Disciplina dell’istituto del superamento del dissenso in conferenza di servizi dopo il d.lgs. 127/2016

Disciplina dell’istituto del superamento del dissenso in conferenza di servizi derivante dalla modifica apportata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, entrato in vigore il 27 luglio 2016:

  • ai procedimenti avviati dal 28 luglio 2016, si applica il nuovo articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità, per le amministrazioni dissenzienti, di proporre opposizione alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi ricorrendo al Presidente del Consiglio dei ministri. La modifica ha apportato rilevanti innovazioni:
    1. l’inversione del potere di opposizione; se prima spettava all’amministrazione procedente il ricorso al Consiglio dei ministri per superare i dissensi qualificati proposti in sede di conferenza di servizi dai titolari degli interessi c.d. “qualificati”, ora invece spetta alle amministrazioni dissenzienti attivare la procedura di fronte al Presidente del Consiglio dei ministri per privare di efficacia la decisione assunta in base alle posizioni prevalenti in conferenza;
    2. la proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione conclusiva della conferenza;
    3. l’opposizione deve essere proposta entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, sempre che il dissenso sia stato espresso in modo inequivoco prima della conclusione dei lavori della conferenza;
    4. qualora le amministrazioni, nel corso della fase istruttoria, giungano ad un accordo, non è più necessario un intervento di “presa d’atto” del Consiglio dei ministri, ma i contenuti dell’accordo raggiunto sono trasmessi all’amministrazione procedente, che li assume nel nuovo provvedimento di conclusione della conferenza.

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