I Pareri del Comitato
La circoncisione: Profili bioetici
25 settembre 1998
1. Premessa: i quesiti
In data 24 dicembre 1997 il CNB riceveva quattro quesiti da
parte del Prof. Corrado Corghi, Presidente del Comitato Etico
istituito in unità tra l'ASL Reggio Emilia e l'Arcispedale
S.Maria Nuova della medesima città. I quesiti venivano
formulati nel modo seguente:
a) se è etico respingere da parte di ospedali pubblici le
richieste di circoncidere i minori presso strutture ospedaliere
per garantire un trattamento sanitario adeguato;
b) se è etica la posizione di un pubblico ospedale - e
legalmente lecita - che considera i piccoli interventi chirurgici
solamente per sanare una persona e non anche per rendere meno
traumatizzante una circoncisione rituale;
c) se è etico il comportamento di medici che compiono
l'atto di circoncidere senza anestesia in un luogo di religione,
non certamente asettico, che non garantiscono la
continuità di assistenza comunque necessaria anche dopo il
piccolo intervento;
d) se le mutilazioni genitali femminili sono state condannate da
una dichiarazione congiunta dell'OMS, dell'UNICEF e dell' UNFPA,
si pone un problema etico tra i fautori della condanna della
circoncisione e i fautori della non condanna e del rispetto delle
tradizioni rituali religiose.
Dopo adeguata riflessione, il CNB è pervenuto alla
formulazione del presente documento, che è stato approvato
all'unanimità nella seduta plenaria del 25 settembre 1998.
Esso consta di due paragrafi, che esaminano separatamente la
questione della circoncisione femminile e di quella maschile e di
un terzo paragrafo che contiene un breve parere conclusivo.
2. La circoncisione femminile
Con questa espressione riassuntiva si fa riferimento a tre
forme di mutilazione sessuale femminile, di diversa e progressiva
gravità e invasività, la clitoridectomia,
l'escissione e l'infibulazione, tutte obiettivamente finalizzate
a impedire l'orgasmo femminile durante l'atto sessuale e quindi
ad alterare definitivamente, e in peius, l'esercizio della
sessualità da parte della donna. Tali pratiche si
riscontrano tuttora nell' Africa islamica, e in particolare nelle
nazioni sub-sahariane, in Arabia, nelle Filippine, in Malaysia,
in Pakistan e in Indonesia, sempre comunque in stretta
connessione con la pratica della fede islamica; esse però
non appaiono in tutti i paesi islamici, non avendo alcun
fondamento coranico (si può anzi fondatamente presumere
che le popolazioni che le praticano le derivino da culture
precedenti alla loro islamizzazione). Per quanto molto antiche e
radicate, le diverse pratiche di circoncisione femminile non
sembrano rivestire alcun carattere propriamente religioso,
né possono avere alcuna giustificazione dal punto di vista
igienico e sanitario; esse peraltro sono giustificate, dalle
popolazioni che le pongono in essere, con argomentazioni di tipo
tradizionale (un esplicito tabù proibirebbe agli uomini di
sposare donne non circoncise) o culturale (la circoncisione
radicherebbe la sessualità femminile esclusivamente nella
procreazione e favorirebbe così la difesa della
castità coniugale, togliendo alla donna un istinto
ritenuto in essa da reprimere, come quello del piacere sessuale).
I vistosi fenomeni di immigrazione dall'Africa nel nostro paese,
così come in altri paesi europei, che si sono moltiplicati
in questi ultimi anni, ci hanno fatto prendere coscienza della
diffusione di questa pratica, finora ben poco nota, e che crea
evidentemente immensi problemi bioetici, anche perché essa
è in genere non solo accettata, ma richiesta ed esigita
dalle adolescenti che appartengono alle etnie nelle quali essa
è comunemente posta in essere.
