MOZIONE SULLA CLONAZIONE UMANA A FINI
RIPRODUTTIVI
Approvato nella seduta plenaria del
17/01/2003
1. L' allarme destato nell'opinione pubblica mondiale,
negli ultimi giorni del 2002, dalla notizia della pretesa nascita
di una bambina clonata (e dalle correlate notizie di ulteriori
analoghe nascite, che dovrebbero seguire in tempi brevi) ha
indotto il CNB -anche su sollecitazione del Ministro della
Salute- a riunirsi in seduta plenaria per tornare ad esprimere,
indipendentemente dalla valutazione dell'attendibilità
delle predette notizie- una sintetica valutazione bioetica
esclusivamente a carico della clonazione umana a fini
riproduttivi (CUR).
2. Il CNB ricorda come l'illiceità della CUR sia
stata denunciata a livello internazionale numerose volte, e in
particolare:
a) dal Parlamento Europeo, da ultimo nella Risoluzione del 7
settembre 2000;
b) dall'art. 11 della Déclaration universelle sur le
génome humain dell'UNESCO, in cui si legge che "pratiche
contrarie alla dignità umana, come la clonazione a scopo
di riproduzione di esseri umani, non devono essere
permesse";
c) dall'art. 1 del Protocole additionel à la Convention
sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, portant
interdiction du clonage d'êtres humains, che vieta "ogni
intervento avente per scopo la creazione di un essere umano
geneticamente identico ad un altro essere umano, vivo o
morto";
d) dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, secondo cui "nell'ambito della medicina e della biologia
devono essere in particolare rispettati…il divieto della
clonazione riproduttiva degli esseri umani".
3. Il CNB ricorda di aver già unanimemente
auspicato la proibizione della CUR in diversi suoi documenti: nel
Parere sulle tecniche di procreazione assistita del 17 giugno
1994 (§ 2.1.), nel documento intitolato Identità e
statuto dell'embrione umano (§ 10), in quello intitolato La
clonazione, del 21 marzo 1997 (§ 5) e di aver infine
"ribadito l'illiceità dell'impiego della tecnica del
trapianto nucleare somatico a fini riproduttivi ("clonazione
riproduttiva")" nel Parere sull'impiego terapeutico delle cellule
staminali del 27 ottobre 2000 (§ 30).
4. Sono diverse le ragioni -alcune delle quali qui di
seguito ribadite in forma breve- che inducono a denunciare come
condannabile, sotto il profilo etico, la CUR:
a) come attentato all'unicità del soggetto umano
clonato. L'intenzionale attentato a talà comporta
l'alterazione di quella uguaglianza che è garantita
dall'assortimento genetico casuale nel momento del concepimento,
assortimento dal quale dipende l'origine temporale del destino
esclusivo cui ciascun essere umano ha diritto e che, ove non si
ponga come giuridicamente indisponibile, rende impossibile la
garanzia per ciascuno di un pari accesso alla comunità,
nella sua duplice dimensione dià moralà politica. Il CNB peraltro è consapevole
che la costituzione genetica della persona non ne esaurisce tutte
le dimensioni, che dipendono anche e in misura non valutabile da
dinamiche socio-ambientali, culturali e biografiche.
b) come forma estrema ed indebita di predeterminazione del
patrimonio genetico di un essere umano;
c) per la grave alterazione che la CUR opera a carico della
struttura triadica della generazione e della
complementarietà eterosessuale, nonché della
familiarità umana, in quanto costituisce una forma di
riproduzione umana che prescinde da un apporto biologico
genitoriale, cioè dal contributo genetico di due soggetti
di sesso diverso;
d) per l'assoluta assenza delle necessarie garanzie di
innocuità nei confronti del nascituro (e per la correlata,
alta prà di malformazioni a suo carico) che sono
da esigere in ogni pratica biomedica. Il CNB ricorda che à scientifiche e mediche internazionali si sono
espresse in senso contrario ad ogni tipo di sperimentazione della
clonazione riproduttiva sull'uomo, motivan
possibili, documentate nelle sperimentazioni su animali, al
momento difficilmente e parzialmente verificabili con
accertamenti eseguiti in gravidanza;
e) per il rischio che la CUR contribuisca alla ulteriore
commercializzazione della vita umana.
5. A tutte le motivazioni sopra esposte, che meritano
naturalmente di essere adeguatamente approfondite e meglio
giustificate, va riconosciuto un rilievo particolarmente forte,
anche se -come tutte le argomentazioni bioetiche- possiedono
valenze di diverso livello. I membri del CNB, Proff. Battaglia,
Caporale, Neri, Piazza e il Prof. Flamigni (che, assente
giustificato, ha confermato telefonicamente questa sua presa di
posizione) esprimono perplessità sulle argomentazioni
sopra elencate e tuttavia sottolineano la non eticità
della CUR fino a quando non venga definito un possibile
protocollo sperimentale praticabile e con percentuale di rischio
accettabile.
6. Con la riserva indicata nel punto precedente, il
CNB, per la gravità delle ragioni sopra riassunte, auspica
che si intervenga a livello nazionale e internazionale per
sanzionare in forma ferma ed inequivocabile qualsiasi pratica di
CUR e che il Governo Italiano provveda al più presto a
depositare lo strumento di ratifica della Convention sur les
Droits de l'Homme et la biomédecine e del succitato
protocollo addizionale.