I Pareri del Comitato
CONSIDERAZIONI ETICHE E GIURIDICHE SULL'IMPIEGO DELLE
BIOTECNOLOGIE
30 novembre 2001
Presentazione
Sintesi e raccomandazioni
1. Definizione del campo e indicazione dei problemi
2. Orientamenti bioetici sull'impiego delle biotecnologie
3. Aspetti giuridici e normativi
4. Bibliografia
Presentazione
La genetica, costituisce soprattutto per le sue applicazioni
biotecnologiche, un nuovo orizzonte di riflessione per la
bioetica. Il completamento della mappatura del genoma umano ha
rappresentato, da questo punto di vista, un punto di svolta di
importanza epocale. Per la prima volta, infatti, siamo in grado
di analizzare la struttura profonda del vivente sino ad
assimilarlo ad un insieme strutturato di informazioni che
è possibile conoscere, utilizzare, modificare.
L'applicazione biotecnologia di tali conoscenze per la produzione
di beni umani fondamentali è una delle espressioni
più significative del rapporto tra scienza e tecnica.
Le biotecnologie possiedono inoltre una radicalità ed
una pervasività che le distingue da ogni altra tecnologia
tradizionale e che giunge ad investire contemporaneamente la
salute umana, i rapporti politici ed economici internazionali, le
abitudini sociali e la vita quotidiana di miliardi di persone.
Esse, inoltre, chiamano in causa valori umani fondamentali e
giungono a prospettare una nuova concezione della medicina e del
curare che mira al potenziamento delle risorse del corpo umano
oltre che alla lotta contro le malattie. Tali fattori hanno reso
le biotecnologie un ambito di ricerca autonomo che rivendica per
sé una regolamentazione specifica.
Le biotecnologie costituiscono, quindi, un tema della massima
importanza sotto il profilo bioetico. Ad esse il Comitato si
è interessato sin dai primi anni dalla sua costituzione,
come testimonia il primo dei pareri prodotti, dedicato alla
Terapia genica (15 febbraio 1991), cui ha fatto seguito poco dopo
il parere sulla Sicurezza della biotecnologie (28 maggio 1991),
incentrato sulla questione della diffusione degli organismi
geneticamente modificati. Consapevole dell'oggettiva rilevanza
delle questioni connesse alla conoscenza e alla modificazione del
genoma umano, e più in generale degli esseri viventi, il
CNB ha poi elaborato diversi pareri sulla genetica, quali il
Rapporto sulla brevettabilità degli organismi viventi (19
novembre 1993), il parere sul Progetto Genoma Umano (18 marzo
1994), sulla Clonazione (17 ottobre 1997), e, più
recentemente, il Parere sulla proposta di moratoria
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per la
sperimentazione umana di xenotrapianti (19 novembre 1999), la
breve Dichiarazione sulla possibilità di brevettare
cellule umane di origine embrionaria (25 febbraio 2000), e il
Parere sull'impiego terapeutico di cellule staminali (27 ottobre
2001). Ben presto tuttavia, il Comitato ha avvertito l'esigenza
di approfondire le implicazioni etiche relative all'uso delle
biotecnologie in modo unitario e il più possibile
coerente. Ha quindi deciso di riaprire la discussione sul tema
delle biotecnologie per un aggiornamento dei precedenti
pareri.
Un pronunciamento del Comitato appariva inoltre quanto mai
opportuno in un contesto caratterizzato da un forte tendenza alla
regolamentazione della brevettabilità degli organismi
viventi per un verso e da fenomeni di insufficiente controllo e
informazione dei consumatori per l'altro, nonostante le
implicazioni di enorme impatto sulla collettività che le
biotecnologie comportano. Il Comitato ha quindi affidato alla
dottoressa Elena Mancini, coordinatrice della segreteria
scientifica, il compito di predisporre una nota preliminare al
fine di dare l'avvio ad una discussione generale in vista
dell'attivazione di un gruppo di lavoro ad hoc. Nella nota, che
ha dato l'avvio a una prima discussione nella riunione plenaria
del CNB del 5 maggio 2000, venivano enucleate alcune questioni
bioetiche che hanno successivamente costituto gli argomenti
principali della discussione all'interno del gruppo di lavoro,
quali: - libertà della ricerca e responsabilità
dello scienziato; -biodiversità e conservazione degli
equilibri biologici; -equità nell'accesso ai risultati e
nella distribuzione degli utili e dei vantaggi sociali prodotti
dalle biotecnologie; -autonomia e identità individuale;
-invenzioni, scoperte e progresso della ricerca scientifica. Una
valutazione etica che voglia dirsi razionale necessitava tuttavia
di una maggiore conoscenza empirica. Già un esame
preliminare del rapporto rischi/benefici, del controllo della
biosicurezza, e degli strumenti scientifici per la tutela della
biodiversità ha mostrato la necessità di studi
specifici e della collaborazione di esperti del settore.
La competenza del Comitato per la Biosicurezza e le
Biotecnologie è apparsa un punto di riferimento
essenziale, ed infatti ad esso il Comitato si è rivolto
per una analisi oggettiva ed esauriente degli aspetti più
strettamente tecnico-scientifici delle biotecnologie. Il Comitato
Nazionale per la Bioetica ha quindi attivato una stretta
collaborazione con il Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le
Biotecnologie, i cui esperti hanno partecipato attivamente ad
gruppo di lavoro misto, che ha iniziato la sua attività
nel luglio del 2000. Il gruppo è stato quindi così
costituito: prof. Luigi De Carli e il prof. Riccardo Poli (in
qualità di coordinatori), il prof. Adriano Bompiani, il
prof. Francesco Busnelli, la prof.ssa Adriana Loreti
Beghè, la dottoressa Elena Mancini, il prof. Luca Marini,
il prof. Demetrio Neri, il prof Alberto Piazza, la dott.ssa
Rosina Salerno e, in qualità di esperti del Comitato
Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, il prof. Pier
Paolo Di Fiore, il dott. Battista Piras, la dott.ssa Tiziana
Ruzzon, il prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza.
I contributi di tutti gli esperti hanno costituito la base
conoscitiva a partire dalla quale è stato elaborato il
presente parere, e grazie a cui è stato possibile
delineare l'ambito della ricerca e la differente priorità
dei problemi esaminati. Ad essi va quindi il mio più
sincero ringraziamento a nome di tutti i membri del Comitato.
Successivamente al cambiamento di governo, il Comitato Nazionale
per la Biosicurezza e le Biotecnologie ha ritenuta opportuna una
pausa di riflessione, in considerazione della necessità di
riceve un nuovo mandato istituzionale da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Posto di fronte a tale problema, il
Comitato Nazionale per la Bioetica ha deciso di continuare il
proprio compito, focalizzando l'attenzione sugli aspetti etici e
giuridici in quanto di sua più diretta competenza e
pertinenza.
Il parere che viene presentato in queste pagine, approvato
all'unanimità nella seduta plenaria del 30 novembre 2001,
è di conseguenza frutto di una rielaborazione dei testi
che, in base al progetto originario, avrebbero dovuto costituire
parte di un più completo e articolato parere sulle
biotecnologie. Nonostante tale limitazione, essi rappresentato la
posizione del CNB per quanto concerne le questioni focali dal
punto di vista etico e giuridico, e sotto questo profilo
costituiscono una trattazione autonoma e, mi auguro,
sufficientemente esauriente. Ciò tuttavia non preclude in
alcun modo la possibilità di continuare in futuro la
collaborazione con il Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le
Biotecnologie, soprattutto in vista del progetto, già
avviato, di attivare una consultazione delle associazioni di
settore e dei consumatori più interessate alla questione.
Tale procedura è in linea con il principio della crescita
della consapevolezza pubblica sull'utilizzazione delle
biotecnologie, e favorisce la diffusione di un reale consenso
informato in merito, secondo quanto auspicato dal CNB e
recentemente raccomandato anche a livello europeo.
Roma, 30 novembre 2001
Il Presidente Giovanni Berlinguer
Sintesi e raccomandazioni
Il presente documento sulle biotecnologie è nato nel
quadro di un lungo lavoro di approfondimento, svolto da un gruppo
"ad hoc" costituito per uno scopo più ampio dal Comitato
Nazionale per la Bioetica (CNB) e dal Comitato Nazionale per la
Biosicurezza e le Biotecnologie (CNBB), entrambi organi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il lavoro si è
soffermato sui punti seguenti: settori rilevanti di intervento e
priorità di ricerca nelle biotecnologie; valutazione del
rischio biologico e misure di sicurezza; conservazione e
valorizzazione della biodiversità; comunicazione e
formazione; aspetti etici; aspetti giuridici e normativi.
A partire dall'inizio del 2002, il gruppo "ad hoc"
avvierà consultazioni a tutto campo sull'insieme di questi
argomenti, al fine di mettere a punto gli elementi di un piano
nazionale per le biotecnologie. In questa fase, il CNB ha deciso
di presentare il risultato delle proprie elaborazioni
limitatamente agli aspetti etici e giuridici del problema.
Aspetti etici
La riflessione sulle applicazioni delle biotecnologie e delle
tecniche di ingegneria genetica costituisce il nuovo orizzonte
della bioetica. Dal punto di vista generale e introduttivo, una
prima considerazione concerne la pianificazione degli obiettivi
della ricerca e la definizione delle priorità nelle
applicazioni. L'impegno deve essere orientato secondo il criterio
dell'urgenza e della diffusione del bisogno delle persone e in
base ad una valutazione oggettiva dell'utilità sociale
delle diverse applicazioni delle biotecnologie in ambito
industriale, alimentare e sanitario. Deve in ogni caso essere
garantita l'equità nell'accesso ai risultati ottenuti con
le biotecnologie e nella distribuzione degli utili e dei
vantaggi. Occorre un maggior impegno da parte dello Stato per
sostenere la ricerca pubblica, e la collaborazione tra istituti
pubblici e privati per individuare priorità e programmi
comuni. Riguardo alla tutela della biodiversità, va
osservato che essa è ormai considerata un patrimonio
naturale che l'umanità deve custodire anche a beneficio
delle generazioni future. A tal fine è richiesto ai
singoli ed alla collettività un atteggiamento consapevole
e moralmente responsabile che sappia superare gli estremi
dell'intangibilità della natura, da un lato, e della
pretesa legittimità di un suo totale sfruttamento,
dall'altro. Si raccomandano in particolare l'applicazione dei
principi contenuti nella Convenzione di Rio su Ambiente e
sviluppo e del suo protocollo sulla biosicurezza (adottato a
Montreal nel gennaio del 2000).
