I Pareri del Comitato
Rapporto sulla brevettibilità degli organismi
viventi
19 novembre 1993
Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha affrontato il tema
della "Brevettazione degli organismi viventi" non solo per la sua
importanza sul piano giuridico e per la sempre maggiore
attualità di una definizione della complessa materia che
tale brevettazione deve affrontare, ma in modo particolare, per i
fondamentali aspetti etici del problema .
La complessità della materia ha richiesto un
particolare impegno anche perché ci si è dovuti
profondamente distaccare da una superata teoria brevettuale
tradizionale e perciò le conclusioni vanno viste alla luce
di queste difficoltà e, come giustamente dice il relatore,
la loro validità può essere giudicata se vengono
associate alla specialissima, e del tutto nuova, qualità
dell'oggetto brevettabile e agli evidenti mutamenti di rotta che
stanno producendosi nelle discipline che, direttamente e
indirettamente, negli anni più recenti, hanno preso ad
occuparsi della protezione delle invenzioni biotecnologiche. In
questo senso esse possono considerarsi rispondenti alla
novità dei fenomeni e a quella delle regole che sono state
laboriosamente elaborate per disciplinarli; per gli stessi motivi
esse sono anche le più consonanti con lo spirito di quanti
sono impegnati a condurre una riflessione improntata
all'equilibrio sulla consistenza e sul significato degli uni e
delle altre.
La stesura del documento ha richiesto un lungo e approfondito
impegno del relatore, Prof. Stammati, e un particolare impegno di
gran parte dei Membri del Comitato e di un nutrito numero di
"Esperti". Il C.N.B. ha affidato, infatti, la relazione al Prof.
Stammati, che si è avvalso della collaborazione dei Proff.
Bertazzoni, Bocchini, Capasso, Capuano, Cassani, Ghidini,
Menesini, Morelli Gradi, Valvassori, cooptati in qualità
di "Esperti" dal Comitato, che hanno partecipato alle riunioni
dei gruppi di lavoro del 30 giugno e 21 luglio 1992 e del 22
luglio 1993. Sono stati consultati, inoltre, tramite l'invio di
una lettera, i Professori Battaglia, Brovedani, Castignone e
Felicetti. Hanno partecipato attivamente al Gruppo di lavoro, che
si è riunito anche nelle sedute del 22 e 24 giugno 1993,
oltre al relatore, i Proff. Barberio Corsetti, Barni, Berlinguer,
D'Agostino, De Carli, Fiori, Landriscina, Lecaldano, Leocata,
Loreti-Beghè, Martelli, Nordio, Paoletti, Rescigno,
Salvatore, Silvestrini e Terragni; quest'ultimo, pur condividendo
e sostenendo per intero l'impianto del rapporto e delle
conclusioni, esprime la propria opposizione alla
brevettabilità di animali superiori. L'analisi in
"plenaria" è stata svolta nelle sedute del 23 maggio 1992
e del 19 novembre 1993, data dell'approvazione definitiva. Il
Presidente Adriano Ossicini.
Sintesi e raccomandazioni
Nell'affrontare il tema della brevettabilità degli
organismi viventi, il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha
innanzitutto convenuto sull'opportunità di non prendere
temporaneamente in considerazione le invenzioni biotecnologiche
aventi per oggetto il corpo umano, considerato nell'insieme o
nelle sue parti. Tale decisione preliminare trova giustificazione
sia nell'improponibilità etica del problema, quando venga
avanzata la pretesa di coinvolgere il corpo umano nella sua
interezza, sia nella peculiarità delle argomentazioni,
quando ci si riferisce alla possibilità di brevettare
linee cellulari o geni, sia, infine, nella necessità di
dedicare a tale problema un intero documento.
Nel procedere all'approvazione del rapporto, il CNB ha
individuato e riaffermato i principali convincimenti che
innervano la sua stesura. Tra questi, due sono quelli che
assumono maggior rilievo. Il primo è relativo alla
differenza tra il valore da riconoscersi agli organismi viventi e
quello da riconoscersi agli oggetti inanimati; tale principio
esercita grande influenza anche sul terreno particolare della
trattazione giuridica della tematica brevettuale. Il secondo
è relativo all'impossibilità logica di dedurre
dall'affermazione scientifica dell'unità biologica delle
forme viventi la conseguenza onde quelle forme dovrebbero essere
tutte ugualmente coinvolte nella soggettazione al regime
brevettuale.
Nell'adesione al primo principio è facilmente
individuabile la ragione delle critiche mosse nel rapporto
all'impostazione della prima versione della proposta di direttiva
comunitaria sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche.
