I Pareri del Comitato
PARERE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA SU RICERCHE
UTILIZZANTI EMBRIONI UMANI E CELLULE STAMINALI
1. In relazione all'avvio del VI Programma Quadro di
Ricerca dell'U.E. il Ministro Moratti ha richiesto al CNB se sia
eticamente lecito:
a) svolgere sul territorio nazionale ricerche utilizzanti
embrioni umani anche soprannumerari che ne determinino la
distruzione;
b) svolgere ricerche utilizzanti cellule staminali derivate da
embrioni umani prodotte in data successiva all'avvio del VI
Programma Quadro di Ricerca dell'Unione Europea;
c) produrre cellule staminali derivate da embrioni umani anche
soprannumerari.
2. Considerando:
a) che gli embrioni umani sono vite umane a pieno titolo;
b) che esiste quindi il dovere morale di sempre rispettarli e
sempre proteggerli nel loro diritto alla vita, indipendentemente
dalle modalità con cui siano stati procreati e
indipendentemente dal fatto che alcuni di essi possano essere
qualificati - con una espressione discutibile, perché
priva di valenza ontologica - soprannumerari;
c) che (secondo il dettato della c.d. Convenzione di Oviedo) la
sperimentazione a loro carico è giustificata unicamente se
praticata nel loro specifico interesse e non possa essere
giustificata dal pur rilevante interesse generale della
società e della scienza e che quindi non possa in alcun
modo sostanziarsi nella loro distruzione;
d) che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
proclamata a Nizza, riconosce la dignità di tutti gli
esseri umani e l'esistenza di diritti fondamentali quali il
diritto all'integrità fisica e psichica di ogni individuo
nei confronti delle applicazioni della medicina e della
biologia;
e) che l'eventuale finanziamento pubblico alla ricerca sugli
embrioni non può che rafforzare e avallare
ingiustificatamente l'erronea opinione che gli embrioni siano un
mero insieme di cellule, prive di valore intrinseco, e quindi
conseguentemente l'idea dell'irrilevanza bioetica della vita
umana nella fase embrionale;
f) che la limitazione della sperimentazione agli embrioni
soprannumerari, oltre a non avere motivazione logica, ma solo
occasionale e pragmatica, favorirebbe surrettiziamente la pratica
di produzione di embrioni in vitro a soli scopi di ricerca,
indipendentemente cioè da specifiche finalità
inerenti alla fecondazione assistita e in violazione quindi di
consolidati principi bioetici;
g) che il prelievo di cellule staminali umane da embrioni,
comportando la distruzione di questi ultimi, deve essere a pari
titolo stigmatizzato, anche per l'ulteriore effetto eticamente
inaccettabile di non orientare la ricerca verso la sempre
più promettente ed eticamente impeccabile utilizzazione di
cellule staminali prelevate da cordone ombelicale o da feti
spontaneamente abortiti o di cellule staminali "adulte";
h) che le precedenti considerazioni trovano conferma nelle
valutazioni espresse da alcuni membri del CNB, segnatamente nel
documento Identità e statuto dell'embrione umano (del
22.6.1996) e nel Parere del CNB sull'impiego terapeutico delle
cellule staminali (del 27.10.2000).
3. Di conseguenza, su ciascuno dei tre quesiti, il CNB,
nella seduta plenaria dell'11.04.2003, dopo votazione per appello
nominale, ha espresso parere negativo.
4. Hanno espresso voto favorevole a questo testo i
seguenti membri del C.N.B.: Mario Fiori, Adriana Loreti
Beghè, Salvatore Amato, Luciana Rita Angeletti, Sergio
Belardinelli, Paola Binetti, Adriano Bompiani, Carlo Casini,
Mario Condorelli, Bruno Dallapiccola, Maria Luisa Di Pietro,
Renzo Dionigi, Luciano Eusebi, Giovanni Federspil, Silvio
Ferrari, Enrico Garaci, Gianfranco Iadecola, Aldo Isidori,
Corrado Manni, Luca Marini, Benedetto Marino, Vittorio Mathieu,
Laura Palazzani, Elio Sgreccia, Bruno Silvestrini, Giancarlo
Umani Ronchi.