Per quanto concerne l'autonomia individuale, ai consumatori
deve essere riconosciuto il diritto ad operare scelte informate
riguardo a beni e servizi derivanti dalle applicazioni
biotecnologiche. Sulla base di tale diritto sono state stabilite,
ad esempio, nuove regole concernenti l'etichettatura dei
prodotti, predisposta con criteri armonizzati tra i diversi
Paesi, e la "tracciabilità" lungo tutta la catena
alimentare al fine di distinguere i prodotti contenenti organismi
geneticamente modificati dagli altri prodotti alimentari e di
disporre di uno strumento necessario a verificarne la
biosicurezza. In merito alla brevettabilità dei viventi,
va osservato che in ben determinate condizioni il principio
può essere accolto per le procedure tecniche e le
applicazioni derivanti dall'uso di materiale genetico, fermo
restando la previa valutazione etica del tipo di applicazione;
inoltre possono essere soggetti a brevettabilità animali
dalle caratteristiche genetiche modificate, ove rispondenti a
precisi obiettivi di ricerca e di impiego biomedico. Va esclusa
in ogni caso la brevettabilità della mera conoscenza di
ciò che già esiste in natura. Si ritiene opportuna
una revisione del sistema dei brevetti limitandone la durata e
l'estensione. Si ricorda, altresì, che in base al
"principio di conservazione del benessere", tutti gli animali
ingegnerizzati geneticamente per uso umano o anche per
utilità ambientali, non dovrebbero, dopo la modificazione
del loro patrimonio genetico, avere qualità di vita
più bassa. Viene altresì indicata la creazione di
"brevetti patrimonio dell'umanità" aventi ad oggetto beni
umani fondamentali o brevetti collettivi come quelli atti a
tutelare, in campo medico, le conoscenze tradizionali ed in campo
agricolo le coltivazioni indigene. Alcune proposte in questo
senso sono state formulate dalla FAO, che ha riconosciuto i
diritti degli agricoltori e la conoscenza tradizionale e
dall'UNESCO che considera la possibilità di brevetti
collettivi per tutelare la conoscenza tradizionale delle
comunità locali. Dalla brevettabilità sono comunque
esclusi il corpo umano e le sue parti, compreso il genoma, in
considerazione della non commerciabilità, dettata dal
rispetto della dignità della persona. Sempre in merito
alla tutela della persona va sottolineato il principio del
consenso informato alla sperimentazione e il rispetto delle
regole di buona pratica clinica che sono ormai divenute norme
giuridicamente vincolanti a seguito della direttiva n. 2001/20
sulla sperimentazione.
L'aspirazione umana ad ampliare l'orizzonte del sapere ha
sempre un valore etico assoluto riconosciuto dalla Costituzione
italiana come pure a livello internazionale. Possono essere
stabilite regole condivise sulla metodologia, gli strumenti della
ricerca e le utilizzazioni, qualora possano rappresentare un
rischio per altri beni e valori umani fondamentali. Oggetto di
controllo possono essere quindi i metodi, le applicazioni, i fini
perseguiti, il trasferimento dei risultati, ma non la ricerca di
base diretta al progresso delle conoscenze. Lo stesso criterio di
precauzione deve essere interpretato come stimolo all'avanzamento
della ricerca scientifica, in quanto da esso dipende la
possibilità di una migliore e più sicura
utilizzazione delle biotecnologie. I Comitati etici, cui spetta
il controllo della sperimentazione e dell'applicazione di tali
regole, sono tenuti alla trasparenza, alla pubblicità dei
pareri, all'indipendenza di giudizio, al pluralismo,
all'aggiornamento costante sui prodotti biotecnologici e sulle
terapie, al contatto con l'opinione pubblica. I cittadini e tutte
le parti interessate devono avere inoltre la possibilità
di essere rappresentati all'interno dei Comitati stessi.
All'esame delle funzioni e del ruolo dei comitati etici il CNB ha
dedicato il proprio parere "Orientamenti per i comitati etici"
(13 luglio 2001).
Riguardo alla comunicazione delle biotecnologie, si sottolinea
che devono essere individuate strategie di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica alla comprensione del progresso
biotecnologico, a partire dal mondo della scuola, con il fine di
raggiungere, in merito, un reale "consenso informato sociale".
Sono infatti espressioni fondamentali della vita democratica la
formazione e la possibilità di partecipare alle decisioni,
prima che divengano effettive, e il rispetto per il valori
espressi dalla società. Si tratta spesso di questioni
sostanziali che non possono essere esaurite attraverso la sola
informazione. Si osserva, inoltre, che il rispetto per
l'integrità psicofisica dell'essere umano e la tutela
della salute esigono che l'uomo, inteso anche nella sua
singolarità di persona, venga considerato sempre come fine
e mai semplicemente come mezzo. Tale principio etico va ribadito
anche per quanto concerne le applicazioni biotecnologiche in
campo medico, che non possono mai essere utilizzate in modo
lesivo della dignità umana.
Per quanto concerne la tutela della salute umana va ricordato
che recentemente sono sorti problemi relativi ad interventi di
terapia genica somatica, che richiedono un più rigido
controllo degli effetti avversi dovuti all'uso di taluni vettori
virali. Per la terapia genica germinale si sono aperte nuove
prospettive con lo sviluppo di tecniche di clonazione per
trapianto nucleare associate al trasferimento genico mirato, che
vanno attentamente valutate sotto il profilo etico, tenendo conto
del fatto che un'ampia corrente di opinione considera anche la
clonazione terapeutica contraria alla dignità umana. Gli
xenotrapianti, infine, sollevano problemi etici legati anche alla
biosicurezza relativamente alla possibilità di
trasmissione delle malattie, la quale interessa non solo il
ricevente, ma l'intera popolazione. Per la discussione
sull'impiego delle biotecnologie nei test genetici e nelle
terapie cellulari basate sull'uso di elementi staminali, si
rinvia ai documenti di recente pubblicazione del CNB,
"Orientamenti bioetici per i test genetici" (19 novembre 1999) e
"Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sull'impiego
terapeutico delle cellule staminali" (27 ottobre 2000).
Aspetti giuridici
La razionalità e la prudenza con le quali è
necessario procedere nelle applicazioni delle biotecnologie non
possono limitarsi a comportamenti ispirati a principi etici, ma
devono trovare, ove necessario, modalità di espressione
giuridica. Il CNB riconosce l'esigenza di fornire risposte
adeguate ai problemi derivanti dagli sviluppi della ricerca
biotecnologica e dalle applicazioni delle biotecnologie in campo
medico, alimentare, ambientale, allo scopo di evitare lacune
legislative che possano pregiudicare i principi posti a
salvaguardia dei diritti dell'uomo, con particolare riferimento
al diritto alla salute.
Richiamando le responsabilità pubbliche derivanti dalla
necessità di esercitare controlli specifici
sull'applicazione dei risultati della ricerca biotecnologica, il
CNB raccomanda di avviare un confronto aperto che coinvolga la
società civile in una riflessione etica, intesa a valutare
i benefici ed i rischi derivanti dall'applicazione delle
biotecnologie. Anche in conformità agli impegni assunti in
tal senso dagli Stati contraenti la Convenzione di Oviedo sulla
biomedicina, si rende utile e necessario il dibattito pubblico
invocato, in particolare allo scopo di elaborare le norme
giuridiche più idonee da applicare nei settori interessati
dalle biotecnologie. In questa prospettiva la Commissione europea
ha recentemente adottato il documento Verso una visione
strategica delle scienze della vita e delle biotecnologie del 4
settembre 2001, nel quale viene nuovamente sottolineata
l'importanza della formazione ed informazione dell'opinione
pubblica sulla questione. Tale dibattito dovrà chiarire le
informazioni e le conoscenze essenziali in merito alle
applicazioni concrete delle biotecnologie, perché i
progressi della scienza e della tecnologia nel campo biomedico
non possono risolversi senza l'applicazione dei principi generali
concernenti la protezione dei diritti fondamentali. Il progresso
in questo campo, infatti, si realizza non solo migliorando le
conoscenze scientifiche, ma anche assicurando la
disponibilità di informazioni in grado di facilitare la
comprensione delle questioni specifiche, quali quelle connesse
agli sviluppi della genetica umana. Il dibattito in parola
è quindi destinato a produrre effetti direttamente
proporzionali alla sua ampiezza e risulterà realmente
efficace nella misura in cui coinvolgerà i cittadini, le
istituzioni e le imprese, a livello nazionale e intergovernativo,
ponendo le condizioni di base per sviluppare l'interazione di
tutte le parti interessate e la formazione del necessario
consenso sociale alle scelte in causa. Poiché le
biotecnologie hanno rapida diffusione universale, il CNB
raccomanda la realizzazione di specifiche iniziative di
cooperazione a livello nazionale e internazionale, compresa la
formulazione di adeguate normative aventi valore in tutti i paesi
e la costituzione di appositi organismi sovranazionali di
vigilanza e controllo.
La protezione della proprietà intellettuale è
considerata oggi determinante negli scambi internazionali ed
è regolamentata da apposito trattato sulla
proprietà intellettuale (TRIPs), la cui approvazione
è presupposto per far parte della Organizzazione Mondiale
del Commercio (WTO). L'abolizione delle barriere nazionali al
commercio è così controbilanciata dalla
salvaguardia dei diritti garantiti dai brevetti. Essi possono
rappresentare un incentivo alla ricerca scientifica, tuttavia la
loro utilizzazione ha comportato, anche recentemente,
inconvenienti nell'accesso ai prodotti brevettati per una vasta
parte del mondo. Si sta delineando di conseguenza una giusta
tendenza a limitarne la durata, le applicazioni e
l'utilizzazione. Va in particolare sottolineato che è
necessario valutare in maniera differenziata i prodotti che sono
oggetto di brevetto in modo da escludere i farmaci di importanza
fondamentale per la vita umana (i cosiddetti farmaci salvavita),
e prevedere in questo caso la licenza obbligatoria anche senza
pagamento di un canone. Queste e altre proposte possono rientrare
nelle decisioni assunte dalla Conferenza interministeriale della
World Trade Organization (Doha, novembre 2001), secondo le quali
la tutela della proprietà intellettuale deve essere
interpretata e attuata "in modo da sostenere il diritto dei paesi
di proteggere la salute pubblica e, in particolare, di assicurare
l'accesso ai medicinali per tutti". Riguardo alla
brevettabilità di beni essenziali per la vita e la salute
umana, il CNB ribadisce quindi unanimemente la priorità
dei principi etici di equità e solidarietà
internazionale rispetto alle considerazioni di carattere
economico collegate e conseguenti alla protezione della
proprietà intellettuale. Il CNB valuta infine
positivamente l'ipotesi, a tratti affacciatasi nelle discussioni
internazionali, della possibilità di creazione di
"brevetti patrimonio dell'umanità". Tali brevetti,
infatti, potrebbero proteggere i risultati scientifici di
interesse universale evitandone la privatizzazione da parte di
istituzioni o di singoli paesi.
1. Definizione del campo e indicazione dei problemi
In senso lato le biotecnologie possono essere definite come un
insieme di procedimenti tecnici atti a modificare la struttura e
la funzione di organismi viventi per la produzione di materiali
biologici utili nella medicina, nell'industria e
nell'agricoltura. In un'accezione più ristretta il termine
biotecnologie indica le tecniche del DNA ricombinante usate per
modificare geneticamente organismi viventi a fini terapeutici o
produttivi. In questo senso il significato è
pressoché coincidente con quello di ingegneria genetica.