Questo testo, presentato per la prima volta nel 1988, ha posto
con forza in tutta Europa l'urgenza di decidere in materia di
brevettazione di invenzioni biotecnologiche. In esso era
contenuta una evidente sottovalutazione della natura vivente
dell'oggetto brevettabile. Aveva quindi preso forma una
modificazione complessiva del tutto unilaterale, in cui l'enfasi
sull'interesse economico della brevettazione di tali
particolarissime "invenzioni" non era equilibrata dalla
contemporanea individuazione dei limiti entro cui la
brevettazione del vivente avrebbe potuto trovare la sua
collocazione più articolata e quindi più stabile.
Successivamente le istituzioni europee hanno però accolto
questo stesso principio, fatto proprio dalla "proposta
modificata" della direttiva.
Nella nuova versione, dopo l'intervento del Parlamento
Europeo, è stato introdotto un ordito normativo in cui
l'interesse per la brevettabilità si trova razionalmente
coniugato a principi etici che possano guidare la scelta, caso
per caso o su base normativa, di accettazione o rifiuto delle
richieste di brevettazione di organismi viventi. L'adesione al
secondo principio sta invece alla base della diversa
considerazione, sul piano etico e giuridico, espressa nel
rapporto in merito alla possibilità di brevettare la varie
forme di organismi viventi. Infatti, tale brevettabilità
appare assai difficilmente spiegabile nel quadro delle
riflessioni tese a stabilire, mediante interpretazioni fortemente
correttive del diritto positivo vigente, un legame deduttivo
rigido tra il principio scientifico della loro unitarietà
strutturale e la questione giuridica della brevettabilità
degli organismi viventi. Dirimente, dal punto di vista etico,
pare invece la diversissima capacità naturale dei viventi
di percepire le lacerazioni della sofferenza.
Da questo principio deriva la scelta, compiuta nel rapporto,
di separare formalmente la trattazione delle problematiche etiche
e giuridiche relative alla brevettazione degli animali, capaci di
avvertire oltre al dolore immediato dell'intervento anche il
dolore differito causato a distanza di tempo dalla sua
effettuazione, da quelle, ben diverse e di pregnanza etica
più indiretta, relative alla brevettazione degli organismi
incapaci di tale percezione. Per quanto riguarda in particolare
le piante, comunque, è necessario tenere in massima
considerazione il rischio che la brevettazione dei vegetali
contribuisca ad aumentare, anziché a colmare, il divario
di reddito e di potere esistente tra i Paesi ricchi e
industrializzati del Nord del pianeta e i Paesi poveri, anche se
ricchi di risorse biologiche, del Sud del mondo. Mentre si
rimanda alla lettura del rapporto per gli aspetti che riguardano
la riflessione più analitica su questi ultimi, eticamente
meno controversi, problemi, il CNB fa osservare che non ha
affatto sottovalutato la positiva forza provocatoria insita nelle
posizioni che riconoscono alto valore morale agli animali
senzienti non umani. Secondo tali posizioni sarebbe sempre
eticamente illecito riconoscere all'uomo la proprietà
giuridica su qualsiasi altro essere senziente, specialmente
quando tale proprietà assuma le forme intense e radicali
che conseguono al rilascio di un brevetto di prodotto. Tuttavia,
il CNB dichiara di consentire con una posizione di brevettualismo
moderato, considerata come inevitabile conseguenza dell'etica
antropocentrica che si è, in definitiva, assunta. Se
infatti la scelta di un'etica che ripudi ogni forma di
strumentalizzazione degli animali senzienti appare autenticabile
nel progetto esistenziale di singoli o di gruppi effettivamente
sorretti da forti convinzioni a proposito, proprio in
virtù del carattere intrinsecamente libero di tali
unilaterali scelte personali, al CNB non pare che si possa
né attribuire al diritto il compito di impedire
comportamenti non analogamente "sovraresponsabili" nei confronti
degli animali senzienti né, sul piano squisitamente etico,
pretendere che tali scelte siano considerate incontestabili nei
casi in cui dall'effettuazione di interventi che possono
direttamente o indirettamente determinare sofferenza per gli
animali possano essere ipotizzati benefici per la vita, la salute
e l'ambiente umano, in particolare quando tali azioni non siano
in alcun modo surrogabili da altre ad esse alternative.
Al Comitato è parso quindi opportuno rifarsi a una
scelta etica che possa essere condivisa da tutti coloro che, pur
essendo personalmente impegnati per evitare ogni sofferenza agli
animali senzienti, possano comunque concordare con la posizione
secondo la quale l'inflizione di dolore dovrebbe considerarsi
eticamente oltre che giuridicamente illecita (funzionando, per
quest'ultimo aspetto, da causa di esclusione della
brevettabilità), non soltanto ogni volta che sia
impossibile collegarvi una qualsiasi utilità per l'uomo o
per l'animale, ma anche tutte le volte che essa non possa essere
associata a quegli scopi di più evidente utilità
sociale progressivamente individuate da talune fonti del diritto
di rango elevato (come le direttive comunitarie, o le leggi
nazionali). Al CNB è parso, inoltre, che, anche nei casi
in cui la brevettazione di nuovi animali superiori non incontri
ostacoli etici e giuridici di principio, non di meno le
indicazioni suggerite dall'etica delle scelte pubbliche debbano
consigliare il legislatore nazionale ad adottare una disciplina
delle invenzioni biotecnologiche che eviti l'abnorme estensione
della protezione che il brevetto potrebbe ad esse oggettivamente
accordare, tanto in relazione alla caratteristica di
autoreplicabilità degli organismi viventi, quanto in
relazione alla moltiplicabilità delle funzioni,
dall'inventore, però, non descritte né rivendicate,
alle quali la medesima invenzione può, non di rado,
potenzialmente prestarsi.