Il CNB è ben consapevole del rispetto che è
doveroso prestare alla pluralità delle culture, anche
quando queste si manifestino in forme estremamente lontane da
quelle della tradizione occidentale, e del gran valore del giusto
confronto con la diversità culturale, che è oggetto
di continuo studio. Ritiene non di meno - e consapevolmente
contro il parere di pur illustri antropologi - che nessun
rispetto sia dovuto a pratiche, ancorché ancestrali, volte
non solo a mutilare irreversibilmente le persone, ma soprattutto
ad alterarne violentemente l'identità psico-fisica, quando
ciò non trovi una inequivocabile giustificazione nello
stretto interesse della salute della persona in questione. E'
evidente che le pratiche di circoncisione femminile non sono
poste in essere per ovviare a problemi di salute né
fisica, né psichica delle donne che le subiscono, anzi
esse comportano gravi conseguenze negative sulla salute delle
donne che ad esse vengono sottoposte. Il CNB non può
quindi che ritenerle eticamente inammissibili sotto ogni profilo
ed auspicare che vengano esplicitamente combattute e proscritte,
anche con l'introduzione di nuove, specifiche norme di carattere
penale.
Nell'adottare questa opinione, il CNB è confortato dal
dettato della Convenzione internazionale dei diritti del
fanciullo, che impone agli Stati, nell'art. 243, di adottare
tutte le misure efficaci atte ad abolire le pratiche tradizionali
pregiudizievoli per la salute del minore. Questa è
l'indicazione che nel breve periodo il CNB ritiene che non possa
non darsi in ordine a questo problema. Altro, evidentemente, il
discorso, di pari rilievo bioetico, che dovrà farsi nel
medio e nel lungo periodo. In questa prospettiva infatti, ben
consapevole di quanto la repressione penale - anche se
formalmente irrinunciabile - sia di per sé poco operante
al fine di sradicare costumi e tradizioni e di quanto la pratica
della circoncisione femminile sia radicata nei costumi di tante
popolazioni, il CNB auspica che vengano attivate e sperimentate
nuove forme di accoglienza e di integrazione di quelle famiglie,
in seno alle quali si presuma che queste pratiche possano essere
poste in essere, e per di più in modo clandestino. E'
necessario che la nostra cultura nel momento stesso in cui
dichiari esplicitamente di rigettare la circoncisione femminile
sappia evitare di assumere generalizzati e improduttivi
atteggiamenti di condanna, se non addirittura di disprezzo, verso
individui che hanno scelto di vivere e lavorare nel nostro paese;
così come è necessario che le culture che praticano
la circoncisione femminile siano aiutate a sublimare questa
pratica e a trasformarla simbolicamente (siano ad es. indotte a
elaborare una visione positiva della sessualità femminile
e a percepire come anche e soprattutto attraverso altre vie -non
cruenti e non invalidanti- si possa aiutare una adolescente ad
aprirsi a una futura vita coniugale e familiare). Le
considerazioni sopra avanzate inducono il CNB a stigmatizzare
severamente coloro che, soprattutto per motivi di lucro e in
specie se medici, si prestano a mutilare sessualmente le
donne.
3. La circoncisione maschile
Definizione
La circoncisione maschile è una pratica di origine
antichissima, e tutt'ora ampiamente posta in essere, consistente
nell'asportazione totale o parziale dell'anello prepuziale
maschile finalizzata a determinare una scopertura permanente del
glande. Secondo la letteratura più accreditata è
possibile ricondurla a quattro diverse possibili categorie:
a) circoncisione terapeutica (ad es. in caso di fimosi o
parafimosi);
b) circoncisione profilattica (ad es. nei neonati per prevenire
infezioni del tratto urinario nell'infanzia);
c) circoncisione rituale (tipica nell'ebraismo e
nell'islamismo);
d) circoncisione provvista di altre motivazioni (desiderio di
imitazione, ragioni non esplicitate da parte del
richiedente).
Di queste quattro ipotesi non merita particolare attenzione,
perché ovviamente del tutto giustificata, ed altrettanto
ovviamente da eseguirsi secondo i principi della buona pratica
medica, la circoncisione terapeutica. Molto rapido anche il
discorso che può farsi per la circoncisione non
terapeutico-profilattica e non rituale: il CNB è concorde
nel ritenere che l'assenza di adeguate ragioni renda molto
difficile giustificare questa pratica. Il rifiuto dei medici a
praticare una circoncisione priva di ragioni terapeutiche e
profilattiche dovrebbe però essere sempre accompagnato da
una adeguata argomentazione, che sottolinei i rischi
obiettivamente inerenti alla circoncisione stessa e che aiuti il
richiedente, in specie se avanza tale richiesta per un proprio
figlio, a comprendere le ragioni bioetiche del rifiuto.