Nella definizione più generale rientrano le metodologie
convenzionali, basate sull'induzione di mutazioni e sulla
selezione, nonché sulla produzione di ibridi per fusione
cellulare. Nel presente documento l'attenzione è rivolta
alla ricerca di base ed applicata effettuata con tecnologie
innovative su piante ed animali, alla produzione e
commercializzazione di organismi geneticamente modificati
mediante il trasferimento di geni, e alle biotecnologie
molecolari e cellulari già praticate o in via di sviluppo
in campo umano a fini diagnostici e terapeutici. Le
biotecnologie, sia nella ricerca che nelle applicazioni,
sollevano rilevanti questioni etiche. Un primo livello di
valutazione etica è la determinazione del rapporto
rischio/beneficio che ha come principale destinatario l'uomo, ma
che si estende agli altri organismi viventi e all'ambiente nel
suo complesso. Una riflessione etica più approfondita
chiama in causa, per gli interventi sull'uomo, i principi
dell'autonomia, della libertà e dell'integrità
dell'individuo e i principi dell'equità e della
responsabilità. Per gli interventi su piante ed animali,
si aggiunge il principio della conservazione degli equilibri
biologici basati sulla biodiversità e la considerazione
dei "diritti degli animali" e dei doveri e responsabilità
nei loro confronti. Occorre valutare criticamente gli interventi
di ingegneria genetica anche dal punto di vista del benessere
animale e individuare regole appropriate per garantire che tali
interventi si accordino con la nuova etica emergente,
caratterizzata da una crescente considerazione per la sofferenza
animale e dall'intento di prevenirne e alleviarne, nella misura
del possibile, il carico. Quanti sono impegnati nell'ingegneria
genetica dovrebbero quindi rispettare seriamente la richiesta
sociale di ridurre la pena, l'ansietà ed ogni forma di
sofferenza negli animali da essi manipolati. Le indicazioni in
tal senso provenienti dal dibattito etico si sono tradotte in
norme giuridiche puntuali all'atto della armonizzazione della
disciplina vigente nei Paesi membri dell'Unione Europea in tema
di sperimentazione sugli animali La possibilità di
indagine sulle fonti prime dell'informazione che si esprime nei
processi vitali e l'aumentata capacità di controllo degli
organismi viventi, di cui può essere modificata la
specificità biologica ed individuale, hanno creato nuove
responsabilità e nuovi doveri per lo scienziato.
Così alla bioetica come studio sistematico dei
comportamenti verso gli esseri viventi, va aggiunta l'etica della
ricerca e l'etica dell'informazione scientifica.
Le questioni etiche che si possono porre in termini concreti
nelle applicazioni delle biotecnologie sono molteplici e possono
essere così articolate: - come usare le biotecnologie
quale strumento utile per alleviare il carico negativo
sull'ambiente fisico e sui viventi, derivante
dall'attività antropica tradizionale; - come difendere e
valorizzare la biodiversità; - come evitare di infliggere
danni e inutili sofferenze agli animali; - quale protezione
assicurare all'ambiente naturale ed alla salute dell'uomo contro
eventuali rischi derivanti da un uso improprio delle
biotecnologie e come tutelare la libertà e l'autonomia
dell'individuo; - come trovare un punto di incontro tra
l'esigenza di sviluppare le attività produttive, di
ricerca e di formazione nel settore delle biotecnologie per lo
sviluppo sostenibile della società, e il consenso a
livello individuale e sociale; - come conciliare il principio di
precauzione con l'esigenza e i tempi della sperimentazione
scientifica; - come applicare il principio etico fondamentale
dell'equità nell'allocazione delle risorse per lo sviluppo
delle biotecnologie e nella partecipazione alle diverse
iniziative nel settore, ed ai benefici che ne derivano, di tutti
i Paesi, con particolare attenzione a quelli tecnologicamente
meno avanzati e con economie depresse; - come assicurare
l'accesso alle biotecnologie dei Paesi in via di sviluppo e dei
paesi poveri salvaguardando le economie locali; - quale
può essere l'interesse delle generazioni future verso le
biotecnologie e quali siano i possibili effetti delle
biotecnologie sulle stesse; - come assicurare la tutela della
persona e della dignità umana nei confronti della
sperimentazione biomedica, con particolare riguardo alla terapia
genica, alla clonazione ed agli xenotrapianti; - come colmare il
vuoto di conoscenze scientifiche sui problemi connessi con le
biotecnologie esistente nell'opinione pubblica e come diffondere
un'informazione corretta che sgombri il campo dai pregiudizi.
Dal punto di vista giuridico, le principali problematiche
avvertite in questo campo riguardano anzitutto l'elaborazione di
norme chiare che permettano controlli efficaci sulla ricerca
biotecnologia e le sue applicazioni in campo medico, alimentare,
ambientale e industriale. In secondo luogo, il progresso delle
tecnologie biomediche rende necessario rivedere i meccanismi
istituzionali e comunicativi attraverso i quali le questioni
etiche sopra richiamate vengono dibattute, anche nell'ottica del
processo di globalizzazione in atto. Infine, sotto un profilo
più generale e tenendo conto della trasformazione che i
diritti fondamentali hanno subito in tempi recenti, sembra utile
introdurre nuove forme di mediazione tra scienza e
società, nel senso che si dirà più avanti.
Né va dimenticato che le implicazioni della materia
trattata acuiscono la contrapposizione di interessi esistente, in
questo campo più di altri, tra i membri della
Comunità internazionale. E' infatti agevole intuire che,
mentre i principali serbatoi di risorse naturali essenziali per
alimentare la sperimentazione biotecnologica sono localizzati
negli ecosistemi dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e nei paesi
poveri, il know how necessario per realizzare tale
sperimentazione (e, soprattutto, per valorizzarne i risultati)
costituisce appannaggio degli Stati più progrediti .
Ciò evidenzia, unitamente al timore di una eccessiva
riduzione della varietà biologica nei luoghi di origine
(c.d. biodiversità) , la necessità di disciplinare
equamente la ripartizione dei benefici derivanti dalla ricerca
biotecnologica, come è accaduto in passato per lo
sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo del mare
internazionale. Precise indicazioni in tal senso emergono, oggi,
dalle esigenze di solidarietà formalizzate nella
Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo,
adottata l'11 novembre 1997 dall'UNESCO, che proclama
simbolicamente il genoma umano "patrimonio comune
dell'umanità" (art. 1). In secondo luogo, i progressi
conseguiti nel settore delle biotecnologie destano la
preoccupazione, evidenziata dal Parlamento europeo fin dal 1989 ,
circa il possibile utilizzo discriminatorio dei risultati di tale
ricerca, soprattutto a fini di controllo sociale e demografico.
Da più parti, infatti, si levano le voci sui rischi
derivanti da una "seconda Genesi", concepita artificialmente nei
laboratori di biotecnologia dei Paesi industrializzati e intesa a
ripopolare la biosfera terrestre secondo obblighi preventivi di
selezione eugenetica. Nella prospettiva descritta, appare ancora
più necessario tracciare con chiarezza i confini di
liceità etica e giuridica della ricerca biotecnologica.
Lungi dal costituire un ostacolo alle utili applicazioni delle
biotecnologie (connesse, in particolare, al miglioramento delle
capacità diagnostiche e terapeutiche), la definizione di
tali confini può infatti orientare concretamente i
progressi realizzati in questo campo verso una più
efficace tutela della persona umana e della sua dignità,
all'alba del nuovo millennio.
2 . Orientamenti bioetici sull'impiego delle biotecnologie
Le biotecnologie contribuiscono allo sviluppo di una nuova
concezione del vivente e ad un nuovo rapporto tra diritto,
economia ed etica e, in quanto tecnica derivata della conoscenza
scientifica della vita, rappresentano una delle espressioni
più significative dell'interazione tra scienza e tecnica.
Esse possiedono quindi una radicalità ed una
pervasività che le distingue da qualsiasi altra tecnologia
tradizionale, in quanto investono contemporaneamente la salute
umana, l'ambiente, l'economia mondiale e giungono a prospettare
una nuova concezione della medicina stessa, del curare e del
corpo umano. Le biotecnologie proprio in quanto esulano dalle
applicazioni tecnologiche tradizionali richiedono un approccio
etico complesso che sappia contemperare criteri, valutazioni,
scelte tra considerazioni di ordine differente che si traducono,
in ultima analisi, nel difficile ma irrinunciabile bilanciamento
tra efficienza economica, giustizia sociale, tutela dei diritti
individuali.
Promozione dell'equità
La nutrizione e la salute costituiscono, per la loro
basilarità, due bisogni cui va riconosciuta una
priorità etica e pratica assoluta. L'individuazione degli
obiettivi e la definizione dei programmi devono di conseguenza
essere orientate secondo il criterio dell'urgenza e della
diffusione del bisogno e devono basarsi su una valutazione
dell'oggettiva utilità sociale delle diverse applicazioni
delle biotecnologie in ambito sanitario e alimentare. Deve
comunque essere assicurata l'equità sia nell'accesso ai
risultati ottenuti con le biotecnologie (ad esempio farmaci e
terapie di fondamentale importanza per la salute umana) che nella
distribuzione degli utili e dei vantaggi sociali derivanti
soprattutto dal settore agroalimentare. In tal senso è
stata spesso sottolineata la necessità di definire
strategie economiche che attraverso la "compartecipazione" del
settore pubblico e di quello privato nella ricerca e nello
sviluppo di biotecnologie rendano possibile una valutazione
comune dei benefici e dei rischi, per l'uomo e per l'ecosistema,
il più possibile oggettiva e giungano all'individuazione
di obiettivi umani di primaria importanza. Questi obiettivi
possono essere raggiunti associando l'efficienza economica al
principio di giustizia. Più concretamente, per promuovere
l'accesso equo ai benefici per la salute offerti dalle
biotecnologie in campo sanitario, è necessario un maggior
impegno dello Stato per sostenere la ricerca pubblica, i cui
risultati devono essere liberamente disponibili, e soprattutto la
collaborazione tra gli istituti pubblici e quelli privati per
individuare priorità e programmi comuni. Una distribuzione
equa deve poi essere diretta soprattutto ai paesi del Terzo Mondo
che pur possedendo gran parte delle risorse genetiche (la
biodiversità) non sono in grado di utilizzarle e dipendono
quasi totalmente dalla tecnologia e dalle possibilità di
investimento finanziario dell'occidente. Ciò si traduce,
ad esempio, come previsto dalla Convenzione sulla
biodiversità, nella definizione di norme che vincolino i
paesi produttori, nel trarre un vantaggio economico
dall'esportazione di semi modificati, a realizzare misure
concrete atte a tutelare il libero consenso del paese
importatore, ad incentivare lo sviluppo della tecnologia e a
rendere possibile, infine, una compartecipazione agli utili
derivanti dallo sfruttamento commerciale delle varietà
vegetali indigene . Occorre inoltre promuovere la ricerca mirata
all'agricoltura globalmente sostenibile, dare sostegno alle
organizzazioni internazionali che attuano programmi diretti a
esportare tecnologie di importanza strategica per lo sviluppo in
forma adeguata ai bisogni dell'agricoltura del Terzo Mondo e
riconoscere il ruolo delle organizzazioni non governative,
incentivare le compagnie private ad intraprendere ricerche di
particolare importanza per i paesi in via sviluppo e rendere
disponibili i risultati delle ricerche, inclusi i procedimenti
brevettati, a tali paesi.
Formazione alla responsabilità
Un secondo orientamento bioetico chiama in causa la
responsabilità dell'uomo, considerata sotto vari aspetti
ed elevata al rango di principio etico da filosofi quali H.