Dall'insieme di tali generalissimi convincimenti, il CNB ha,
conclusivamente, considerato opportuno estrapolare alcune
indicazioni schematiche utili a guidare i comportamenti delle
varie autorità preposte al processo di creazione e di
attuazione delle molteplici normative volte alla protezione delle
invenzioni biotecnonologiche.
In particolare il Comitato ritiene che in relazione ai
microorganismi:
a) sia opportuno promuovere, in sede comunitaria, un
disciplina che ne definisca rigorosamente la nozione
giuridica;
b) sia opportuno promuovere un approfondimento delle ragioni
che potrebbero consigliare di escludere o di limitare la
brevettabìlità di talune categorie di essi;
c) sia importante promuovere, anche nel nostro paese, la
costituzione di banche di conservazione genetica che valgano a
fronteggiare i rischi di impoverimento della biodiversità
indotti dalla convenienza per l'utilizzazione economica,
prevalente o esclusiva, dei nuovi geni brevettati.
In relazione ai vegetali:
a) sia opportuno riconsiderare la disciplina nazionale di
attuazione della Convenzione di Parigi alla luce delle più
recenti modificazioni di quest'ultima;
b) sia opportuno evitare che la protezione, comunque
denominata, dell'innovazione vegetale assuma forme troppo rigide,
mutuate da quelle proprie alla protezione brevettuale delle
invenzioni;
c) sia parallelamente necessario evitare che la disciplina dei
diritti di interfaccia sia tale da penalizzare soltanto i
titolari dei diritti esclusivi sulle nuove varietà
vegetali;
d) che sia urgente per l'Italia, non soltanto, come ha
già fatto, ratificare la convenzione di Rio de Janeiro
sulla biodiversità, ma anche sollecitare la ratifica,
l'accettazione, l'approvazione o l'adesione di altri Paesi alla
medesima, in guisa da consentire, attraverso la sua entrata in
vigore, l'avvio di politiche nazionali coordinate, volte al
perseguimento degli obiettivi planetari che in essa sono proposti
(per es. evitare l'impoverimento drastico delle varietà
coltivate, impedire la distruzione di equilibri millenari di
convivenza ambientale delle specie vegetali, civilizzare
l'interscambio di germoplasma con i Paesi del Terzo Mondo,
etc.).
In relazione agli animali multicellulari:
a) sia opportuno che le autorità nazionali sostengano
le impostazioni della "proposta modificata" della direttiva
comunitaria sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche
nella parte in cui essa prevede che siano esclusi dalla
brevettabilità i "procedimenti di modificazione
dell'identità genetica degli animali tali da infliggere
loro sofferenze o menomazioni corporali senza utilità per
l'uomo o per l'animale".
b) sia opportuno che le autorità nazionali si
preoccupino di coordinare preventivamente il testo della
"proposta modificata", nella parte citata, con quello della
direttiva CEE 609/86 (attuata dal recente D.L. 27 gennaio 1992,
n. 116) nella quale la liceità della sperimentazione sugli
animali multicellulari è subordinata alla circostanza che
essa sia rivolta verso i particolari scopi socialmente utili, da
essa stessa identificati;
c) che sia importante che le autorità nazionali
promuovano l'approvazione di discipline legislative volte ad
evitare l'estensione abnorme della protezione brevettuale delle
invenzioni biotecnologiche, e che, in particolare: c1) prevedano
che la protezione degli animali brevettati non si estenda oltre
la seconda generazione successiva a quella sulla quale è
stata realizzata la modificazione genetica; c2) prevedano che il
diritto dell'inventore sugli animali geneticamente modificati si
estenda soltanto alle funzioni dell'invenzione esplicitamente
rivendicate e soltanto agli animali nei quali la modificazione si
trovi, non solo incorporata, ma specificamente espressa; c3)
prevedano che il diritto dell'inventore sugli animali
geneticamente modificati non possa estendersi ad animali
appartenenti a varietà diverse da quella alla quale
appartiene l'animale geneticamente modificato; c4) prevedano il
rilascio automatico di una licenza di diritto a favore di coloro
che, dietro corresponsione di un compenso al titolare del
brevetto, chiedano di utilizzare in modo non esclusivo
l'invenzione incorporata nell'animale in relazione a una funzione
diversa da quella già rivendicata.