Un discorso più dettagliato va invece fatto per la
circoncisione profilattica e soprattutto per quella rituale. La
circoncisione profilattica La riflessione scientifica sulla
circoncisione profilattica è relativamente recente. In
epoca vittoriana si iniziò a raccomandarla come misura
preventiva nei confronti della masturbazione. Ma soltanto
nell'ultimo decennio del secolo scorso cominciarono ad essere
pubblicati i primi studi sui pretesi benefici effetti medici
della circoncisione (ritenuta perfino utile a prevenire, tra
l'altro, alcolismo, epilessia e patologie renali). Nella
letteratura medica specializzata è solo a partire dal 1930
che si sono moltiplicati i contributi in materia. Durante la II
guerra mondiale, in particolare per quel che concerneva il fronte
del Pacifico, le condizioni climatiche e la difficoltà di
garantire una igiene adeguata, fecero diffondere la pratica tra i
soldati americani. Dopo la guerra, negli Stati Uniti, e
all'incirca fino all'inizio degli anni Settanta, la circoncisione
divenne una pratica assolutamente generalizzata. Una prima
contro-tendenza si manifestò in seno alla American Academy
of Pediatrics nel 1971 e nel 1975, quando, con due separate
pronunce, si sostenne l'inesistenza di valide motivazioni mediche
per la circoncisione neonatale. Questa opinione venne, in gran
parte, confutata verso la metà degli anni Ottanta dalle
ricerche di Wiswell, che documentò un maggior rischio di
infezioni del tratto urinario nei neonati non circoncisi.
Ricerche ancor più recenti (Schoen, 1993) avanzano
l'ipotesi di un incremento del rischio di contrarre malattie a
trasmissione sessuale (tra cui l'AIDS) nei maschi non circoncisi.
L'American Academy of Pediatrics nel 1989 ha riformulato le
proprie precedenti prese di posizione, sostenendo che allo stato
attuale delle conoscenze si può ritenere che i benefici
che provengono dalla circoncisione neonatale siano equivalenti ai
rischi indotti da tale pratica. Da queste sommarie indicazioni si
evince che il dibattito sulla utilità profilattica della
circoncisione maschile è tutt'ora aperto. Non esistendo
indicazioni cogenti che ne sconsiglino comunque la pratica, si
deve concludere che si può ritenere non ingiustificata dal
punto di vista medico tale forma di circoncisione - peraltro poco
diffusa nella comune prassi italiana -, purché
naturalmente posta in essere nel rispetto dei criteri della buona
pratica medica e avvalorata nel caso concreto da uno specifico
giudizio di carattere scientifico.
La circoncisione rituale
1. La pratica rituale della circoncisione appartiene a molti
popoli diversi, sia dell'antico Oriente mediterraneo, che
dell'Africa nera, che dell'Australia prima della colonizzazione,
ed è comunque antichissima; è rappresentata in
dipinti parietali di tombe egiziane, risalenti almeno a
cinquemila anni prima di Cristo. In seno all'ebraismo è
stata recepita in modo originale e tradizionalmente praticata a
seguito di uno specifico comando divino espressamente formulato
nella Bibbia (cfr. Genesi, 17, 9-14; Levitico, 12,3). A tale
precetto va sostanzialmente riferita questa pratica anche per
quel che concerne la tradizione islamica, nella quale, peraltro,
la circoncisione ha un carattere più tradizionale che
strettamente religioso e viene di solito praticata alcuni anni
dopo la nascita (ma comunque in età prepuberale). Per gli
ebrei, in particolare, l'atto della circoncisione presenta
sostanzialmente una duplice valenza: segno esteriore
dell'alleanza stabilita fra Dio e il suo popolo eletto; segno
indelebile di distinzione, di identificazione e di appartenenza
al popolo e alla fede di Israele. Conformemente a consolidata
tradizione vetero-testamentaria, il neonato ebreo, l'ottavo
giorno dopo la nascita, viene circonciso ricorrendo all'uso di
oggetti rituali (coltello dotato di lama particolare, scudo di
protezione, contenitore per il prepuzio). E' in questa occasione,
che suggella in modo tangibile l'ingresso nella comunità
ebraica, che i genitori impongono il nome al circonciso. Analoghe
le pratiche proprie di altre tradizioni etniche e religiose.