Jonas. Tale principio va oltre il riconoscimento di specifici
diritti individuali, in quanto considera prioritario il dovere di
tutela che abbiamo nei confronti di tutti coloro sulla cui vita
possiamo, attraverso le nostre azioni, influire. La
responsabilità, non a caso, ha come paradigma di
riferimento la cura genitoriale nei confronti dei figli,
poiché osserva Jonas la loro condizione di dipendenza
è la ragione stessa dei nostri doveri verso di essi. E' in
altre parole il bisogno dell'altro di cura a fondare
originariamente il nostro dovere e la nostra
responsabilità, piuttosto che la presenza di un rapporto
tra soggetti cui le regole etiche e giuridiche della
società abbiamo già riconosciuto precisi diritti e
doveri. Inteso in questo modo il principio di
responsabilità diviene il fondamento etico privilegiato
per ogni riflessione sui nostri doveri verso i nascituri e le
generazioni future, e, in generale, verso i viventi che i nostri
atti possono danneggiare. Un'etica che voglia far fronte a
prospettive planetarie, infatti, considera gli atti per le loro
caratteristiche oggettive e non per la distanza temporale o
spaziale che ci separa da chi ne subirà le conseguenze. Il
tempo e lo spazio nel quale sono collocate le persone non
giustificano una differenza nella valutazione dei nostri doveri
nei loro confronti, ma possono semmai specificare le circostanze
che è necessario conoscere ai fini di un loro adempimento.
Tale principio - di per sé vastissimo ed applicabile ad
ogni azione umana - deve articolarsi nel campo della riflessione
bioetica sulle biotecnologie non solamente in funzione dell'esame
dei fini perseguiti, dei mezzi impiegati e delle circostanze in
cui avviene l'applicazione, ma anche con riferimento alle
conseguenze prevedibili di una attività scientifica e
tecnica ancora non completamente consolidata dall'esperienza di
lungo periodo. La vita biologica da questo punto di vista,
è luogo dell'incontro tra scienza e diritto, tra
necessità di regole certe e incerta previsione degli
effetti. Nella vita infatti, nulla si ripete necessariamente
nello stesso modo e tutto può influenzare il risultato.
Diversamente dalle condizioni di rischio in cui i parametri sono
noti, e l'ignoranza riguarda piuttosto la probabilità del
loro verificarsi, le condizioni di incertezza fanno sì che
gli effetti stessi non siano chiaramente determinabili.
Ciò ha portato a riproporre in termini diversi il problema
dei rischi, che ormai ha assunto un rilievo prioritario nella
società contemporanea. L'atteggiamento di prudenza, di
recente tradotto in principio giuridico di precauzione, vale a
conferire spessore all'orientamento etico alla
responsabilità in questo settore delle attività
umane. Appare evidente la necessità di promuovere ogni
attività formativa che migliori - a tutti i livelli - i
comportamenti responsabili.
Tutela della biodiversità e valutazione dell' impatto
ambientale
La biodiversità è ormai considerata un
patrimonio naturale che l'umanità deve tutelare, anche a
beneficio delle generazioni future. Riconoscere che la
biodiversità è un bene universale contribuisce a
diffondere la consapevolezza che la tutela della natura
costituisce un impegno non più eludibile al fine sia di
evitare una crisi ecologica planetaria sia di adempiere ad un
elementare dovere di giustizia intergenerazionale trasmettendo
alle generazioni future la possibilità di fruire di un
bene, l'ambiente naturale, di cui noi abbiamo potuto godere. Le
biotecnologie possono in questo senso svolgere un ruolo positivo
grazie all'impiego di organismi viventi o di loro parti, per la
prevenzione, il monitoraggio e la mitigazione dei fenomeni di
perturbazione dell'ambiente. Anche se si volesse prescindere dal
considerare le modificazioni di carattere sociale e culturale che
possono essere causate dalla trasformazione dell'ambiente
naturale (che il CNB considererebbe come una considerazione
riduttiva nella valutazione degli aspetti etici), già il
garantire alle generazioni future un "ambiente vivibile" - inteso
semplicemente come ambiente in cui la nostra specie possa
sopravvivere data l'obiettiva gravità della crisi
ecologica mondiale - richiede la maturazione di un atteggiamento
consapevole e moralmente responsabile che sappia superare gli
estremi del rispetto incondizionato della natura per un verso e
della pretesa legittimità di un suo totale sfruttamento
per l'altro. La coltivazione di varietà geneticamente
modificate deve essere perciò preceduta da una valutazione
di impatto ambientale sull'intero ecosistema, compresa la salute
umana, che ne individui le possibili interazioni con le piante
native, con le coltivazioni tradizionali e con le altre
coltivazioni transgeniche. Da questo punto di vista particolare
rilievo assumono il principio di precauzione stabilito dalla
Convenzione di Rio su ambiente e sviluppo e i principi di
biosicurezza stabiliti nel Protocollo di Cartagena. Il Protocollo
stabilisce inoltre che i paesi in via di sviluppo devono poter
acquisire le competenze scientifiche e tecniche necessarie a dare
un consenso informato riguardo l'utilizzazione delle risorse
genetiche del loro paese e per acquisire autonome capacità
di controllo della biosicurezza. Una questione aperta resta
infine quella della correlazione tra la normativa per la tutela
ambientale e gli accordi internazionali di natura commerciale
(TRIPs). Autonomia e diritto all'informazione La riflessione
etica e la regolamentazione giuridica si sono orientate verso il
riconoscimento del ruolo del diritto all'informazione e della
libertà di scelta riguardo al rischio, sia nel caso in cui
esso sia ragionevolmente prevedibile come nella sperimentazione
di nuovi farmaci e terapie, che nel caso in cui sia indeterminato
e valutabile solo sul lungo periodo, come per i cibi che derivano
da OGM. Riguardo alle biotecnologie biomediche va osservato che
il diritto all'informazione, alla base del principio del consenso
informato, è un fondamento indiscusso dell'ampia normativa
internazionale atta a regolamentare la ricerca biomedica. Per
quanto concerne gli alimenti che contengono organismi
geneticamente modificati, va sottolineato che i consumatori hanno
il diritto di fare scelte informate, diritto recentemente
riconosciuto dalla Comunità europea con due regolamenti
riguardanti l'etichettatura e la tracciabilità dei cibi
che contengono organismi geneticamente modificati, per rendere
possibile un sia pur elementare esercizio di tale libertà
. Va osservato che il diritto all'informazione si interseca con
il diritto alla salute nel caso in cui la conoscenza delle
sostanze presenti nei cibi sia essenziale al fine di evitare
reazioni indesiderate, che dipendono dalla sensibilità
individuale. Vale pena di sottolineare che il diritto
all'informazione riguardo agli alimenti è in ogni caso
parte dell'autonomia del soggetto. Una ulteriore valutazione
riguarda infine le ricadute che il riconoscimento del diritto
all'informazione ha ed avrà sulla possibilità di
eseguire indagini epidemiologiche sugli effetti a medio e a lungo
termine dell'assunzione di alimenti modificati geneticamente
sull'organismo. La possibilità di distinguere tra gruppi
di popolazione che hanno o non hanno consumato tali alimenti
è al tal fine, come evidente, determinante.
La buona pratica clinica
La riflessione etica sulle biotecnologie investe naturalmente
anche la questione della sicurezza della ricerca biomedica, del
consenso informato e del controllo istituzionale sulla
trasparenza delle informazioni e delle procedure di
sperimentazione. Il principio del consenso informato alla
sperimentazione è stato recentemente riproposto in una
formulazione più ampia ed articolata tale da includere
oltre alla conoscenza dei rischi e dei possibili benefici per il
soggetto, anche informazioni sulla natura della ricerca, sul suo
finanziamento nonché ovviamente sui diritti di rimborso e
di assistenza indipendentemente dalla partecipazione o meno alla
sperimentazione. Tali principi assumono una particolare rilevanza
nel caso di terapie che si sono dimostrate, almeno per ora, di
scarsa efficacia, quali ad esempio la terapia genica. Il Comitato
Nazionale per la Bioetica ha già avuto modo di
pronunciarsi sulla terapia genica sin da quando fu proposta circa
per la prima volta circa dieci anni fa, dedicando alla questione
un parere ad hoc. Recentemente la questione è tornata a
destare attenzione e preoccupazione presso l'opinione pubblica e
le istituzioni, a causa della morte di alcune persone sottoposte
a terapia genica, ed ha richiamato l'importanza del
riconoscimento del consenso informato, ma anche e soprattutto
della responsabilità dei ricercatori nel rispettare le
norme di buona pratica clinica, e più in generale della
necessità di controllo pubblico della ricerca anche nel
caso in cui essa sia finanziata e condotta privatamente. Si
tratta di principi che non possono non essere ribaditi anche in
questa sede. Per quanto concerne ulteriori questioni etiche
connesse alla genetica umana, va ricordato che Comitato Nazionale
per la Bioetica ha recentemente approvato diversi pareri,
relativi rispettivamente all'uso dei test genetici (Orientamenti
bioetici per i test genetici del 19 novembre 1999), all'impiego
terapeutico delle cellule staminali (27 ottobre 2000) cui si
rimanda per un esame più approfondito. Infine, oltre ai
principi etici poc'anzi richiamati, merita particolare attenzione
la definizione di alcuni compiti e funzioni dei comitati etici,
così come riconosciuti del resto dalla recente normativa
internazionale in questo campo , a tutela del rispetto per la
dignità umana, la sicurezza e il benessere del soggetto,
nonché il rispetto del suo consenso informato . Va
osservato che il rispetto di tali criteri etici fondamentali deve
riguardare lo stesso comitato etico, che è tenuto in primo
luogo alla trasparenza: il che implica, tra l'altro
l'indipendenza di giudizio sia dal punto di vista scientifico che
etico, l'assenza di ogni conflitto di interesse, la
pluridisciplinarità, la pubblicazione dei pareri e dei
rapporti, l'attivazione di forum telematici, l'aggiornamento
costante sui prodotti biotecnologici e sulle terapie e farmaci
approvati, la raccolta di pareri e richieste di informazioni
sulle biotecnologie.
