Otto per mille a diretta gestione statale, la normativa
- Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Art. 47,48)
Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
- D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (come modificato dal D.P.R. 17 novembre 2014, n. 172).
BENI CULTURALI
- D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (artt. 10,11,12,13,21 e 28)
Codice dei beni culturali
(testo così come modificato ed integrato dal D.lgs 24 marzo 2006, n. 156)
FAME NEL MONDO
- Legge 11 agosto 2014 n. 125 (art. 18 , comma 2, lettera e)
I mezzi finanziari dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono costituiti, tra l’altro, da una quota pari al 20% della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
EDILIZIA SCOLASTICA
- Legge 13 luglio 2015, n 107 (art. 1, comma 172)
Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.