ALLEGATO A
MOZIONE PRESENTATA DAL PROF. DEMETRIO NERI NELLA SEDUTA
PLENARIA DELL'11 APRILE 2003
1. In relazione all'avvio del VI Programma Quadro di
Ricerca dell'U.E. il Ministro Moratti ha richiesto al CNB se sia
eticamente lecito:
d) svolgere sul territorio nazionale ricerche utilizzanti
embrioni umani anche soprannumerari che ne determinino la
distruzione;
e) svolgere ricerche utilizzanti cellule staminali derivate da
embrioni umani prodotte in data successiva all'avvio del VI
Programma Quadro di Ricerca dell'Unione Europea;
f) produrre cellule staminali derivate da embrioni umani anche
soprannumerari;
RISPOSTE ALLE DOMANDE
1) La prima domanda evoca la più generale e, come
è noto, controversa questione dello status morale
dell'embrione umano, questione che - è appena il caso di
rammentarlo - è indipendente dalla localizzazione
territoriale come anche dalla condizione in cui si trova
l'embrione. Prescindendo qui da questa più generale
questione, i sottoscritti membri del CNB si riconoscono e fanno
propria la posizione espressa nel documento del CNB del 27
ottobre 2000 (Parere sull'impiego terapeutico delle cellule
staminali), ai punti 22 (primo e secondo capoverso) e al punto 31
(primo capoverso), che qui sinteticamente si riassume. Il
ragionamento sviluppato da una parte del Comitato si è
confrontato col fatto dell'esistenza, anche in Italia, di un
notevole numero di embrioni formati nel corso di procedure di
fecondazione in vitro, ma, per varie ragioni, non utilizzati per
il trasferimento in utero e crioconservati presso vari centri.
Sulla base di un attento bilanciamento dei valori in gioco - che
tiene anche conto del fatto che gran parte di tali embrioni
sarebbero comunque destinati ad essere distrutti - , questa parte
del Comitato ha ritenuto che "la rimozione e la coltura in
laboratorio di cellule staminali da un embrione che non
può essere impiantato non significhino una mancanza di
rispetto nei suoi confronti, ma possano considerarsi se mai un
contributo, da parte della coppia donatrice, alla ricerca di
terapie per malattie difficilmente curabili e spesso inguaribili,
che deriva da un atto di solidarietà"; e ha quindi
concluso di ritenere "eticamente lecita la derivazione di cellule
staminali a fini terapeutici dagli embrioni non più in
grado di essere impiantati".
2) Circa la seconda domanda (la liceità etica
delle ricerche utilizzanti cellule staminali derivate da embrioni
umani, prodotte in data successiva all'avvio del VI Programma
quadro), i sottoscritti membri del CNB non sono in grado di
formulare un argomento morale (né di individuare un
principio o valore morale) capace di sostenere la non
liceità (o la liceità) morale di una condotta
unicamente in base alla data in cui viene messa in atto: non
può essere moralmente illecito il 1° gennaio 2002 quel
che era lecito il 31 dicembre 2001 ( anche se, ovviamente,
può diventare giuridicamente illecito).
La plausibilità di segnare il limite del 31 dicembre 2001
fa riferimento, con tutta evidenza, a ragioni di natura politica
e il limite non può che essere il risultato di una
decisione scaturente da procedure di "diplomazia bioetica". In
questa luce - e affinché tali procedure non risultino in
compromessi di basso profilo - possono tornare utili le seguenti
considerazioni.
a) La scelta - già operata dal nostro Governo, stando
alla lettera del Ministro Moratti - di ritenere ammissibili le
ricerche utilizzanti cellule staminali prodotte in data
antecedente all'avvio del VI Programma Quadro evidenzia una
posizione non pregiudizialmente contraria alla ricerca sulle
cellule staminali embrionali. Tuttavia, affinché questa
posizione possa produrre effetti pratici, è necessario
soddisfare le seguenti condizioni: 1) le linee cellulari
esistenti prima della data prescelta siano quantitativamente
sufficienti alle esigenze della ricerca; 2) tali linee cellulari
siano ben caratterizzate e accessibili ai ricercatori che ne
facciano richiesta, con le procedure più idonee ad evitare
discriminazioni nell'accesso.
