6678/2021 promosso dal Comune di Racale c/ Ministero dell’interno, Ministero dell’economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Con il ricorso evidenziato il Comune di Racale ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del comunicato del Ministero dell'Interno – Dipartimento affari interni e territoriali, del 12 aprile 2021, avente ad oggetto l'approvazione, tra gli altri, dello schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto dell'incremento per gli anni 2021 e 2022 del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 104 del 2020, disposto dall'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n.178 nonché dell'elenco allegato relativo al piano di riparto del fondo in questione; di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, compreso il decreto 16 aprile 2021 di riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della medesima legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione o in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 103 del 30.04.2021, tutti nella parte in cui escludono il Comune di Racale da quelli ammessi alla ripartizione del Fondo previsto dalla l. n. 178/2020, art. 1 comma 775 e ss., pur essendo in possesso di presupposti e requisiti di legge all'uopo previsti.