2. Il problema che ci si pone in questa sede è se la
circoncisione rituale crei problemi bioetici e possa essere
esigita o meno come prestazione a carico del Servizio Sanitario
Nazionale italiano. Prima di affrontare tale specifica questione,
sembra opportuno risolvere il problema di stabilire, in una
prospettiva più generale, se la pratica circoncisoria a
carico di minori, che non sono ovviamente in grado di prestare un
valido consenso, provocando in loro modificazioni anatomiche
irreversibili, sia compatibile o meno con il nostro ordinamento
giuridico. In proposito, occorre segnalare che, nelle culture che
praticano la circoncisione, e segnatamente in base al diritto
ebraico, questo adempimento costituisce un preciso obbligo
personale posto a carico dei genitori del neonato o di chi fa le
veci, e viene vissuto come atto devozionale e di culto. Assumendo
per i fedeli tale caratterizzazione religiosa, la prassi della
circoncisione può essere oggettivamente ricondotta alle
forme di esercizio del culto garantite dall'art. 19 Cost., che,
nel lasciare ai consociati piena libertà di espressione e
di scelta in campo religioso, si limita a vietare soltanto
eventuali pratiche rituali contrarie al "buon costume". Sotto
questa specifica angolazione, l'atto circoncisorio non pare,
invero, contrastare con il parametro del "buon costume", ove
quest'ultimo sia inteso secondo l'accezione ristretta comunemente
accolta in questa materia, ossia come complesso di principi
inerenti alla sola sfera dell'onore, del pudore e del decoro in
campo sessuale. Più di una ragione porta, infatti, ad
escludere che la procedura circoncisoria si ponga in contrasto
con il "buon costume", in quanto essa non è compiuta
attraverso atti idonei a pregiudicare o a violare la sfera
dell'intimità e della decenza sessuale della persona, ma
è praticata seguendo precise regole di prudenza e di
riservatezza. Di più, la circoncisione, ove intesa quale
particolare manifestazione del patrimonio fideistico-rituale,
viene solitamente praticata attraverso forme e modalità
tecniche che non si concretizzano sotto alcun profilo in atti
osceni lesivi del sentimento medio del pudore in materia
sessuale.
Alla luce di queste sue peculiari caratteristiche, la
circoncisione appare in sé pienamente compatibile con il
disposto dell'art. 19 della Costituzione italiana, che, salvo
sempre il rispetto del limite formalmente previsto, riconosce
completa libertà di espressione cultuale e rituale sia a
livello individuale sia a livello collettivo. Né, d'altro
canto, la prassi circoncisoria pare ledere, di per se stessa,
altri beni-valori pure costituzionalmente protetti e
potenzialmente coinvolti, quale, ad esempio, quello della tutela
dei minori o quello della loro salute. Infatti, sotto il primo
profilo, la pratica di sottoporre i figli maschi a circoncisione
sembra rientrare in quei margini di "disponibilità"
riconosciuti anche ai genitori dall'art. 30 Cost. in ambito
educativo. Secondo l'interpretazione della norma costituzionale
che appare più convincente, i genitori, nell'esercizio del
loro diritto-dovere di educare i figli, hanno facoltà
(anche) di seguire e conseguentemente di tramandare una linea
educativa di natura religiosa, avviando i propri figli verso una
determinata credenza religiosa e alle connesse pratiche. Per
altro verso, sotto il secondo profilo, la circoncisione,
nonostante lasci tracce indelebili e irreversibili, non produce,
nondimeno, ove correttamente effettuata, menomazioni o
alterazioni nella funzionalità sessuale e riproduttiva
maschile. Anzi, come già si è accennato, in diversi
casi essa è stata effettuata specificamente a fini
profilattici e igienici. Pertanto, si deve ritenere che
l'operazione circoncisoria maschile non rientri fra gli atti di
disposizione del corpo umano dannosi per la persona e, dunque,
giuridicamente illeciti.
La conformità della pratica circoncisoria ebraica ai
principi del nostro ordinamento giuridico appare, in particolare,
implicitamente confermata da alcuni enunciati contenuti nella
legge 8 marzo 1989, n. 101, che ha approvato l'intesa stipulata
fra lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità ebraiche
italiane il 27 febbraio 1987 (si ritiene che i principi stabiliti
in tale intesa possano, per analogia, essere estesi a tutte le
altre confessioni religiose che pratichino la circoncisione). Un
riconoscimento indiretto della liceità di tale usanza
religiosa può essere ricavato sia dal disposto dell'art.
