IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RITENUTO che per la sempre più larga applicazione delle
biotecnologie, frutto di continui progressi scientifici,
la Presidenza del Consiglio dei ministri deve dotarsi
di una struttura che, avvalendosi di apporti scientifici,
professionali ed istituzionali, consenta di formulare
valutazioni di sintesi a supporto dell'adozione di indirizzi
scientifici, economici e sociali nel settore delle biotecnologie
stesse;
TENUTO CONTO, altresì, che le biotecnologie assumono
rilievo emergente e prioritario in sede comunitaria ed
in sede internazionale, e che appare pertanto indispensabile
che tale struttura fornisca idonee linee guida per la
definizione della posizione italiana in quei contesti;
VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee", ed in particolare
l'articolo 40, comma 2, che istituisce presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un comitato scientifico per
i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici;
VISTI il decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie e per gli affari regionali 16 ottobre
1992, con cui è stato istituito il "Comitato scientifico
per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici",
e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 novembre 1997, con il quale lo stesso Comitato è stato
ricostituito nelle funzioni e nella composizione ed ha
assunto la nuova denominazione di Comitato nazionale per
la biosicurezza e le biotecnologie;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 ottobre 1998, con cui il citato Comitato è stato inserito
nell'ambito organizzativo del Segretariato Generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, cessando la sua
collocazione originaria nell'Ufficio del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie;
VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
e le successive modificazioni, riguardante il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo
di lavoro, ed in particolare l'articolo 73;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206,
concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati, ed in particolare gli articoli 5, comma 4
e 14, comma 7, lett. c);
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, concernente
l'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lett.
e);
TENUTO CONTO del dibattito in corso presso la Commissione
Europea circa la costituzione di un'agenzia per il controllo
alimentare per i nuovi cibi, e particolarmente per quelli
derivanti da piante transgeniche;
RITENUTO necessario pertanto ridefinire le funzioni
e la composizione del Comitato nazionale per la biosicurezza
e le biotecnologie; CONSIDERATO inoltre opportuno dotare
il Comitato, al fine di assicurare l'effettivo svolgimento
delle funzioni attribuite, di una struttura operativa
che consenta un monitoraggio completo di quanto avviene
nel campo delle biotecnologie, sia in Italia che all'estero;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
ed in particolare gli articoli 1, comma 2, lett. n), 7,
comma 4 e 8, comma 2;
DECRETA
Art. 1
(Funzioni del Comitato nazionale per la
biosicurezza e le biotecnologie)
1. Il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie,
di seguito denominato Comitato, svolge le seguenti funzioni:
a) valuta i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici,
ed a tal fine individua i fattori e le condizioni di rischio
per la loro classificazione; b) elabora criteri per la
definizione di norme di sicurezza e ne verifica la compatibilità
con le norme vigenti; c) collabora all'elaborazione delle
norme di recepimento delle direttive europee che in qualsiasi
modo comportino implicazioni biotecnologiche, coordinando
la iniziative di collegamento con le attività comunitarie;
d) assicura, nel rispetto delle rispettive e specifiche
competenze, il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione
dei programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri,
degli enti e degli organismi, pubblici e privati, operanti
nel settore delle biotecnologie per garantire forme di
intervento unitarie e omogenee in campo nazionale, e per
collaborare alla definizione della posizione italiana
in campo comunitario ed in campo internazionale, negli
organismi in cui si dibattono problemi di biotecnologie;
e) coordina, nel settore, le iniziative di collegamento
con le attività comunitarie, esprimendo eventualmente
pareri sugli atti legislativi di recepimento a livello
nazionale delle direttive comunitarie nel campo delle
biotecnologie; f) elabora un quadro conoscitivo dei programmi,
iniziative e attività svolte nel settore delle biotecnologie
dai ministeri, dagli enti e dagli altri organismi formulando
proposte sul ruolo e sulle implicazioni delle tecnologie
biologiche innovative nei diversi settori della ricerca
e della produzione correlandosi, a tale scopo, con gli
organismi della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria
e del commercio; g) promuove ed organizza, nei limiti
di spesa assegnati in bilancio, convegni e seminari per
la diffusione, la conoscenza e l'informazione sulle biotecnologie;
h) prevede e valida la raccolta di dati sulle biotecnologie
da inserire in un'apposita banca dati con l'ausilio dell'Osservatorio
nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, di cui
all'articolo 4, predisponendo la mappa nazionale della
distribuzione territoriale delle strutture e delle attività
biotecnologiche; i) presenta annualmente al Presidente
del Consiglio dei ministri un rapporto sullo stato delle
biotecnologie in Italia.
Art. 2
(Composizione)
1. Il Comitato è composto: a) da un rappresentante designato
da ciascuno dei ministeri, enti ed organismi, di seguito
elencati: 1) Ministro per le politiche comunitarie - prof.
Giampiero Catone 2) Ministro per l'innovazione e le tecnologie
- Avv. Gabriella Mazzei 3) Ministero degli affari esteri
- Cons. Amb. Enrico Guicciardi 4) Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca - Dott. Fabrizio Cobis
5) Ministero delle attività produttive - Dott.ssa Giovanna
Morelli Gradi 6) Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dott.ssa Anna Maria Faventi 7) Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio - Dott. Aldo Cosentino 8)
Ministero delle politiche agricole e forestali - Dott.
Giuseppe Ambrosio 9) Ministero della salute - Dott. Giuseppe
Battaglino 10) Ente nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) - Dott. Francesco Mauro
11) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Prof. Luciano
Caglioti 12) Assobiotec - Dott. Leonardo Vingiani 13)
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti - Dott.
