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Borse di Studio in favore delle Vittime del Terrorismo e Criminalità organizzata

L’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 prevede, a decorrere dall’anno scolastico 1997/98, l’assegnazione di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, formalmente riconosciute dall’Amministrazione competente, fino al conseguimento del diploma universitario e del diploma di laurea.

La procedura per l’assegnazione delle borse di studio è analoga ad una procedura concorsuale, che prevede alcuni criteri particolari di selezione, tra i quali la promozione alla classe superiore e il superamento di almeno due esami universitari, utili ai fini della predisposizione di tre graduatorie approvate dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: la prima relativa alle scuole elementari e medie inferiori, la seconda alle scuole medie superiori e la terza, infine, all’Università. I requisiti di merito scolastico non sono richiesti per i soggetti con disabilità. Con D.P.R. 14 marzo 2001, n. 318 è stato emanato il regolamento che ha dato attuazione alla legge.

Il Servizio in questi mesi ha curato la definizione di una nuova disciplina regolamentare volta a semplificare le procedure ed aggiornare gli importi delle borse.

Il Servizio cura tutti gli adempimenti relativi all’assegnazione delle borse di studio, dall’emanazione del bando di concorso sino al decreto di approvazione delle graduatorie.

Nell’anno 2008 sono state assegnate n. 329 borse di studio.

All’inizio dell’anno 2009 è stato bandito il concorso per l’anno scolastico/anno accademico 2007/2008, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2009, 4° serie speciale n. 2.

 

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