2.1 (In conformità ai principi della Costituzione,
è riconosciuto il diritto di professare e praticare
liberamente la religione ebraica....e di esercitarne in privato o
in pubblico il culto e i riti), sia dal tenore dell'art. 21 il
quale, contemplando tra gli "enti aventi finalità di
culto" anche l'Ospedale israelitico di Roma, può essere
interpretato come norma che riconduce implicitamente talune
attività sanitarie ivi espletate nell'ambito proprio di
esercizio del diritto di libertà religiosa. Ancora, l'art.
25.1 della legge citata stabilisce che l'attività
religiosa e cultuale ebraica si svolge liberamente in
conformità dello Statuto dell'ebraismo italiano, senza
ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti
territoriali; mentre, in base all'art. 26.1, la Repubblica
italiana prende atto che, secondo la tradizione ebraica, le
esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e
culturali.
3. Una volta accertata la non illiceità della pratica
circoncisoria, si pone il diverso problema delle modalità
della sua effettuazione e successivamente quello della
esigibilità da parte degli interessati del relativo
intervento a carico del Servizio Sanitario Nazionale
italiano.
3.1. E' evidente che quando sia motivata da ragioni
profilattiche o terapeutiche la circoncisione non possa che
essere realizzata da un medico. Ed è evidente che l'
intervento di un medico, per eseguire la circoncisione rituale di
un neonato, ove venga espressamente richiesto, è
assolutamente giustificato da un punto di vista etico.
3.2. L'attuale stato delle conoscenze biomediche richiama la
necessità di una attenta valutazione delle condizioni del
soggetto da circoncidere, prima di eseguire un atto che comporta
comunque anche una lieve effrazione dell'integrità
corporea (attesa ad es. l'esistenza di coagulopatie anche di
natura genetica o altre affezioni, come ad es. da virus HIV)
potenzialmente foriere di conseguenze negative per la salute del
soggetto successivamente all'atto. Pertanto, se è evidente
che, quando sia motivata da ragioni profilattiche o terapeutiche,
la circoncisione non possa essere effettuata che da un medico, le
anzidette preoccupazioni relative al circoncidendo per motivi
rituali inducono a pensare che anche per i neonati l'intervento
del medico sia irrinunciabile. Nei soli casi però in cui
la circoncisione sia posta in essere esclusivamente per ragioni
rituali, alcuni membri deil CNB ritengono che non sia opportuno
favorirne la medicalizzazione, riservando esclusivamente o
comunque favorendo esplicitamente l'intervento di un medico per
una pratica che, se da una parte ha obiettivamente la natura di
atto medico, almeno nel caso dei neonati per la sua estrema
semplicità può senza alcun dubbio essere praticata
da appositi e riconosciuti ministri che, indipendentemente da una
loro professionalità specifica in campo sanitario,
possiedano adeguata competenza.
Il CNB è però unanime nel ritenere che chi proceda
all'intervento abbia comunque specifiche responsabilità in
ordine non solo alla sua corretta effettuazione, ma anche in
ordine al rispetto più scrupoloso dell'igiene e
dell'asepsi. Rientra altresì nella sua
responsabilità garantire personalmente la
continuità dell'assistenza eventualmente necessaria dopo
la circoncisione o fornire comunque indicazioni esaurienti e non
equivoche perché tale assistenza possa essere
efficacemente prestata. Diversamente va impostata la riflessione
nel caso in cui la circoncisione rituale venga richiesta non a
carico di un neonato, ma di un adulto (nell'ipotesi ad es. di una
sua conversione ad una professione di fede che la richieda), di
un bambino o di un adolescente (come è frequentemente il
caso degli aderenti all'Islam). In queste ipotesi, la
circoncisione non appare più alla stregua di un intervento
di minore entità (tranne eventualità eccezionali)
dal punto di vista medico, ma va piuttosto assimilata a un vero e
proprio piccolo intervento chirurgico. L'esigenza di tutela del
diritto alla salute impone che in questi casi la circoncisione
venga effettuata da un medico, nel pieno rispetto di tutti i
principi bioetici, deontologici e di buona pratica clinica.