L'inosservanza delle norme di buona pratica clinica genera,
oltre ai danni diretti per la salute e il benessere dei soggetti
della sperimentazione, un clima di diffidenza "difensiva" e
generalizzata nei confronti della scienza, ed in particolare
della medicina, che non può che offuscarne l'immagine
presso l'opinione pubblica e ostacolare la costruzione di un
positivo rapporto medico paziente, tale da rendere il consenso
informato frutto di una reale compartecipazione alla cura e non
la semplice espressione formale dell'accettazione passiva del
trattamento. In precedenti pareri, il CNB ha insistito sul fatto
che l'informazione dovrebbe essere - in realtà - una vera
formazione, stimolando una coscienza etica fondata sul principio
della responsabilità di ciascuno. Non si possono inoltre
sottovalutare gli elementi emotivi che entrano in gioco
nell'espressione del consenso e che dovrebbero essere
accuratamente monitorati e controllati. La formazione deve
riguardare anche i medici e gli infermieri, senza nulla togliere
alle capacità relazioni individuali. Su questo insieme di
questioni, tuttavia, si rimanda ad un ulteriore parere del CNB
dedicato ad una esaustiva e profonda analisi del ruolo, degli
scopi e dei limiti della medicina nella società
contemporanea, che è attualmente in avanzata fase di
elaborazione. Brevettabilità dei viventi La
brevettabilità degli organismi viventi ha assunto un
rilievo etico cruciale, sia per la particolarissima natura
dell'oggetto di brevetto, sia per le implicazioni connesse alla
brevettabilità in termini di reale condivisione dei
vantaggi derivanti dalle biotecnologie alimentari e di equo
accesso alle cure rese possibili dalle loro applicazioni in campo
biomedico, questioni che vanno ben oltre il lecito riconoscimento
del diritto agli utili economici che il brevetto tutela. In
attesa di riprendere l'argomento sotto il profilo più
squisitamente giuridico , il CNB prende atto del fatto che
l'investimento di risorse economiche e umane nella ricerca e
l'utilizzazione della tecnica umana nelle procedure per
l'isolamento, la coltura, l'utilizzazione del materiale genetico,
ha giustificato la richiesta di una "protezione intellettuale"
delle invenzioni biotecnologiche. Il regime brevettuale non
riguarda quindi la materia vivente in quanto tale, che è
concordemente ritenuta a livello internazionale esclusa dalla
brevettabilità, ma alla procedura utilizzata e alle
applicazioni che è possibile derivare dalla conoscenza
della struttura e della funzione dei geni. La distinzione non
sufficientemente chiara tra scoperta scientifica ed invenzione,
che sottende la Direttiva 98/44 dell'UE è stata oggetto di
ampio dibattito e materia per un ricorso presentato dai Paesi
Bassi (cui ha aderito anche l'Italia) nei confronti della
direttiva . In ogni modo il genoma umano, che è stato
dichiarato dall'UNESCO "patrimonio comune dell'umanità" in
senso simbolico (per sottolinearne l'estremo valore universale),
non può essere oggetto di brevetto, sia in ragione della
non commerciabilità del corpo umano, che del rispetto
della dignità umana. In particolare sulla questione della
brevettabilità di cellule embrionarie umane il Comitato si
è recentemente espresso negativamente (Dichiarazione sulla
possibilità di brevettare cellule di origine embrionale
umana, del 25 febbraio 2000). Le sequenze parziali di geni devono
essere considerate strumenti di lavoro degli scienziati e quindi
escluse dalla brevettazione che limiterebbe la circolazione della
conoscenza e la collaborazione tra istituti ostacolando in ultima
analisi la stessa libertà di ricerca. In questo senso si
sottolinea la distinzione tra brevettabilità delle
applicazioni e delle tecniche e l'esclusione dalla
brevettabilità delle conoscenze. E' necessario infine
attivare un dialogo internazionale sui diritti di
proprietà intellettuale che chiarisca l'importanza di
garantire sia un equo ritorno economico degli investimenti nella
ricerca, che un accesso equo e conveniente ai paesi in via di
sviluppo alle nuove tecnologie e ai prodotti (stabilendo ad
esempio delle royalties più basse o di minore estensione e
durata nel tempo). E' possibile infine prevedere come proposto da
alcuni organismi internazionali, la creazione di brevetti
patrimonio dell'umanità aventi ad oggetto beni umani
fondamentali o brevetti collettivi ai fini di tutelare le
conoscenze mediche tradizionali e le coltivazioni indigene.
La dignità umana
Riconosciuto nella legislazione nazionale e comunitaria come
diritto umano fondamentale e inviolabile, la dignità umana
rappresenta certamente un principio etico di primaria importanza
riguardo alle applicazioni delle biotecnologie che abbiano ad
oggetto direttamente o indirettamente il corpo e la vita umana.
La tutela della dignità umana da cui discendono alcuni
diritti fondamentali quali il diritto all'integrità e
all'inviolabilità del corpo, all'identità e
personalità individuale, costituisce infatti la condizione
per il riconoscimento del valore intrinseco dell'essere umano. In
tal senso sono da ritenersi contrarie alla dignità umana
quelle azioni tese alla riduzione o alla subordinazione di tale
valore al perseguimento di altri beni, particolarmente di ordine
materiale (quali la commercializzazione del corpo umano), ma
anche di ordine simbolico (morale) quali ad esempio la
clonazione. Né vanno trascurate le conseguenze che alcune
scelte possono avere direttamente sul nascituro e indirettamente
sulle generazioni future, come anche sulle relazioni tra i sessi
e i legami di parentela naturale e simbolica. Come verrà
ulteriormente chiarito in seguito (v. cap. 3) il rispetto per la
dignità umana è il principio che ha orientato la
formulazione di norme comunitarie fondamentali quali la
Convenzione europea di bioetica che definisce significativamente
come proprie finalità "la protezione della dignità
e dell'identità di tutti gli esseri umani" e "il garantire
a ciascun individuo, senza discriminazione, il rispetto della sua
integrità e dei suoi diritti e libertà fondamentali
nei confronti della biologia della medicina" (art.1). Essa
inoltre impone di considerare il bene dell'essere umano
prevalente rispetto all'esclusivo interesse della società
e della scienza (art.2) . La tutela della dignità umana
implica il rispetto per l'integrità fisica e psicologica
dell'individuo e la tutela della salute ma soprattutto,
più profondamente, di considerare l'uomo, inteso anche
nella sua singolarità di persona, sempre anche come fine e
mai semplicemente come mezzo per l'ottenimento di altri fini. Da
questa considerazione di carattere generale (e nonostante il
persistere di qualche zona di incertezza sul contenuto della
nozione di "dignità umana") discendono alcuni diritti
più specifici - che si rifanno comunque a principi etici-
quali il diritto all'informazione, a non essere sottoposti a
trattamento sanitario contro la propria volontà, alla
protezione della riservatezza dei dati personali, oltre al
rispetto per il corpo umano, che non può essere ridotto
allo stato di mero oggetto, per la vita umana e per il genoma
umano che costituisce l'origine della nostra identità
biologica, sia in senso individuale che come specie. Su
quest'ultimo punto va ricordato che il Protocollo addizionale
alla Convezione di bioetica, concernente il divieto di clonazione
stabilisce che la clonazione non deve essere praticata in quanto
"la creazione deliberata di esseri umani geneticamente identici"
è una strumentalizzazione dell'essere umano "contraria
alla dignità umana e costituisce un uso improprio della
biologia e della medicina". Tali principi vanno ribaditi anche
per quanto concerne le applicazioni delle biotecnologie che non
possono mai essere utilizzate in modo lesivo della dignità
umana. Scienza, diritto ed etica Tutte le costituzioni
democratiche riconoscono la libertà della scienza, nel
significato che l'attività scientifica, allorché
non è contraria ai concetti giuridici di ordine pubblico e
buon costume, non può essere arbitrariamente limitata.
Possono essere stabilite regole per i modi e per gli strumenti
della ricerca e per le utilizzazioni che rappresentano un rischio
per altri beni e valori umani fondamentali. Oggetto di controllo
possono essere, da questo punto di vista, i metodi, le
applicazioni, i fini perseguiti, la reale diffusione dei
risultati. Quindi non la ricerca diretta alla conoscenza ma gli
scopi, i soggetti, i metodi, e le applicazioni pratiche
perseguite.
Le biotecnologie hanno posto in una luce diversa il rapporto
tra scienza, diritto ed etica, soprattutto in merito alla
difficoltà di decidere in condizioni di incertezza. E'
stato infatti più volte sottolineato che l'incertezza che
ci troviamo ad affrontare non deriva solo dall'insufficienza
delle conoscenze che non garantiscono più una corretta
previsione del rischio ma è in gran parte dovuta alla
indeterminatezza di sistemi complessi quali sono quelli degli
esseri viventi oggetto di modificazione. In tali circostanze,
pertanto, oltre all'accertamento dei fatti per come sono
descritti dalla scienza, la previsione delle conseguenze ed il
bilanciamento tra costi/benefici, o la comparazione dei valori,
è stato proposto un principio di valutazione più
ampio, che traduca l'incertezza dei fatti in una indicazione alla
prudenza. Il principio precauzionale, infatti, proprio in assenza
della possibilità di una valutazione oggettiva del
rischio, opta in favore della tutela interpretando, sul piano
della norma, l'assenza di prove scientifiche di una
probabilità di danno come prova a favore
dell'impossibilità di escluderlo. Va chiarito tuttavia che
tale principio deve essere interpretato come stimolo
all'avanzamento della ricerca scientifica, cui devono affiancarsi
programmi specifici di valutazione e gestione del rischio, al
fine di giungere ad una migliore utilizzazione delle
opportunità offerte dalle biotecnologie che solo una
più approfondita conoscenza rende possibile. L'adozione
del principio precauzionale, secondo un'interpretazione non
restrittiva, ha condotto il Comitato Nazionale per la Bioetica e
il Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie ad
aderire alla moratoria sulla sperimentazione clinica degli
xenotrapianti dell' Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa
in base alla considerazione che una corretta valutazione etica
deve tenere conto dell'effetto complessivo dell'azione valutato
su soggetti diversi. Tale valutazione dovrebbe tuttavia tener
conto delle "probabilità" dei danni che potrebbero colpire
anche coloro che nasceranno. Una valutazione complessiva e
oggettiva delle conseguenze considera sia probabilità
basse di danno grave che probabilità elevate di un danno
lieve, come pure il cumularsi di danni lievi ma ripetuti nel
tempo sullo stesso soggetto o un rischio minimo ma riguardante
molte persone. In altre parole, nel caso in cui la bassa
probabilità di un rischio riguardi un numero di persone
coinvolte sufficientemente elevato, o l'evento che può
causare il rischio sia sufficientemente frequente, la valutazione
morale deve tenere conto del fatto che l'impatto complessivo del
rischio va a compensare la bassa probabilità che esso si
verifichi effettivamente . Il coinvolgimento sociale La
possibilità di accedere alle informazioni e di partecipare
alle decisioni, sia pure in modo indiretto attraverso la delega a
rappresentanti, è una esigenza che viene sempre più
riconosciuta da parte di bioeticisti e legislatori, anche a
seguito di numerose ricerche sociali sulla percezione della
scienza da parte dell'opinione pubblica, ed ha trovato
recentemente una recente espressione giuridica grazie alla
Dichiarazione di Aarhus sull'accesso all'informazione in tema
ambientale . L'opinione pubblica del resto mostra di aver un
giudizio critico e riflessivo sulla scienza e sui possibili
condizionamenti cui è sottoposta (anche se il giudizio
sulla scienza in se stessa resta positivo) e di essere
consapevolmente disposta a tollerare l'ineludibile margine di
rischio connesso all'innovazione scientifica e tecnologica, pur
nella richiesta di una maggior chiarezza riguardo ai vantaggi
attesi e, soprattutto, agli obiettivi. Senza limitare la
libertà della scienza è necessario quindi attivare
una discussione pubblica sulle assunzioni fattuali, sulla
definizione degli obiettivi, delle priorità e anche delle
alternative, che coinvolga in primo luogo gli stessi scienziati.
E' necessario promuovere programmi di informazione e formazione
dei cittadini, del personale sanitario e degli operatori sulle
implicazioni etiche delle biotecnologie, sul loro uso in ambito
agricolo e sanitario, sulle loro potenzialità, sui loro
limiti. A tal fine il Comitato Nazionale per la Bioetica ha
stipulato con il Ministero della Pubblica Istruzione (6 marzo
2000) e con il Ministero della Sanità (2 marzo 2001) due
protocolli di intesa diretti alla formazione degli insegnanti e
del personale sanitario. Devono inoltre essere sviluppate delle
procedure per incoraggiare e sostenere la partecipazione dei
cittadini e di tutte le parti interessate, alle decisioni
pubbliche anche attraverso la possibilità di
rappresentanze all'interno delle autorità preposte al
controllo e alla valutazione etica. In questo senso gli stessi
comitati etici possono farsi promotori dell'informazione dei
cittadini e della formazione del personale interessato alle
questioni poste dalle biotecnologie, e più in generale di
iniziative di sensibilizzazione nei confronti della bioetica,
come recentemente sottolineato dal CNB nel parere dedicato ai
Comitati Etici in Italia (approvato il 13 luglio 2001). La
formazione e la possibilità di partecipare alle decisioni,
prima che divengano effettive, il rispetto per il valori espressi
dalla società, che spesso riguardano questioni sostanziali
che non possono essere esaurite attraverso una completa
informazione, e l'accettazione dei rischi conseguente ad una
consapevole scelta dei vantaggi, sono infatti espressioni
fondamentali della vita democratica.