Il dibattito successivo alla decisione (analoga a quella che si
vorrebbe perseguire a livello comunitario) assunta da George Bush
il 9 agosto 2001 ha mostrato quanto sia difficile assicurare
fattualmente il soddisfacimento di quelle due condizioni. Delle
più di 60 (sembra circa 70-72) linee cellulari scrutinate
dall'NIH e depositate presso compagnie private o
università, solo poche sono così ben caratterizzate
da poter essere utilizzabili per successive ricerche e su queste
poche (non più di 10-12) gravano problemi di natura legale
che le rendono difficilmente accessibili. Ad esempio, in Europa
l'NIH ha registrato 6 linee cellulari possedute dal Karolinska
Institute di Stoccolma (nessuna delle quali attualmente
disponibile) e ben 19 possedute dall'Università di
Goteborg, delle quali solo 3 sono disponibili. In tale
situazione, segnare una data-limite significa introdurre un
vincolo che renderà praticamente impossibile il prosieguo
delle ricerche.
b) Qualora le sopra esposte difficoltà tecniche potessero
essere superate, si prospetta un ulteriore problema. Segnare una
data-limite significa di fatto conferire alle istituzioni
pubbliche o private in possesso di linee cellulari embrionali un
monopolio nel settore, con tutte le conseguenze (sia in relazione
alla protezione della proprietà intellettuale, sia in
termini di equità nell'accesso, in futuro, ai trattamenti
ottenuti con queste ricerche) che possono essere facilmente
immaginate. Ad esempio, la WICells, una società creata
dall'Università del Wisconsin per la distribuzione delle
linee cellulari prodotte da J. Thomson, sottopone l'accesso
gratuito alle linee cellulari alla condizione che vengano usate
solo ed esclusivamente per scopi di ricerca e riservandosi ogni
diritto sullo sfruttamento commerciale dei risultati.
Sulla base di queste considerazioni fattuali, si suggerisce
dunque che non venga posto il limite del 31 dicembre 2001,
consentendo quindi ai ricercatori di poter utilizzare i fondi
europei per ricerche su linee cellulari prodotte anche
successivamente all'avvio del VI programma quadro.
3) Quanto alla terza domanda (la produzione di cellule
staminali da embrioni soprannumerari), si suggerisce di
consentire ai ricercatori europei, che lo richiedano, di operare
tale produzione, sia per le ragioni indicate in precedenza circa
l'opportunità di evitare posizioni di monopolio, sia per
le ragioni scientifiche qui di seguito sintetizzate. La
separazione tra ricerca tendente a derivare le cellule staminali
embrionali e ricerca sulle cellule staminali già derivate
è artificiosa e insostenibile da un punto di vista
scientifico. Le proprietà delle linee cellulari dipendono
anche dalle condizioni e dai metodi usati per derivarle e le
conoscenze che si possono acquisire dal processo di derivazione e
mantenimento delle linee cellulari in stato di indifferenziazione
sono essenziali per lo sviluppo di ulteriori ricerche. Ciò
significa che impedire ai ricercatori europei di utilizzare i
fondi del VI programma quadro per operare direttamente la
derivazione delle linee cellulari da embrioni soprannumerari
equivale a privarli della possibilità di acquisire le
conoscenze di base che possono rivelarsi essenziali allo sviluppo
della ricerca in direzione terapeutica e, quindi, implica un
impiego non ottimale dei fondi europei.
4. Hanno espresso voto favorevole a questo testo i
seguenti membri del C.N.B.: Demetrio Neri, Mauro Barni, Luisella
Battaglia, Cinzia Caporale, Lorenzo d'Avack, Carlo Flamigni,
Renata Gaddini, Alberto Piazza, Michele Schiavone, Annalisa
Silvestro.