3.3. Più complessa la questione della esigibilità
dell' intervento circoncisorio a carico del Servizio Sanitario
Nazionale italiano. Per impostare correttamente la questione
della fondatezza di tale pretesa si deve, innanzi tutto,
riflettere su di alcuni principi costituzionali fondamentali. Va
in via preliminare ricordato che l'ordinamento costituzionale
italiano - anche secondo un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale della Corte costituzionale - ha accolto il
principio della laicità dello Stato, implicante, fra
l'altro, il divieto a carico di quest'ultimo di farsi portatore
di sue verità metafisiche o morali ovvero di discriminare
ingiustificatamente fra i consociati in base alla loro diversa
appartenenza confessionale. Per cogliere la portata effettiva di
tale principio costituzionale, occorre precisare che il nostro
Stato, rivestendo una "forma" solidarista e interventista diretta
a promuovere positivamente tutti i fattori che stimolano
l'espansione, l'affermazione e la crescita della persona umana
(fra i quali presenta particolarissima rilevanza il fattore
religioso), mantiene un atteggiamento di "laicità" non
soltanto in negativo, di incompetenza e di imparzialità
nel settore religioso (come nel caso dello Stato liberale
ottocentesco), bensì anche in positivo, intervenendo
attivamente a sostegno del fatto religioso al fine di rimuovere
quegli ostacoli che di fatto possono impedire ai
cittadini-credenti un effettivo godimento delle loro
libertà in questo particolare ambito (Stato c.d. sociale).
Seguendo questa impostazione, si potrebbe affermare che
l'assunzione da parte dello Stato degli oneri economici relativi
agli interventi di circoncisione richiesti per motivi di indole
religiosa rientrerebbe fra i suoi compiti sociali, di promozione
e di sostegno positivo del fattore religioso. Tuttavia, per
quanto suggestiva, tale impostazione non appare del tutto
condivisibile perché la "laicità" dello Stato,
seppure intesa in senso positivo e "sociale" in quanto orientata
ad agevolare e a sostenere in generale la soddisfazione
dell'interesse e delle esigenze religiose dei consociati, deve
essere necessariamente coniugata - in subiecta materia,
specificamente riguardante i fedeli appartenenti ad una
confessione religiosa ben determinata - con un altro principio
costituzionale, parimenti fondamentale, quello di
"bilateralità" (artt. 7 ed 8 Cost.). Difatti, nel caso di
specie, l'intervento solidaristico dello Stato non
avvantaggerebbe l'interesse religioso genericamente e
complessivamente considerato (non trarrebbero benefici dalla
prestazione chirurgica circoncisoria offerta dalla Sanità
pubblica per ragioni religiose tutte le persone credenti
indipendentemente dalla loro appartenenza confessionale), ma
sarebbe diretto ad agevolare e a sostenere soltanto l'interesse
proprio dei fedeli di una specifica e ben determinata confessione
religiosa. Trattandosi, dunque, di materia avente un particolare
e tipico referente confessionale, essa rientra a pieno titolo nel
quadro dei rapporti fra Stato e comunità religiose che la
Costituzione riserva obbligatoriamente a disciplina bilaterale.
Occorre allora verificare se esista o meno una norma di
produzione pattizia esplicita che ammetta direttamente i fedeli
di una specifica confessione religiosa a poter godere
dell'erogazione di questo particolare beneficio. Su questa linea,
va preliminarmente osservato che la legge di approvazione
dell'intesa con gli ebrei sopra citata prevede in modo espresso,
innanzitutto, alcune forme di garanzia dell'identità e
della tipicità confessionale ebraica, come, ad esempio,
nell'art. 6, dove si riconosce sia la facoltà degli ebrei
di poter prestare giuramento (nei casi in cui esso è
richiesto dalla legge) a capo coperto, sia la possibilità
di effettuare le macellazioni animali secondo le speciali
procedure all'uopo previste dal "rito ebraico". In secondo luogo,
la legge citata prevede altresì delle vere e proprie forme
di intervento statuale a titolo promozionale e solidaristico,
come, per esempio, in materia di rilevanza civile di
festività religiose (artt. 4 e 5), di assistenza
spirituale nelle c.d. comunità separate (artt. 7-10), di
sepolture religiose (art. 16), di patrimonio artistico e
culturale, di edilizia di culto (art. 28), di rapporti finanziari
(art. 30). Ma non esiste alcuna norma pattizia nella legge n. 101
del 1989 che preveda esplicitamente un onere economico-sanitario
a carico dello Stato in relazione alle pratiche circoncisorie. In
mancanza di una espressa previsione pattizia in materia (che si
ricorda rientrare fra quelle governate dal principio di
"bilateralità"), una eventuale aspettativa o pretesa da
parte degli interessati nei confronti della Sanità
pubblica non potrebbe essere fondata sull'esigenza di tutela o di
promozione del loro sentimento religioso. Il fatto che non si
possa individuare, nel nostro ordinamento giuridico, alcuna norma
che determini un obbligo per lo Stato di far praticare la
circoncisione a carico del SSN, induce pertanto il CNB a ritenere
giustificata l'esclusione di questa specifica prestazione dal
novero di quelle che, nel nome del diritto fondamentale alla
salute, devono essere sempre e comunque prestate a tutti i
soggetti che ne facciano richiesta.
