Mozione sul trattamento obbligatorio dei soggetti
condannati per reati di pedofilia
Approvato nella seduta plenaria del
17.01.2003
1. Riunito in seduta plenaria, il CNB ritiene proprio
dovere prendere posizione su di un passaggio della Rela-zione
sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2002, redatta dal
dott. Francesco Favara, procuratore generale della Repubblica
presso la Suprema Corte di Cassazione.
2. Nella sezione della relazione dedicata a I vari tipi
di criminalità: l'azione di contrasto e in particolare nel
§ dedicato ai Reati inerenti la sfera sessuale, il
procuratore scrive:
"Per quanto riguarda il fenomeno della pedofilia, va segnalato
che, allo stato attuale del-la legislazione, in assenza di
diagnosi di non imputabilità o di imputabilità
ridotta, non vi può essere alcun intervento coercitivo, a
sanzione espiata.
Sarebbe auspicabile uno sforzo di ulteriore elaborazione
normativa che prenda in consi-derazione l'ipotesi di un
trattamento obbligatorio successivo alla espiazione della pena,
modellato sullo schema della misura di sicurezza, per favorire
una terapia permanente delle persone con tendenze pedofiliache,
nel tentativo di conciliare il bisogno di mag-giore difesa
sociale che la collettività avverte con le esigenze di
equilibrio del sistema penale".
3. Simili affermazioni sono state non irragionevolmente
interpretate come un auspicio a introdurre nel nostro ordinamento
un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di chi si
fosse macchiato di reati connessi alla pedofilia, consistente
essenzialmente in una "castrazione chimica" (cfr. "Corriere della
Sera" del 14.1.2003, p. 2).
4. Il CNB ricorda la presa di posizione assunta nel
documento Il problema bioetico della sterilizzazione non
volontaria del 20.11.1998. In questo documento si legge:
"È opinione unanime del CNB che vadano ritenu-te illecite,
sia sul piano giuridico che su quello etico, le sterilizzazioni
forzate, indipendentemente dal sog-getto che ne deliberi
l'effettuazione (genitori o tutori, medici, giudici, Stato) o
dalle motivazioni (in partico-lare quelle di carattere
psicologico e sociale) che possono essere addotte per
giustificarle. Il CNB ritiene che non sia superabile in alcun
modo il principio chiaramente espresso nella Convezione per la
protezione dei diritti dell' uomo e la biomedicina, all'art. 2,
in cui si afferma che l'interesse e il bene dell'essere umano
de-vono prevalere sull'interesse della società o della
scienza" (p 8).
5. Di conseguenza, il CNB auspica che il legislatore
non segua gli auspici del Procuratore Favara e non pren-da in
considerazione l'ipotesi di introdurre nel nostro sistema un
trattamento sanitario obbligatorio e per-manente nei confronti
delle persone con tendenza pedofiliache: istanze bioetiche
fondamentali -che ci si stupisce il Procuratore non abbia
valutato con attenzione- inducono a ritenere che tale trattamento
(anche se fosse capace di estinguere le pulsioni pedofile nel
soggetto -il che è ben lungi dall'essere dimostrabile
scientificamente- ) acquisterebbe il carattere di una indebita
violenza, tanto più grave in quanto motivabile -nelle
parole del Procuratore- a partire da ragioni di difesa sociale e
di equilibrio del sistema penale e non da una attenta
considerazione del bene oggettivo delle persone umane che
verrebbero coattivamente sottoposte al trattamento.