ALLEGATO B
MOZIONE PRESENTATA DAL PROF. FRANCESCO DONATO BUSNELLI
NELLA SEDUTA PLENARIA DELL'11 APRILE 2003
1. In relazione all'avvio del VI Programma Quadro di
Ricerca dell'U.E. il Ministro Moratti ha richiesto al CNB se sia
eticamente lecito:
g) svolgere sul territorio nazionale ricerche utilizzanti
embrioni umani anche soprannumerari che ne determinino la
distruzione;
h) svolgere ricerche utilizzanti cellule staminali derivate da
embrioni umani prodotte in data successiva all'avvio del VI
Programma Quadro di Ricerca dell'Unione Europea;
i) produrre cellule staminali derivate da embrioni umani anche
soprannumerari;
2. Ricordando che in sede di redazione del documento su
Identità e statuto dell'embrione umano (del 27 giugno
1996) questo Comitato "è pervenuto unanimemente a
riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano, sin
dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si
devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si
attribuisce comunemente la caratteristica di persone, e
ciò a prescindere dal fatto che all'embrione venga
attribuita sin dall'inizio con certezza la caratteristica di
persona nel senso tecnicamente filosofico";
3. Ricordando altresì che in sede di redazione
del Parere su La clonazione come problema bioetico (del 21 marzo
1997) questo Comitato ha avuto modo di ribadire, nell'esprimere
una "condanna etica" della clonazione di individui umani, "il
diritto di ciascun essere umano alla propria dignità";
4. Considerando che la "Carta di Nizza" ("Progetto di
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" del 28
settembre 2000) esordisce affermando nei termini più ampi
e indifferenziati che "la dignità umana è
inviolabile " (art. 1), specificando poi, sempre in termini
generali e categorici, che "ciascuno (everyone) ha diritto alla
vita" (art. 2, comma 1);
5. Prendendo atto del divieto di "costituzione di
embrioni umani a fini di ricerca" stabilito dalla "Convenzione
sui diritti dell'uomo e della biomedicina" (c.d. Convenzione di
Oviedo del 4 aprile 1997), ferma restando comunque
l'imprescindibile esigenza di assicurare "una protezione adeguata
all'embrione" qualora una legge nazionale consenta "la ricerca su
embrioni in vitro formati con fini riproduttivi" (art. 18);
6. Considerando, conclusivamente, che i documenti di
natura bioetica e di natura normativa (o, comunque, giuridica)
fin qui menzionati offrono un quadro d'insieme relativamente
coerente e non possono essere ragionevolmente disattesi in sede
di risposta ai quesiti de quibus,
il Comitato Nazionale per la
Bioetica,
con l'intento di superare per quanto possibile le divergenze
radicali espresse al suo interno al fine di corrispondere alle
aspettative del Ministro richiedente, formula le seguenti
risposte:
quanto al quesito sub a): si propende, allo stato, per
la negazione di un principio generale di liceità etica
della ricerca utilizzante embrioni umani anche soprannumerari che
ne determini la distruzione. La possibilità di riscontrare
un'area eccezionale di liceità etica limitata a ricerche
su embrioni soprannumerari dipenderà dalla verifica di una
serie di fattori non ancora compiutamente definiti - l'accertata
inadeguatezza dell'"obiettivo ottimale di 'riprogrammare' cellule
mature": una documentata concretezza della prospettiva di
applicazioni terapeutiche innovative di straordinaria importanza
da valutarsi caso per caso; l'individuazione di criteri di
accertamento della ragionevole impossibilità di impianto
dell'embrione - e dalla conseguente introduzione di una legge che
stabilisca preventivamente presupposti e condizioni tali da
giustificarne la legittimità costituzionale alla stregue
dell'imprescindibile bilanciamento tra il valore individuale
dell'embrione, anche soprannumerario, e il valore sociale della
tutela della salute come "interesse della collettività"
(art. 32 Cost.);
quanto al quesito sub b): si propende per una risposta
negativa, in quanto la delimitazione temporale prospettata appare
allo stesso tempo ingiustificatamente restrittiva e
arbitrariamente generalizzante. Ingiustificata risulta la
discriminazione tra condotte omogenee sotto il profilo di un
giudizio etico; eticamente illecita, per le ragioni esposte in
risposta al precedente quesito, sarebbe una "liberalizzazione"
delle ricerche afferenti a un periodo temporale definito, secondo
una logica "politica" arieggiante alla tecnica del condono;
quanto al quesito sub c): il verbo "produrre" getta una
luce di ambiguità sul quesito. Se, verosimilmente, si vuol
fare riferimento a una "produzione" che si distingue dalla
"ricerca" - alla quale si riferiscono in modo generale i
precedenti quesiti - la risposta sarebbe negativa, specie se la
produzione, non ulteriormente definita, dovesse estendersi a
iniziative onerose, andando così a urtare contro il
divieto di profitto sancito dall'art. 21 della Convenzione di
Oviedo, secondo cui, com'è noto, "il corpo umano e le sue
parti non possono essere, in quanto tali, fonte di profitto". Se,
invece, la "produzione" evocata dal quesito dovesse, meno
verosimilmente, essere intesa come mera modalità della
ricerca (in senso generale), allora il quesito diverrebbe
superfluo, dovendosi considerare ricompreso nei quesiti
precedenti.
7. Hanno espresso voto favorevole a questo testo i
seguenti membri del C.N.B.: Francesco Donato Busnelli, Isabella
Maria Coghi, Luigi De Carli, Simonetta Matone, Stefano
Racheli.