Parere conclusivo del Comitato Nazionale per la Bioetica
L'accettazione del carattere multietnico dell'attuale
società italiana implica un profondo e doveroso rispetto
nei confronti di tutti gli aspetti religiosi e culturali
specifici di ciascun popolo. Le singole culture religiose e i
singoli gruppi etnici, peraltro, debbono accettare i valori e le
norme che regolano la vita della società di cui fanno
parte, che li ospita o che li ha integrati, e in particolare
quelli espressamente indicati nel testo della nostra
Costituzione. Su questo punto il CNB rimanda al proprio documento
Problemi bioetici in una società multietnica, approvato in
data 16.1.1998.
- Gli atti di disposizione del proprio corpo che non abbiano
finalità terapeutiche e profilattiche e che comunque
producano una invalidità permanente non hanno in generale
alcuna legittimazione bioetica, oltre ad essere proscritti
dall'art. 5 del vigente Codice civile italiano. E' quindi da
ritenere che la circoncisione femminile non possa essere ritenuta
lecita sotto alcun profilo, né etico, né giuridico.
Invece, per le sue specifiche caratteristiche di carattere
terapeutico o profilattico, non può non essere considerata
lecita la circoncisione maschile.
- I popoli o le comunità che, per la loro specifica
cultura, praticano la circoncisione rituale, e quella in
particolare dei neonati di sesso maschile, meritano quindi pieno
riconoscimento della legittimità di tale pratica e di
conseguenza un'altrettanto piena tutela.
- Il CNB ritiene che, in quanto atto di natura medica,
perché produttivo di modificazione anatomo-funzionale
dell'organismo, quello della circoncisione debba venir praticato
nel pieno rispetto di tutte le usuali norme di igiene e asepsi e
che esso debba comunque essere posto in essere da un medico. Solo
nel caso di circoncisione rituale praticata su neonati,
considerando anche l'elementarietà dell'intervento, alcuni
membri del CNB ritengono che possa essere posta in essere anche
da ministri a ciò preposti, purché dotati di
adeguata e riconosciuta competenza. Altri membri del CNB
ritengono che anche per i neonati l'intervento del medico sia
imprescindibile, per una piena tutela della loro salute. Rientra
comunque nella responsabilità di chi pratica la
circoncisione garantire personalmente la continuità
dell'assistenza eventualmente necessaria dopo l'intervento o
fornire comunque indicazioni esaurienti e non equivoche
perché tale assistenza possa essere efficacemente
prestata.
- Gli ospedali pubblici sono tenuti a praticare tutti gli
interventi diagnostici e terapeutici utili a fini di tutela della
salute e particolarmente in condizioni di necessità ed
urgenza, quale che ne sia la causa: sono quindi obbligati a
intervenire anche per ovviare a esiti di interventi circoncisorii
comunque e dovunque praticati.
- Resta infine il problema se il SSN sia tenuto, in linea di
principio, a farsi carico di prestazioni che non abbiano una
prioritaria e/o motivata indicazione terapeutica, ma solo una
indicazione prevalentemente o esclusivamente religiosa, come
è appunto il caso della circoncisione dei neonati di sesso
maschile. Il CNB ritiene a grande maggioranza che sotto il
profilo etico sarebbe senza dubbio auspicabile che i mem-bri dei
popoli o delle comunità che praticano la circoncisione dei
neonati per ragioni rituali (nei limiti in cui essa è
ammissibile in base al nostro ordinamento) ricorressero a medici
privati, ovvero ad ospedali pubblici, ma in regime di
attività libero-professionale (questo è quanto,
peraltro, avviene comunemente per i cittadini di fede israelita).
Il CNB non ritiene infatti che esistano ragioni di carattere
etico e sanitario che debbano indurre lo Stato a porre a carico
della collettività le pratiche di circoncisione maschile
di carattere rituale.