Vincenzo Dona. I rappresentanti dei Ministeri sono scelti
tra i dirigenti in servizio presso le singole amministrazioni,
con responsabilità nel settore; b) da esperti in relazione
a specifiche professionalità, ivi comprese quelle elencate
nell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n.
142: - Ecologia farmacologica Prof. Alessandro Finazzi
Agrò - Ordinario di Enzimologia presso la Facoltà di Medicina
dell' Università di Roma "Tor Vergata" - Agronomia Prof.
Gian Tommaso Scarascia Mugnozza - Presidente Accademia
Nazionale delle Scienze - Roma Prof. Gabriele Anelli -
Ordinario di Industrie agrarie - Università statale della
Tuscia - Viterbo - Biotecnologie vegetali Prof. Silvano
Scannerini - Ordinario di Botanica e biotecnologie vegetali
- Università degli studi di Torino - Ingegneria chimica
Prof. Vincenzo Lorenzelli - Ordinario di Chimica - Facoltà
di Ingegneria - Università di Genova - Genetica Prof.
Bruno Dallapiccola - Ordinario di Genetica medica presso
la Facoltà di Medicina dell'Università "La Sapienza" di
Roma - Biologia molecolare Prof. Arturo Falaschi - Direttore
dell'International Center for Genetic Engineering and
Biotechnology - Trieste - Medicina del lavoro Prof. Gerolamo
Chiappino - Ordinario di Medicina del Lavoro presso l'Università
di Milano - Microbiologia Prof. Rolando Lorenzetti - Direttore
di Alliance and Collaboration Biosearch Italia - Igiene
Prof. Giuliano D'Agnolo - Direttore di Laboratorio dell'Istituto
Superiore di Sanità c) Il Comitato è presieduto dal Prof.
Leonardo Santi, Direttore del Dipartimento di oncologia,
biologia e genetica dell'Università degli studi di Genova.
2. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni
e possono essere confermati una sola volta.
Art. 3
(Gruppi di lavoro ed esperti)
1. Per una più funzionale pianificazione delle attività,
ed al verificarsi di specifica esigenza, con provvedimento
del Segretario Generale, su proposta motivata del presidente
del Comitato, sono costituiti appositi gruppi di lavoro.
2. Ove lo richieda l'argomento, possono essere aggregati
al Comitato ed ai gruppi, altri esperti nella materia
oggetto di specifica trattazione. Gli esperti sono aggregati
con lettera invito del presidente del Comitato.
Art. 4
(Osservatorio nazionale per la biosicurezza
e le biotecnologie)
1. Nell'ambito del Comitato, e sotto la direzione dello
stesso, viene reso operativo un Osservatorio nazionale
per la biosicurezza e le biotecnologie, di seguito denominato
Osservatorio, con il compito di: a) realizzare la mappa
nazionale della distribuzione territoriale delle strutture
e delle attività biotecnologiche; b) costituire una banca
dati sulle biotecnologie, collegata in via telematica
con banche dati similari nazionali, europee ed internazionali.
2. L'Osservatorio collabora con gli organismi esistenti
nell'ambito dei ministeri, degli enti di ricerca o delle
regioni, stabilendo con essi una costante relazione funzionale,
in modo da consentire al Comitato i pareri da esprimere
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai ministeri
e, su loro richiesta, agli enti pubblici e privati, coinvolti
nella ricerca e nell'applicazione delle biotecnologie.
3. L'Osservatorio cura il monitoraggio analitico della
situazione oggettiva delle biotecnologie in Italia, per
una razionale pianificazione degli interventi al fine
di evitare dispersioni e inutili duplicazioni e per consentire
la valutazione delle problematiche connesse al "rischio
biologico". 4. Le informazioni acquisite dall'Osservatorio
saranno validate, prima del loro inserimento nella banca
dati, dal Comitato di cui l'Osservatorio stesso costituisce
struttura operativa. 5. La mappa e la banca dati dell'Osservatorio,
continuamente aggiornati, sono poste a disposizione, secondo
un regolamento approvato dal Comitato, della comunità
scientifica e industriale, dei ministeri e degli enti
pubblici e privati interessati. 6. I ministeri, gli enti
pubblici e privati e le imprese coinvolti in attività
di biotecnologie forniscono all'Osservatorio i dati statistici
ed economici e le informazioni di attività indispensabili
al Comitato. 7. L'attività dell'Osservatorio può essere
svolta, particolarmente nella fase di avvio, sulla base
di convenzioni con istituti di ricerca pubblici o privati
ed universitari.
Art. 5
(Organizzazione e funzionamento)
1. Il Comitato elabora un proprio regolamento di funzionamento
ed organizzazione dei lavori. 2. La struttura di supporto
al Comitato è disciplinata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7,
comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
3. Il Comitato e l'Osservatorio possono avvalersi, senza
oneri per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
unità di personale adeguatamente qualificato proveniente
da enti, istituti ed associazioni private interessate.
Nel caso di personale dipendente da amministrazione pubblica,
anche ente economico, la retribuzione rimane a carico
dell'amministrazione di provenienza. I comandi e le richieste
di fuori ruolo di personale pubblico sono attivati ad
iniziativa del presidente del Comitato. 4. Ai membri del
Comitato, dell'Osservatorio e dei gruppi, e agli esperti
aggregati, è corrisposto per la partecipazione alle riunioni,
ove spetti, il solo trattamento di missione. Ai fini del
trattamento di missione, gli estranei all'amministrazione
pubblica sono equiparati alla qualifica di dirigente di
prima fascia.