Schema del Regolamento di attuazione della
legge Stanca
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Vista l'articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante
"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 agosto 2001, recante "Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al
Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca";
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1,
della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 2004
Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, nonché quelle di sviluppatori competenti
in materia di accessibilità e di produttori di hardware e
software;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) accessibilità: ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a) della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità
dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti
dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di
coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari;
b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b) della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le
soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla
persona disabile, superando o riducendo le condizioni di
svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi
informatici;
c) valutazione: processo con il quale si riscontra la
rispondenza dei servizi ai requisiti di
accessibilità;
d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con
strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
e) verifica soggettiva: valutazione articolata su più
livelli di qualità ed effettuata con l'intervento del
destinatario, anche disabile, dei servizi, sulla base di
considerazioni empiriche;
f) fruibilità: la caratteristica dei servizi di
rispondere a criteri di facilità e semplicità
d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente,
di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
g) valutatori: soggetti iscritti nell'apposito elenco e
qualificati a certificare le caratteristiche di
accessibilità dei servizi.
Art. 2
(Criteri e principi generali per l'accessibilità)
1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi
informatici che presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilità al contenuto del servizio da parte
dell'utente;
b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata
anche da:
1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra
l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e
informazioni siano sempre uniformi tra loro;
2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione
tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento
delle interfacce, nonché la possibilità di
veicolare l'informazione attraverso differenti canali
sensoriali;
3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente,
assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere
in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal
dispositivo utilizzato per l'accesso;
4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso
al servizio e all'informazione senza particolari disagi o vincoli
per l'utente;
c) rispetto, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 4 del
2004, delle linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle
raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità
dell'Unione europea, nonché nelle normative
internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi
forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali,
operanti nel settore, fra i quali l'International Organization
for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium
(W3C).
2. Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano
l'accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti
didattici e formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 4 del
2004.
Art. 3
(Valutazione dell'accessibilità)
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, le
metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità
dei siti Internet, nonché i programmi di valutazione
assistita utilizzabili a tale fine, sono stabiliti con decreto
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
2. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di
sé l'elenco dei valutatori, stabilendo le modalità
per la tenuta dell'elenco medesimo; all'elenco sono iscritte, a
richiesta, le persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui
al comma 3.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, le
persone giuridiche interessate devono essere in possesso di una
adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di
verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all'art. 1,
comma 1, rispettivamente lettere d) ed e); nell'ambito della
propria struttura organizzativa devono altresì prevedere
figure professionali esperte nelle suddette metodologie di
verifica, nonché idonee ad interagire con i soggetti
disabili.
4. Nella verifica dei requisiti di accessibilità dei
servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i
contratti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 della legge n. 4 del
2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il parere
non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al
comma 2.
Art. 4
(Modalità di richiesta della valutazione)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta
l'accessibilità dei siti o del materiale informatico
prodotto dai soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3
della legge n. 4 del 2004 (di seguito: soggetti privati),
avvalendosi a tal fine del Cnipa.
2. Ai fini della valutazione sull'accessibilità i
soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori iscritti
nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente
regolamento.
3. Il valutatore, effettuato il proprio intervento, in caso
positivo, rilascia l'attestato di accessibilità che ha
validità non superiore a 12 mesi.
4. I soggetti privati richiedono al Cnipa l'autorizzazione a
utilizzare il logo, allegando l'attestato di cui al comma 3;
l'utilizzo del logo è consentito per il solo periodo di
validità dell'attestato.
5. Le modalità con cui può essere richiesta la
valutazione e l'autorizzazione ad utilizzare il logo
nonché la determinazione degli importi previsti come
partecipazione del richiedente ai costi effettivamente sostenuti
per l'operazione, sono disciplinati dal Cnipa con proprio
provvedimento.
Art. 5
(Logo attestante il possesso del requisito di
accessibilità)
1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica
tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena
unito a tre figure stilizzate rispettivamente, da sinistra, di
colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo
schermo a braccia levate. Il diverso livello di qualità
raggiunto dal servizio è indicato da uno a tre asterischi
riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del
personal computer.
2. La corrispondenza tra gli asterischi ed il diverso livello di
qualità dei servizi nonché il modello del logo sono
riportati nel decreto di cui all'art. 11 della legge n. 4 del
2004.
Art. 6
(Modalità di verifica del permanere del requisito di
accessibilità)
1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel
caso del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma
4, i soggetti privati richiedono un aggiornamento della
valutazione dell'accessibilità ad uno dei valutatori
iscritti nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica,
rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente che ne
informa il Cnipa ai fini dell'eventuale aggiornamento del
logo.
Art. 7
(Controlli esercitabili sui soggetti privati)
1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa
comunicazione inviata al soggetto interessato, verifica il
mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei
servizi, anche avvalendosi di valutatori esterni, purché
gli stessi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o
certificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il
logo al livello di accessibilità riscontrata aggiornandone
la validità temporale.
Art. 8
(Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti di
cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
)
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4
del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi
forniti, provvedono autonomamente a valutare
l'accessibilità attraverso la sola verifica tecnica;
quest'ultima, in caso positivo e previa segnalazione al Cnipa,
consente l'utilizzo del logo non associato ad alcun asterisco, di
cui all'articolo 5 comma 1. I medesimi soggetti, che intendono
inserire nel logo gli asterischi di cui all'articolo 5, devono
seguire le modalità di richiesta di valutazione previste
per i soggetti privati di cui all'articolo 4.
Art. 9
(Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004)
1. Per l'attuazione della legge ogni amministrazione pubblica
nomina un dirigente responsabile che, in assenza di specifica
designazione, è individuato nel responsabile dei sistemi
informativi.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Cnipa,
effettua il monitoraggio dell'attuazione della legge, anche sotto
il profilo tecnico, coinvolgendo le associazioni di disabili
più rappresentative e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n.
4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi
del Cnipa, previa comunicazione inviata all'amministrazione
interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di
accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà
notizia dell'esito di tale verifica al dirigente responsabile.
Qualora siano state riscontrate anomalie, viene richiesta
all'amministrazione medesima la predisposizione del relativo
piano di adeguamento con l'indicazione delle attività e
dei tempi di realizzazione.
4. I risultati delle verifiche effettuate sono comunicati alla
Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle
categorie deboli o svantaggiate.
5. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base
degli esiti del monitoraggio, riferisce annualmente al
Parlamento.