3. Aspetti giuridici e normativi
Alcune considerazioni generali
La varietà dei possibili utilizzi delle biotecnologie e
l'enorme potenziale economico ad essi sotteso ha motivato, e
motiverà sempre più in futuro, l'intensificarsi
della ricerca e della sperimentazione in questo settore,
soprattutto da parte dei Paesi dotati di moderni apparati
industriali. In questa prospettiva, occorre anzitutto rilevare
che la ricerca biotecnologica sembra aver assunto le
caratteristiche di una vera e propria rivoluzione tecnologica,
economica e sociale, che differenzia le biotecnologie dagli altri
processi produttivi pure sviluppatisi in anni recenti. Basti
pensare, in proposito, al crescente fabbisogno di materie prime
particolarissime e diverse rispetto a quelle tradizionali (i
geni, considerati da alcuni "l'oro verde" del XXI secolo), ai
significativi riflessi sulla qualità della vita e
sull'habitat umano determinati dalla ricerca biotecnologica e,
infine, alla possibilità che quest'ultima influenzi
l'evoluzione dei principi posti a fondamento della civile
convivenza verso modelli difformi da quelli dello Stato di
diritto, come anche l'opinione pubblica europea sembra
chiaramente percepire. Lo sviluppo tecnologico impone, infatti,
una riflessione sul problema della "storicità" dei diritti
fondamentali. Sono le moderne tecnologie, infatti, a comportare
nuove minacce alla libertà dell'individuo, facendo nascere
conseguentemente un ampio dibattito sull'esistenza di nuovi
diritti (c.d. diritti di nuova generazione) e sull'esigenza di
garantirne il rispetto. Al riguardo, occorre sottolineare che in
Europa si consuma da qualche tempo una grave e complessa crisi
tra scienza e società. A fronte dei possibili ed auspicati
benefici derivanti dalle applicazioni della moderna biologia e
delle tecniche di ingegneria genetica, i cittadini europei
avvertono al contempo il rischio insito nello sviluppo senza
controllo delle biotecnologie, come dimostra il dibattito
relativo agli alimenti geneticamente modificati, sfociato ormai
in forme di vera e propria "tecnofobia". Scontando talune
inevitabili distorsioni di cui soffre la percezione pubblica di
tali rischi (basti ricordare che anche le tecniche di
fecondazione assistita sono state inizialmente percepite in modo
negativo, mentre oggi sono praticamente accettate), è
evidente che la causa principale di queste paure è da
ricondurre all'inefficacia dei controlli pubblici, ampiamente
dimostrata da episodi eclatanti quali lo scandalo del sangue
infetto in Francia, il morbo della "mucca pazza" nel Regno Unito,
i polli "alla diossina" ed altri ancora .
Un altro importante fattore di perplessità nella
percezione europea dell'eticità delle biotecnologie
è connesso alla pretesa di ricercatori e di industrie di
voler brevettare la "materia vivente" in molte delle sue
espressioni. Di fronte a questa "deriva" psicologica ed al
conseguente, diffuso malessere sociale, la soluzione dei diversi
problemi che si pongono non può che essere cercata ancora
più a monte, e cioè negli interessi in gioco e
nelle distorsioni dei meccanismi istituzionali e comunicativi
attraverso i quali vengono dibattute le controversie etiche e
giuridiche sollevate dal progresso tecnologico e dalle sue
applicazioni. Solo rivedendo questi meccanismi, infatti,
sarà possibile superare i malintesi che attualmente
caratterizzano il dibattito pubblico sul ruolo delle
biotecnologie e dell'ingegneria genetica e favorire
l'introduzione di regole chiare, che a loro volta permettano
controlli efficaci. In altri termini, poiché la gestione
della conoscenza e del sapere tecnico-scientifico nella
società contemporanea richiede una sempre maggiore
possibilità di partecipazione e di "condivisione"
democratica, occorre stimolare e sondare il consenso
sull'orientamento complessivo della ricerca scientifica e
tecnologica, consenso che non può essere presunto se non
vogliamo che la ricerca proceda tra paure e ignoranza . Nuove
forme di mediazione tra scienza e società, tanto
più necessarie all'interno di società
multiculturali come la nostra, devono tener conto, inoltre, del
fatto che il descritto fenomeno di tecnofobia è largamente
acuito dal processo di globalizzazione in atto. Tale processo,
come è stato rilevato, profila uno scollamento tra scienza
e società in cui la scienza tende ad essere percepita come
un potere scevro da fondamenti di legittimità e di
eticità, con il rischio di azzerare le garanzie e di
minare alle base i diritti fondamentali. Si tratta di un rischio
concreto, tanto da aver indotto autorevoli studiosi ad auspicare
l'elaborazione di un "diritto del processo di globalizzazione"
.
Il dibattito cui si è poc'anzi accennato ha condotto,
in ambito europeo, ad un confronto ancora aperto su questioni di
grande rilevanza, come gli eventuali limiti alle tecniche di
ingegneria genetica ed all'impiego delle biotecnologie, sia in
campo umano, che in campo non umano, considerando anche la
controversa questione dei brevetti (alla questione, il CNB ha
dedicato il "Rapporto sulla brevettabilità degli organismi
viventi" del 19 novembre 1993). Il CNB ritiene opportuno - al
termine dell'analisi - proporre qualche riflessione in merito
alla brevettazioni nell'ambito delle attività
biotecnologiche e sullo stato attuale della tutela prevista per
l'essere umano in rilevanti e recenti documenti internazionali.
Osservazioni giuridiche sul dibattito internazionale sui brevetti
Riprendendo le argomentazioni già parzialmente svolte al
capitolo precedente, pur nell'impossibilità, in questa
sede, di affrontare ogni aspetto del rapporto fra
proprietà intellettuale e diritto, che vede comunque "le
opere dell'ingegno al centro di un intrecciarsi di interessi in
conflitto tra loro, essendo oggetto di valutazione economica, di
contrattazione e di regolamento giuridico in tutti gli
ordinamenti" , si può affermare che l'attenzione che oggi
si presta alla normativa in materia di protezione intellettuale
può essere compresa solo considerando l'importanza assunta
dai recenti sviluppi della tecnologia e dalla portata del
profitto economico ad essa legato. Sotto il profilo del diritto,
e della tutela che lo stesso offre ai "beni immateriali", la
proprietà intellettuale è materia controversa nel
campo della ricerca scientifica e delle sue applicazioni: alcuni
la ritengono fondamentale per i paesi che desiderano sviluppare
il loro potenziale scientifico e trarre profitto da un accelerato
tasso di sviluppo tecnologico; altri temono che diventi mezzo per
trasformare la conoscenza da patrimonio comune
dell'umanità a bene di consumo, controllato da interessi
privati.
Un'analisi delle motivazioni addotte dai fautori del sistema
suggerisce la predominanza di una considerazione economicistica
secondo cui i diritti di proprietà intellettuale
proteggono gli investimenti nella ricerca tecnologica assicurando
che l'inventore e chi ha investito nell'innovazione (istituzione,
compagnia, individuo) traggano beneficio dai risultati del loro
lavoro. Ma anche argomenti di natura sociale e macroeconomica
vengono sollevati a favore della tutela della proprietà
intellettuale; mentre si levano sempre più di frequente
voci in opposizione all'attuale regime di "premio" economico
della proprietà intellettuale. Al proposito, la recente
letteratura non ha prodotto al momento nessun significativo
studio sperimentale e i sostenitori di tesi contrastanti ancora
oppongono unicamente argomenti teorici; vale la pena di rilevare,
tuttavia, che di recente si sono registrati clamorosi episodi di
"superamento" del regime brevettale per iniziativa di governi
allorché si è trattato di fornire farmaci di grande
valore terapeutico a comunità prive di mezzi sufficienti
all'acquisto sul mercato.
Le ragioni a sostegno di misure sempre più rigide di
protezione possono essere sintetizzate come segue:
Acquisizione di tecnologia: l'acquisizione di tecnologia
è forse la motivazione più incidente nelle scelte
dell'adozione di legislazioni rigide sotto il profilo della
protezione intellettuale. Tutti i paesi, specialmente quelli in
via di sviluppo, cercano accesso a nuove tecnologie per
assicurare loro crescita economica. L'innovazione tecnologica,
però, è oggi spesso monopolio della ricerca privata
pertanto non disponibile se il beneficiario -istituzione o paese,
che sia- non garantisce adeguate misure di protezione
intellettuale, quali brevetti, segreti industriali, copyright. In
assenza di queste misure di protezione o il costo della
tecnologia trasferita tende a crescere fino ad inglobare il
rischio di copia o la tecnologia trasferita sarà di
qualità inadeguata.
Mobilitazione degli investimenti: sul piano della
globalizzazione, il potenziale offerto dai canali internazionali
o regionali al di là dei confini tradizionali ha dato il
via a una vera e propria "gara tecnologica" in cui le aziende e i
paesi stessi combattono per appropriarsi della nuova conoscenza.
In questa complessa realtà solo gli investitori privati,
specialmente quando incoraggiati da un effetto di riduzione del
rischio, attuato attraverso la protezione della proprietà
intellettuale, hanno mostrato la loro capacità di muoversi
velocemente e cogliere le opportunità in modo da garantire
nuovi prodotti e servizi.
Rafforzamento del rapporto tra ricerca universitaria e
industria: nelle società complesse talora il problema non
è la mancanza di soluzioni tecnologiche per un determinato
processo produttivo, ma il fatto che tali soluzioni non sono
accessibili perché l'industria e la ricerca non sono
collegate. Se si considera però la protezione
intellettuale, si nota che l'altra faccia della caratteristica di
esclusività del profitto, che la contraddistingue,
è che tale esclusività è concessa solo nel
caso dell'applicazione industriale dell'invenzione.
Finanziamento della ricerca: il mondo assiste ad un drastico
calo del finanziamento pubblico della ricerca proprio in un'epoca
in cui la ricerca scientifica ha un costo che cresce in funzione
della specializzazione dell'ambito tecnologico. I paesi adeguano
le loro legislazioni in materia di protezione della
proprietà intellettuale nel convincimento che è
impossibile attirare investimenti privati se i risultati della
ricerca rimangono indiscriminatamente accessibili a chi
appropriandosene potrebbe registrarli a suo nome.
Sviluppo delle risorse umane: di fatto la sensibilità
alle garanzie di protezione non è una caratteristica
limitata alle compagnie private internazionali, gli stessi
imprenditori nazionali, privati o pubblici, non hanno interesse
in una produzione tecnologia che possa essere soggetta a facile
riproduzione da parte di imprenditori locali che non abbiano
investito nella ricerca.
