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Il Ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio

   

DPCM 17 maggio 2004
Istituzione ruolo dirigenti PCM

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", così come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.108, recante la disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del citato regolamento ove si prescrive che per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il provvedimento di inquadramento in ruolo dei dirigenti è adottato dall'organo di vertice nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in fase di prima attuazione le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, e che una quota pari al dieci per cento dei medesimi posti di funzione è riservata al personale dirigenziale di prestito, fatta salva l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del dell'articolo 9-bis, comma 7, del citato decreto legislativo, l'inquadramento dei dirigenti nel ruolo della Presidenza è effettuato secondo le disposizioni del regolamento 23 aprile 2004, n. 108, fatto salvo quanto specificamente previsto, per il solo ruolo di cui al comma 1 del medesimo articolo 9-bis, dal predetto comma 7;

VISTO l'articolo 9-ter del citato decreto legislativo, che stabilisce l'inquadramento nel ruolo speciale tecnico-amministrativo della Protezione civile dei dirigenti di prima e di seconda fascia in servizio presso il relativo Dipartimento;

VISTO il proprio decreto 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione e l'organizzazione di Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la nota prot. n. 7694/04/RUD/P/CR in data 17 maggio 2004 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato i contingenti dei dirigenti di prima e di seconda fascia, già appartenenti al soppresso ruolo unico dei dirigenti dello Stato, da inquadrare nei ruoli dirigenziali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

CONSIDERATO che l'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 prevede l'inquadramento, nel ruolo ivi istituito, anche dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

RITENUTO pertanto di dover procedere, nella fase di prima attuazione disciplinata dall'articolo 4 del predetto regolamento di attuazione, all'inquadramento, anche in soprannumero, del personale dirigenziale nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel ruolo speciale tecnico-amministrativo della Protezione civile, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, tenendo conto dei posti di funzione vigenti in forza dei decreti di organizzazione dei Dipartimenti e degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri;


DECRETA


Art. 1
(Inquadramento nel ruolo della Presidenza del Consiglio)

1. Ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, i dirigenti di prima e di seconda fascia, indicati nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente decreto, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel ruolo istituito con il predetto articolo 9-bis e ordinati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo regolamento, secondo il criterio dell'anzianità maturata nella fascia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche.


Art. 2
(Inquadramento nel ruolo speciale della Protezione civile)

1. Ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, i dirigenti di prima e di seconda fascia, indicati nell'elenco di cui all'Allegato 2 del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo speciale tecnico-amministrativo istituito con il predetto articolo 9-ter, nell'ordine determinato sulla base dei criteri di anzianità stabiliti dall'articolo 2, comma 2, del citato regolamento.


Art. 3
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo secondo le vigenti disposizioni in materia.

Roma, 17 maggio 2004

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