Otto per mille a diretta gestione statale: la richiesta di finanziamento

Posso presentare la domanda per ottenere il finanziamento? 

Possono presentare domanda:

  • le pubbliche amministrazioni;
  • le persone giuridiche; 
  • gli enti pubblici e privati.

Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.

I soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, possono accedere alla ripartizione della quota solo se in possesso dei requisiti soggettivi

I requisiti soggettivi vanno provati mediante autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico.

Tutti i requisiti soggettivi devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda.

I requisiti soggettivi 

I soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, possono accedere alla ripartizione della quota solo se in possesso dei requisiti soggettivi: 

  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;
  • agire in base a uno statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi delle tipologie ammesse
  • essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
  • non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
  • avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
  • avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;
  • non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.

Che tipo di intervento posso realizzare? 

Si possono realizzare interventi all’interno delle seguenti categorie:

  • Contrasto alla fame nel mondo, sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti. I progetti presentati devono rientrare all’interno della tipologia di interventi ammessi  e la relazione tecnica deve obbligatoriamente riportare le informazioni di cui all’allegato B  del regolamento. 
  • Calamità naturali, diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali. I progetti presentati devono rientrare all’interno della tipologia di interventi ammessi  e la relazione tecnica deve obbligatoriamente riportare le informazioni di cui all’allegato B del regolamento. 
  • Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia. I progetti presentati devono rientrare all’interno tipologia di interventi ammessi e la relazione tecnica deve obbligatoriamente riportare le informazioni di cui all’allegato B del regolamento. 
  • Conservazione di beni culturali, rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. I progetti presentati devono rientrare all’interno della tipologia di interventi ammessi e la relazione tecnica deve obbligatoriamente riportare le informazioni di cui all’allegato B  del regolamento. Si evidenzia che fino al 2028 le domande inerenti alla conservazione dei beni culturali sono destinate prioritariamente agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, così come disposto dall’articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
  • Interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. I progetti presentati devono rientrare all’interno della tipologia di interventi ammessi . Gli interventi per l’edilizia scolastica sono gestiti direttamente dal Ministero dell’istruzione

Tutti i progetti presentati devono rispettare contemporaneamente i requisiti oggettivi.

I requisiti oggettivi 

L'intervento per il quale si richiede il contributo deve presentare le caratteristiche relative alle categorie previste dall'articolo 2 del Regolamento, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

I requisiti oggettivi devono essere comprovati da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell’allegato B.

Quando e come posso presentare la domanda per ottenere il finanziamento?

Ai fini della presentazione della domanda di contributo per l’annualità 2024 (da presentare entro e non oltre il 30 settembre 2024), è necessario fare riferimento alla nuova Guida alla presentazione della domanda di finanziamento (2024), disponibile in fondo alla pagina.

Le domande devono essere trasmesse al Dipartimento per il coordinamento amministrativo mediante:

  • la piattaforma informatica raggiungibile al seguente link https://www.ottopermille.governo.it. Ai fini dell’utilizzo della piattaforma è necessaria la lettura del Manuale utente per l’utilizzo della piattaforma. 
  • trasmissione a mezzo Pec, all’indirizzo dedicato: ottopermille.dica@pec.governo.it.
    Qualora l’istanza non risulti accettata per eccesso di capienza della PEC, la stessa potrà essere trasmessa nei giorni successivi alla scadenza del 30 settembre, e comunque non oltre il 3 ottobre, allegando oltre alla documentazione necessaria anche il messaggio di mancata consegna.
    In caso di prolungata e significativa indisponibilità della PEC l’amministrazione si riserva di informare i beneficiari circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul presente portale.
  • trasmissione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento amministrativo - Via della Mercede, 9 – 00187 Roma.
    A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di tali istanze, né per eventuali disguidi postali o altro comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Gli allegati inviati via PEC a corredo della domanda, dovranno avere una dimensione massima di 10 Mb ed un formato c.d. “open” (preferibilmente .pdf).
Inoltre, per ragioni connesse alla loro validità temporale, non potranno essere accettate istanze, allegati e documenti trasmessi mediante servizi on-line i.e. dropbox, wetransfer ecc. 

Ai fini del buon andamento dell’intera procedura è indispensabile il rispetto di tutti i termini del procedimento.
 


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