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Decreto istitutivo del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (DPCM 14.XI.2001)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RITENUTO che per la sempre più larga applicazione delle biotecnologie, frutto di continui progressi scientifici, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve dotarsi di una struttura che, avvalendosi di apporti scientifici, professionali ed istituzionali, consenta di formulare valutazioni di sintesi a supporto dell'adozione di indirizzi scientifici, economici e sociali nel settore delle biotecnologie stesse;

TENUTO CONTO, altresì, che le biotecnologie assumono rilievo emergente e prioritario in sede comunitaria ed in sede internazionale, e che appare pertanto indispensabile che tale struttura fornisca idonee linee guida per la definizione della posizione italiana in quei contesti;

VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", ed in particolare l'articolo 40, comma 2, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici;

VISTI il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali 16 ottobre 1992, con cui è stato istituito il "Comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici", e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 1997, con il quale lo stesso Comitato è stato ricostituito nelle funzioni e nella composizione ed ha assunto la nuova denominazione di Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 1998, con cui il citato Comitato è stato inserito nell'ambito organizzativo del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cessando la sua collocazione originaria nell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le successive modificazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ed in particolare l'articolo 73;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, ed in particolare gli articoli 5, comma 4 e 14, comma 7, lett. c);

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, concernente l'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lett. e);

TENUTO CONTO del dibattito in corso presso la Commissione Europea circa la costituzione di un'agenzia per il controllo alimentare per i nuovi cibi, e particolarmente per quelli derivanti da piante transgeniche;

RITENUTO necessario pertanto ridefinire le funzioni e la composizione del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie; CONSIDERATO inoltre opportuno dotare il Comitato, al fine di assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni attribuite, di una struttura operativa che consenta un monitoraggio completo di quanto avviene nel campo delle biotecnologie, sia in Italia che all'estero; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare gli articoli 1, comma 2, lett. n), 7, comma 4 e 8, comma 2;

DECRETA

Art. 1

(Funzioni del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie)

1. Il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, di seguito denominato Comitato, svolge le seguenti funzioni: a) valuta i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici, ed a tal fine individua i fattori e le condizioni di rischio per la loro classificazione; b) elabora criteri per la definizione di norme di sicurezza e ne verifica la compatibilità con le norme vigenti; c) collabora all'elaborazione delle norme di recepimento delle direttive europee che in qualsiasi modo comportino implicazioni biotecnologiche, coordinando la iniziative di collegamento con le attività comunitarie; d) assicura, nel rispetto delle rispettive e specifiche competenze, il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei programmi, delle iniziative e delle attività dei ministeri, degli enti e degli organismi, pubblici e privati, operanti nel settore delle biotecnologie per garantire forme di intervento unitarie e omogenee in campo nazionale, e per collaborare alla definizione della posizione italiana in campo comunitario ed in campo internazionale, negli organismi in cui si dibattono problemi di biotecnologie; e) coordina, nel settore, le iniziative di collegamento con le attività comunitarie, esprimendo eventualmente pareri sugli atti legislativi di recepimento a livello nazionale delle direttive comunitarie nel campo delle biotecnologie; f) elabora un quadro conoscitivo dei programmi, iniziative e attività svolte nel settore delle biotecnologie dai ministeri, dagli enti e dagli altri organismi formulando proposte sul ruolo e sulle implicazioni delle tecnologie biologiche innovative nei diversi settori della ricerca e della produzione correlandosi, a tale scopo, con gli organismi della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria e del commercio; g) promuove ed organizza, nei limiti di spesa assegnati in bilancio, convegni e seminari per la diffusione, la conoscenza e l'informazione sulle biotecnologie; h) prevede e valida la raccolta di dati sulle biotecnologie da inserire in un'apposita banca dati con l'ausilio dell'Osservatorio nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, di cui all'articolo 4, predisponendo la mappa nazionale della distribuzione territoriale delle strutture e delle attività biotecnologiche; i) presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sullo stato delle biotecnologie in Italia.

Art. 2

(Composizione)