L'importante categoria di creazioni intellettuali, costituita
dalle invenzioni ( e cioè dalle idee di soluzione di un
problema tecnico) nel settore delle biotecnologie, come nel
settore della chimica, della farmaceutica, etc., trova la tutela
giuridica nella "brevettazione", con una disciplina normativa che
si discosta notevolmente da quelle del "diritto di autore" e deve
rispondere a requisiti ben precisi: il contenuto della idea
inventiva, la forma di attuazione della stessa, la garanzia che i
risultati del progresso tecnico derivanti dall'invenzione siano
sfruttati dalla comunità (onere di attuazione della
invenzione brevettata, sistema di licenza obbligatoria, durata
proporzionale dell'esclusiva). La brevettazione di prodotti
ottenuti con procedimenti biotecnologici ha seguito la via
tracciata già da tempo per altri settori, nella premessa
che il sistema brevettuale sia idoneo per proteggere ogni forma
di invenzione e sia sostanzialmente "neutro" - e cioè non
coinvolto nello stabilire tutti gli effetti che derivano dallo
sfruttamento del brevetto, che debbono comunque essere
disciplinati da altra Autorità competente - ma rappresenti
un sistema sostanzialmente rivolto alla promozione della ricerca
e dello sviluppo. Pertanto, anche il settore biologico è
stato equiparato a quello chimico e fisico, allorché
l'invenzione "biologica" garantisca quella descrizione esatta e
la riproducibilità generale propria dei primi due. Si
è andati incontro, tuttavia, a ripercussioni emotive molto
notevoli nell'opinione pubblica. La direttiva n. 98/44 nasce da
queste esigenze; tuttavia, persistono in Europa varie riserve nei
confronti della sua impostazione ed anche sulla opinione che tale
normativa corrisponda al vero interesse dello sviluppo umano,
riserve condivise dal CNB sotto molti aspetti.
La tutela giuridica dell'essere umano nei riguardi delle
applicazioni delle biotecnologie
Come è noto, del problema si sono occupati sia il
Consiglio d'Europa, con la Convenzione sulla protezione dei
diritti umani e della dignità dell'essere umano con
riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (c.d.
Convenzione sulla biomedicina), firmata a Oviedo il 4 aprile 1997
, che le istituzioni comunitarie, con la direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 98/44/CE sulla protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche, che si è proposto di
contribuire a risolvere il dibattuto problema della
"brevettabilità dei viventi". Si tratta, è il caso
di precisare, di strumenti che hanno suscitato numerose
perplessità, sotto profili diversi , come evidenziato dal
giudizio sulla legittimità della direttiva promosso dai
Paesi Bassi innanzi la Corte di giustizia delle Comunità
europee e dalla richiesta di "rinegoziare" il testo della
direttiva medesima (e in particolare dell'art. 5, par. 2, sulla
brevettabilità del corpo umano) avanzata dall'Assemblea
Parlamentare del Consiglio d'Europa con raccomandazione n. 1468
del giugno 2000.
Il primo progetto di direttiva sulla protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche risale alla proposta della
Commissione presentata il 20 ottobre 1998 sulla base dell'art.
100A (oggi art. 95) del Trattato di Roma, ed aveva lo scopo di
armonizzare le legislazioni dei paesi membri della
Comunità in materia di libera circolazione dei prodotti
biotecnologici brevettati . Dopo più di sei anni di lavori
e la presentazione, nel 1992, di una proposta modificata , detto
progetto venne respinto nel 1995 dal Parlamento Europeo (per la
prima volta nel quadro della cosiddetta procedura di codecisione
introdotta dal Trattato di Maastricht) , in ragione
dell'inadeguato approfondimento degli aspetti etici connessi alla
brevettabilità della materia vivente . Si ebbe allora la
formulazione di una ulteriore proposta presentata dalla
Commissione il 25 gennaio 1996 . Approvata dal Parlamento europeo
il 16 luglio dell'anno successivo , sia pur con numerosi
emendamenti, tale proposta su trasmessa al Consiglio dei Ministri
per la definizione della posizione comune richiesta dall'art. 251
del Trattato di Roma .
La posizione comune raggiunta a maggioranza degli Stati membri
il 26 febbraio 1998 , ha recepito la sostanza degli emendamenti
apportati dal Parlamento europeo, così da permettere
all'Assemblea di approvare, il 12 maggio 1998, il testo finale
dell'atto . Il Consiglio ha quindi provveduto il 6 luglio
successivo, ad adottare formalmente la direttiva n. 98/44 sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, che
è entrata in vigore il 30 luglio 1998. Tuttavia, come
è si è accennato, neppure l'adozione della
direttiva ha fatto cessare la querelle sull'opportunità di
introdurre una disciplina comunitaria della brevettabilità
del vivente. Il 19 ottobre 1998, infatti, il regno dei Paesi
Bassi, coerentemente con il voto contrario espresso in sede di
Comitato dei ministri, ha impugnato la direttiva innanzi alla
Corte di giustizia delle Comunità europee, chiedendone
l'annullamento in ragione della presunta inadeguatezza della base
giuridica e della presunta violazione dei principi di
sussidiarietà e di certezza del diritto, del diritto
internazionale ed europeo dei brevetti e dei diritti fondamentali
Nella causa così instaurata è intervenuta a
sostegno del ricorrente l'Italia (che, insieme al Belgio, si era
astenuta dalla votazione in Consiglio) ed anche la Norvegia (che,
come è noto, non è membro della Comunità
europea) ha depositato presso la cancelleria della Corte una
dichiarazione a sostegno del ricorso .
Con particolare riferimento alla posizione dell'Italia,
è opportuno precisare che il 10 marzo 1998 (due giorni
prima che il Parlamento europeo si pronunciasse sul progetto di
direttiva), il Senato della Repubblica ha approvato un ordine del
giorno che invitava il governo a ribadire la moratoria proposta
agli altri Stati membri della Comunità in sede di
Consiglio dei ministri (proposta non approvata dalla presidenza
lussemburghese) e ad attivarsi in sede comunitaria
affinché fosse sospesa l'approvazione della direttiva.
Nell'imminenza dello spirare del termine concesso agli Stati
membri per adeguarsi alla disciplina prevista dalla direttiva (30
luglio 2000), i Paesi Bassi hanno chiesto alla Corte di
pronunciarsi in via d'urgenza, invocando la sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato o, in via subordinata,
l'adozione di altre misure provvisorie. Ancora una volta tale
richiesta è stata appoggiata dall'Italia mentre a fianco
dei convenuti (Consiglio e Parlamento) si è schierata la
Commissione.
A conclusione di un procedimento assai celere, che non ha
superato le tre settimane, il Presidente della Corte ha reso, il
25 luglio 2000, l'ordinanza con cui ha rigettato la domanda di
sospensione, ritenendo non dimostrata l'esistenza di un
pregiudizio irreparabile . Pertanto la scadenza del 30 luglio
2000 è da considerarsi vincolante per gli Stati membri,
sebbene risulti che solo Danimarca e Finlandia abbiano provveduto
ad adottare norme interne di adeguamento entro il termine
stabilito. In Italia, al contrario, il disegno di legge n. S4280,
con cui si intende conferire al Governo la delega per il
recepimento della direttiva, benché tempestivamente
presentato in Senato il 19 ottobre 1999 e assegnato il successivo
3 novembre alla Commissione industria, commercio e turismo in
sede referente, non ha registrato significativi passi in avanti.
Una nuova delega è prevista dal collegato alla finanziaria
del 2002. Nel frattempo, la prassi brevettale europea si è
mostrata incline a "colmare", non senza qualche esitazione, il
divario che la separa da quella statunitense o giapponese.
Occorre appena ricordare, a questo proposito, la decisione
dell'Ufficio europei dei brevetti (UEB) di concedere
all'Università di Edimburgo, in data 8 dicembre 1999 (n.
EP 0695351), un brevetto concernente "method of preparing a
transgenic animal", ove, nell'inglese scientifico, il termine
"animal" può applicarsi anche agli esseri umani. Questa
decisione è apparsa in contrasto con il Regolamento di
esecuzione della Convenzione di Monaco, il quale esclude la
possibilità di concedere brevetti "in respect of
biotechnological inventions wich … concern …
processes of cloning human beings" , tanto da indurre lo stesso
UEB a rilasciare una dichiarazione in cui affermava di essere
incorso in errore (sic!) e che, pur non potendo rettificare il
brevetto ormai accordato , l'ambito della protezione accordata
non poteva ritenersi esteso alla clonazione umana . Va da ultimo
rilevato che la Corta di giustizia delle Comunità Europee
ha respinto, con sentenza del 9 ottobre 2001, il ricorso sulla
legittimità della direttiva n.98/44. Nella sentenza, la
Corte ha ribadito in linea di principio che spetta ad essa, in
sede di verifica della conformità degli atti delle
istituzioni ai principi generali del diritto comunitario,
vigilare sul rispetto del diritto fondamentale alla
dignità umana ed alla integrità della persona. Con
riferimento al caso di specie, la Corte ha precisato che la
direttiva n. 98/44 offre sufficienti garanzie di salvaguardia
della dignità umana, in particolare mediante il divieto di
brevettare il corpo umano nei vari stadi della sua costituzione e
del suo sviluppo o i suoi singoli elementi. Incisivamente, la
Corte ha affermato che possono costituire oggetto di una domanda
di brevetto soltanto "le invenzioni che associno un elemento
naturale a un processo tecnico che consenta di isolarlo o di
produrlo ai fini di un suo sfruttamento industriale". In altri
termini, secondo la Corte, la protezione giuridica prevista dalla
direttiva riguarda solo il risultato di un'attività di
lavoro inventiva, scientifica o tecnica, e arriva a comprendere
dati biologici esistenti allo stato di natura nell'essere umano
solo in quanto necessari alla realizzazione e allo sfruttamento
di una specifica applicazione industriale. Pertanto, sembra di
poter affermare che la direttiva delimita il diritto dei brevetti
in modo sufficientemente rigoroso affinché il corpo umano
resti effettivamente indisponibile e inalienabile e che venga
così salvaguardata la dignità umana. Ancora a
livello di Unione europea, va ricordato che il 4 aprile 2001, il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva n.
2001/20, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
dell'Unione relative all'applicazione delle norme di buona
pratica clinica nella esecuzione delle sperimentazioni cliniche
di medicinali per uso umano. Tale direttiva è entrata in
vigore il 1° maggio 2001 e dovrà essere recepita negli
ordinamenti degli Stati membri entro il 1° maggio 2003.
In estrema sintesi, tra le novità introdotte dalla
disciplina comunitaria, è possibile ricordare le
modalità di concessione o di revoca del consenso
informato, in particolare nel caso di minori e di soggetti
incapaci, il diritto di tutti i soggetti coinvolti nella
sperimentazione di rivolgersi ad una persona indipendente dal
ricercatore per ottenere informazioni supplementari sullo
svolgimento della sperimentazione stessa (c.d. punto di
riferimento), le misure in materia di tutela della riservatezza e
di scambio di informazioni tra i Paesi membri, la semplificazione
della procedura di autorizzazione dell'avvio della
sperimentazione e le misure intese a rafforzare il ruolo del
Comitato etico soprattutto nella fase di esecuzione degli studi
clinici. Non altrettanto può dirsi, invece, per la fase di
approvazione degli studi, nell'ambito della quale i Comitati sono
chiamati a svolgere compiti meno incisivi di quelli previsti, ad
esempio, dalla normativa italiana in materia di sperimentazione
clinica dei farmaci.
