Superamento del dissenso su provvedimenti concernenti settori specifici - Mancata intesa Stato-Regione

Procedura per la mancata intesa Stato-Regione per l’accertamento di conformità delle opere di interesse statale, prevista dall’articolo 81, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, richiamato dall’articolo 3, comma 4, del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.

La specifica procedura, prevista dall’articolo 81, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, richiamato dall’articolo 3, comma 4, del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, prevede che qualora l’accertamento di conformità delle opere di interesse statale “dia esito negativo oppure l’intesa tra Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537”. Alla predetta conferenza partecipano la Regione, gli enti locali interessati, le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta. Nel caso in cui al termine della conferenza di servizi non sia possibile adottare la menzionata determinazione conclusiva del procedimento a causa del dissenso espresso da un’amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumità, ovvero dalla regione interessata, si provvede con un decreto del Presidente della Repubblica. Il procedimento di adozione del decreto indicato dall’articolo 81 del decreto del Presidente del la Repubblica n. 616 del 1977, prevede tempi lunghi. Il Dipartimento convoca una riunione istruttoria volta a ricercare una composizione del dissenso. In caso negativo, il superamento della mancata intesa regionale si raggiunge con un decreto del Presidente della Repubblica che, sottoposto ad un primo esame del Consiglio dei ministri, viene inoltrato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che esprime il parere di competenza. Il decreto viene, poi, sottoposto ad un secondo esame del Consiglio dei ministri, prima di essere trasmesso al Presidente della Repubblica per acquisirne la firma.

 


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