1. Il Comitato è composto: a) da un rappresentante designato da ciascuno dei ministeri, enti ed organismi, di seguito elencati: 1) Ministro per le politiche comunitarie - prof. Giampiero Catone 2) Ministro per l'innovazione e le tecnologie - Avv. Gabriella Mazzei 3) Ministero degli affari esteri - Cons. Amb. Enrico Guicciardi 4) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dott. Fabrizio Cobis 5) Ministero delle attività produttive - Dott.ssa Giovanna Morelli Gradi 6) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dott.ssa Anna Maria Faventi 7) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dott. Aldo Cosentino 8) Ministero delle politiche agricole e forestali - Dott. Giuseppe Ambrosio 9) Ministero della salute - Dott. Giuseppe Battaglino 10) Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) - Dott. Francesco Mauro 11) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Prof. Luciano Caglioti 12) Assobiotec - Dott. Leonardo Vingiani 13) Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti - Dott. Vincenzo Dona. I rappresentanti dei Ministeri sono scelti tra i dirigenti in servizio presso le singole amministrazioni, con responsabilità nel settore; b) da esperti in relazione a specifiche professionalità, ivi comprese quelle elencate nell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142: - Ecologia farmacologica Prof. Alessandro Finazzi Agrò - Ordinario di Enzimologia presso la Facoltà di Medicina dell' Università di Roma "Tor Vergata" - Agronomia Prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza - Presidente Accademia Nazionale delle Scienze - Roma Prof. Gabriele Anelli - Ordinario di Industrie agrarie - Università statale della Tuscia - Viterbo - Biotecnologie vegetali Prof. Silvano Scannerini - Ordinario di Botanica e biotecnologie vegetali - Università degli studi di Torino - Ingegneria chimica Prof. Vincenzo Lorenzelli - Ordinario di Chimica - Facoltà di Ingegneria - Università di Genova - Genetica Prof. Bruno Dallapiccola - Ordinario di Genetica medica presso la Facoltà di Medicina dell'Università "La Sapienza" di Roma - Biologia molecolare Prof. Arturo Falaschi - Direttore dell'International Center for Genetic Engineering and Biotechnology - Trieste - Medicina del lavoro Prof. Gerolamo Chiappino - Ordinario di Medicina del Lavoro presso l'Università di Milano - Microbiologia Prof. Rolando Lorenzetti - Direttore di Alliance and Collaboration Biosearch Italia - Igiene Prof. Giuliano D'Agnolo - Direttore di Laboratorio dell'Istituto Superiore di Sanità c) Il Comitato è presieduto dal Prof. Leonardo Santi, Direttore del Dipartimento di oncologia, biologia e genetica dell'Università degli studi di Genova. 2. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 3

(Gruppi di lavoro ed esperti)

1. Per una più funzionale pianificazione delle attività, ed al verificarsi di specifica esigenza, con provvedimento del Segretario Generale, su proposta motivata del presidente del Comitato, sono costituiti appositi gruppi di lavoro. 2. Ove lo richieda l'argomento, possono essere aggregati al Comitato ed ai gruppi, altri esperti nella materia oggetto di specifica trattazione. Gli esperti sono aggregati con lettera invito del presidente del Comitato.

Art. 4

(Osservatorio nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie)

1. Nell'ambito del Comitato, e sotto la direzione dello stesso, viene reso operativo un Osservatorio nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, di seguito denominato Osservatorio, con il compito di: a) realizzare la mappa nazionale della distribuzione territoriale delle strutture e delle attività biotecnologiche; b) costituire una banca dati sulle biotecnologie, collegata in via telematica con banche dati similari nazionali, europee ed internazionali. 2. L'Osservatorio collabora con gli organismi esistenti nell'ambito dei ministeri, degli enti di ricerca o delle regioni, stabilendo con essi una costante relazione funzionale, in modo da consentire al Comitato i pareri da esprimere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai ministeri e, su loro richiesta, agli enti pubblici e privati, coinvolti nella ricerca e nell'applicazione delle biotecnologie. 3. L'Osservatorio cura il monitoraggio analitico della situazione oggettiva delle biotecnologie in Italia, per una razionale pianificazione degli interventi al fine di evitare dispersioni e inutili duplicazioni e per consentire la valutazione delle problematiche connesse al "rischio biologico". 4. Le informazioni acquisite dall'Osservatorio saranno validate, prima del loro inserimento nella banca dati, dal Comitato di cui l'Osservatorio stesso costituisce struttura operativa. 5. La mappa e la banca dati dell'Osservatorio, continuamente aggiornati, sono poste a disposizione, secondo un regolamento approvato dal Comitato, della comunità scientifica e industriale, dei ministeri e degli enti pubblici e privati interessati. 6. I ministeri, gli enti pubblici e privati e le imprese coinvolti in attività di biotecnologie forniscono all'Osservatorio i dati statistici ed economici e le informazioni di attività indispensabili al Comitato. 7. L'attività dell'Osservatorio può essere svolta, particolarmente nella fase di avvio, sulla base di convenzioni con istituti di ricerca pubblici o privati ed universitari.

Art. 5

(Organizzazione e funzionamento)

1. Il Comitato elabora un proprio regolamento di funzionamento ed organizzazione dei lavori. 2. La struttura di supporto al Comitato è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 3. Il Comitato e l'Osservatorio possono avvalersi, senza oneri per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di unità di personale adeguatamente qualificato proveniente da enti, istituti ed associazioni private interessate. Nel caso di personale dipendente da amministrazione pubblica, anche ente economico, la retribuzione rimane a carico dell'amministrazione di provenienza. I comandi e le richieste di fuori ruolo di personale pubblico sono attivati ad iniziativa del presidente del Comitato. 4. Ai membri del Comitato, dell'Osservatorio e dei gruppi, e agli esperti aggregati, è corrisposto per la partecipazione alle riunioni, ove spetti, il solo trattamento di missione. Ai fini del trattamento di missione, gli estranei all'amministrazione pubblica sono equiparati alla qualifica di dirigente di prima fascia.

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