Attività di decretazione

L’attività di decretazione del Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze consiste prevalentemente nella predisposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei decreti del Presidente della Repubblica a contenuto non regolamentare, di attuazione delle disposizioni legislative e, più in generale, delle politiche di Governo. Tale attività, sebbene trasversale nelle competenze del Dipartimento, trova in questo Servizio la sua massima espansione, poiché non destinata ad una particolare e specifica materia ma assorbente le più svariate tematiche affrontate dal Governo per finalità nazionali ed internazionali,  di carattere sia economico-finanziario che organizzativo-funzionale. Essa si dispiega nella elaborazione diretta dei provvedimenti, ovvero, sulla base di schemi posti in essere dalle Amministrazioni proponenti e/o concertanti, sull’istruttoria del provvedimento stesso, attraverso il coordinamento e la concertazione delle amministrazioni interessate e sulla verifica dell’adeguatezza e completezza dello sviluppo logico-giuridico del testo, nonché sul controllo della corretta applicazione delle più recenti normative sulla pubblicità, trasparenza e anticorruzione, laddove, in particolare, il provvedimento insista sulla nomina dei Presidenti di enti, istituti o aziende di competenza dell’Amministrazione statale, dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito di Comitati e Commissioni, dei Commissari di Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 400/1988, e dei Commissari delegati all’esercizio di specifiche attività. 

In particolare, le nomine, per le singole fattispecie, sono effettuate, con decreto del Presidente della Repubblica ovvero del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, nonché, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le Commissioni parlamentari competenti, se previsto dalla legge.

Fra le varie tipologie di nomine governative, particolarmente lunga e complessa risulta la procedura di nomina del Presidente e dei 64 componenti del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, previsto dall’art. 99 della Costituzione Italiana. Il CNEL è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituita dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e dalla lettera a) del comma 8 dell’art. 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

La composizione del CNEL, da ultimo prevista con quattro decreti del Presidente della Repubblica, è così ripartita:

I membri del Consiglio durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

Con DPR 8 settembre 2023, sono stati nominati i quarantotto rappresentanti delle categorie produttive per il quinquennio 2023/2028.

Per quanto riguarda i Commissari straordinari del governo, l’art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possa procedersi alla nomina di tali Commissari, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.
Si riportano, in apposita tabella, i nominativi dei Commissari straordinari attualmente in carica, l’incarico ricoperto nonché i compensi agli stessi attribuiti.


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