L'atto comunitario sancisce inoltre il rilievo giuridico delle
norme di buona pratica clinica, attribuendo formalmente ad esse
efficacia vincolante. Particolarmente significativa, in
quest'ottica, è la prevista "comunitarizzazione" delle
norme di GCP, nel senso che la Direttiva attribuisce alla
Commissione europea la competenza necessaria per adottare e
rivedere, allo scopo di tener conto del progresso scientifico, i
principi di buona pratica clinica adottati a Helsinki. Si tratta
di un importante sviluppo, che permetterà la formulazione
delle norme di GCP applicabili in ambito comunitario da parte di
organismi dotati di una legittimazione politica e istituzionale
(e non solo tecnica), in grado di formalizzare in norme
giuridiche gli orientamenti derivanti dalla buona pratica
clinica. Più di recente, il dibattito sulla tutela dei
diritti dell'uomo in ambito biomedico ha influenzato in modo
significativo anche l'elaborazione della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
L'art. 3 della Carta, infatti, riconosce il diritto
all'integrità fisica e psichica della persona nei
confronti delle applicazioni della medicina e della biologia.
Tale diritto è tutelato, oltreché dal tradizionale
strumento di tutela dell'autonomia individuale in campo medico
(il "consenso libero ed informato"), da una serie di divieti: il
divieto di pratiche eugenetiche selettive, il divieto di
clonazione riproduttiva di esseri umani e il divieto di trarre
fonte di profitto dal corpo umano e dalle sue parti . Nella
sistematica "per valori" adottata dalla Carta, questi principi
sono stati ascritti alla dignità della persona, la quale
"fa parte della sostanza stessa dei diritti" da essa sanciti. Il
riconoscimento del valore della dignità quale nucleo
inviolabile dei diritti dell'uomo costituisce riferimento dotato
di particolare pregnanza assiologia proprio nel campo delle
biotecnologie. Grande importanza riveste anche l'art. 21 della
Carta, che vieta qualsiasi forma di discriminazione, tra cui
quelle fondate sulle caratteristiche genetiche dell'individuo.
Tale divieto si ricollega, con tutta evidenza, a quello sancito
dall'art. 13 del Trattato di Roma, introdotto ex novo dal
Trattato di Amsterdam, che attribuisce al Consiglio dell'Unione
la competenza per adottare i provvedimenti volti a combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza e l'origine etnica,
la religione o le convinzioni personali, gli handicap,
l'età o le tendenze sessuali. E' agevole intuire, infatti,
che la disposizione in parola costituisce la cornice ideale entro
cui ricondurre un futuro divieto convenzionale di
"discriminazione genetica", tenendo anche conto, in prospettiva,
dell'esigenza di recepire nel corpus dei Trattati i contenuti
della Carta dei diritti fondamentali . La Carta, inoltre,
sancisce quali diritti fondamentali le esigenze collegate o
conseguenti alla protezione della salute, alla protezione
dell'ambiente ed alla protezione del consumatore (artt. 35, 37 e
38), aprendo la strada all'elaborazione di specifiche normative
di attuazione dei diritti così riconosciuti. Ciò
nella consapevolezza che la libertà della ricerca
scientifica trova un limite nel primato dell'essere umano sugli
interessi della scienze e della società, in linea con le
esigenze di solidarietà formalizzate dalla Convenzione di
Oviedo, sopra citata, e dalla Dichiarazione universale sul genoma
umano e i diritti dell'uomo, adottata l'11 novembre 1997
dall'UNESCO.
Come è agevole osservare, la Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea tiene conto della profonda
trasformazione subita in tempi recenti dai diritti fondamentali,
i quali sembrano aver perduto la funzione primaria di garanzia di
sfere di libertà individuali per assumere quella, non meno
rilevante, volta ad ispirare i contenuti basilari di programmi
d'azione e di specifici interventi legislativi. In linea con
questa concezione finalistica-programmatica (che appare del tutto
coerente con la natura dinamica dei Trattati istitutivi),
può dirsi che i tratti più notevoli del nuovo
complesso dei diritti fondamentali europei sono oggi costituiti
dagli ideali e dalle richieste di sicurezza e di riconoscimento
della diversità: sicurezza in senso tecnologico,
ecologico, biologico; e diversità nel senso di una
equiparazione sostanziale tramite una politica di riconoscimento
delle differenze dei gruppi, che sottolinei la tendenza alla
multietnicità ed al multiculturalismo dell'Europa
contemporanea nonché la sensibilità dell'opinione
pubblica europea verso nuove possibili forme di discriminazione
(segnatamente quelle derivanti dall'applicazione delle tecnologie
biomediche e telematiche) .
Rilevante, nel senso ora evidenziato, è il recente
documento adottato dalla Commissione europea il 4 settembre 2001,
intitolato Verso una visione strategica delle scienze della vita
e delle biotecnologie, che analizza le implicazioni etiche degli
sviluppi della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Tale
documento evidenzia, in particolare, la necessità di
individuare le priorità da assegnare al progresso delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, in funzione della
salvaguardia e della promozione dei principi etici comuni ai
Paesi europei e dei diritti fondamentali dell'uomo. Può
quindi rilevarsi, a conclusione di queste sintetiche riflessioni,
che la Carta europea ha voluto farsi portatrice di quella
concezione evolutiva dei diritti fondamentali cui si è
fatto prima riferimento, adattando il contenuto e la portata
delle fonti agli sviluppi sociali e scientifici, anche se molta
strada resta ancora da percorrere: è evidente il
riferimento alle aspettative di "giustiziabilità" dei
singoli, che possono essere correttamente interpretate come la
diretta esplicazione del primato dell'essere umano sulla scienza
e la società sancito da recenti strumenti giuridici
internazionali e che, solo in quanto soddisfatte, rendono
effettivi i diritti riconosciuti da qualsiasi catalogo, vecchio o
nuovo che sia.
Riferimenti bibliografici
BOMPIANI A., Riflessioni sulla produzione e
commercializzazione di organismi vegetali ed animali
geneticamente modificati, "Medicina e Morale", 2000, n.3, p.449 e
ss.;
BOMPIANI A., L'elaborazione di "regole" per le innovazioni
biotecnologiche. Proposte della Comunità Europea per un
ordinato sviluppo delle biotecnologie, "Medicina e Morale", 2000,
n.4, p.712 e ss.;
C. CAMPIGLIO, I brevetti biotecnologici nel diritto
comunitario, "Diritto del commercio internazionale", 1999, p. 849
e ss.;
CASATI D., Dimensioni collettive e individuali
nell'allocazione delle biotecnologie, "Notizie di Politeia",
1999, n.54;
CNR, Animali e piante transgenici: implicazioni bioetiche,
Atti del convegno del CNR, Roma, 2-3 maggio 2000;
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Rapporto sulla
brevettabilità degli organismi viventi, Roma,19 novembre
1993;
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Progetto Genoma Umano,
Roma, 18 marzo 1994;
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, La clonazione, Roma, !7
ottobre 1997;
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Parere sulla proposta di
moratoria dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per
la sperimentazione umana di xenotrapianti, Roma, !9 novembre
1999;
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Dichiarazione sulla
possibilità di brevettare cellule umane di origine
embrionaria, Roma, 25 febbraio 2000;
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Parere sull'impiego di
cellule staminali, Roma, 27 ottobre 2001;
DE CARLI L., Aspetti biologici di rilevanza etica in XXVI.
Seminario sulla "Evoluzione biologica e i grandi problemi della
biologia. Le biotecnologie", Accademia Nazionale dei Lincei,
Roma, 1999;
DE CARLI L., Interventi diagnostici e terapeutici sul genoma
umano. Atti del Convegno "Bioetica e tutela della persona",
Accademia Nazionale dei Lincei, 2000;
DI CATALDO V., La brevettabilità delle biotecnologie.
Novità, attività inventiva, industrialità,
"Rivista di diritto industriale", 1999, p. 177 e ss.;
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, FDA's Policy for Food Developed
by Biotecnology, U.S. Food and Drug Administration, Center for
Food Safety and Applied Nutrition, 1995, tratto dal sito:
http://vm.cfsan.fda.gov. ;
LEISINGER K.M., Ethical and Ecological Aspects of Industrial
Property Rights in the Context of Genetic Engineering and
Biotechnology, Rapporto Novartis, tratto dal sito:
www.foundation.novartis.com ;
LORETI BEGHÈ A., MARINI L., La protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche, "Il diritto dell'Unione
europea", 1998, p. 773 e ss.;
MCCALLA A.F., BROWN L.R., Feeding the Developing World in the
next Millennium. A question of Science? Issues and Reports, The
World Bank Group, ottobre 1999, reperibile all'indirizzo :
http://wbln0018.worldbank.org ;
MANCINI E., BERLINGUER G., Eticità delle biotecnologie,
"Tendenze Nuove", nov.dic.2000, pag.26 e ss.;
MANCINI E., Biotecnologie: una riflessione filosofica,
"Notizie di Politeia", anno XVII, n.62, 2001, pag.86 e ss.;
V. MENESINI, Le invenzioni biotecnologiche fra scoperte
scientifiche, applicazioni industriali e preoccupazioni
bioetiche, "Rivista di diritto industriale", 1996, p. 191 e
ss.;
NUFFIEL COUNCIL ON BIOETHICS, Genetic modified crops: the
ethical and social issues, tratto dal sito: www.nuffiedl.org
;
M. PAGANELLI, Alla volta di Frankenstein: biotecnologie e
proprietà (di parti) del corpo umano, "Il Foro italiano",
1989, p. 417 e ss.;
PONTIFICIA ACCADEMIA PRO VITA, Biotecnologie animali e
vegetali. Nuove frontiere e nuove responsabilità,
Città del Vaticano, Libreria Vaticana, 1999;
RICOLFI M., L'innovazione biotecnologia: limiti cognitivi,
norme, potere, "Notizie di Politeia", Anno XV, n.54, 1999, p.51 e
ss.;
RICOLFI M., La brevettabilità della materia vivente:
fra mercato e nuovi diritti, "Giurisprudenza italiana", 1993, V,
p. 292 e ss.;
SENA G., L'importanza della protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche, "Rivista di diritto industriale",
2000, p. 65 e ss.;
SGRECCIA E., FISSO M. B. (a cura di), Etica dell'ambiente,
"Medicina e Morale", 1997, n.3 (supplemento);
SCHIVA V., Il saccheggio della natura e dei saperi, Cuen,
1999;
SPADA P., Liceità dell'invenzione brevettabile e
esorcismo dell'innovazione, "Rivista di diritto privato", 2000,
p. 5 e ss.;
TALLACCHINI M. (a cura di), Biotecnologie e consenso
informato: scienza, diritto, economia e partecipazione
democratica, "Notizie di Politeia", Anno XV, n.54, 1999;
TALLACCHINI M., DOUBLEDAY R. (a cura di), Politica della
scienza e diritto, "Notizie di Politeia", Anno XVII, n.62,
2001;
VOLPI M.(a cura di), Le biotecnologie: certezze e
interrogativi, Bologna, 2001;
ZAGATO L., La tutela giuridica delle invenzioni
biotecnologiche: la Direttiva n. 98/44 del 6 luglio 1998,
"Rivista di diritto agrario", 1999, p. 424 e ss.;