DPCM 17 maggio 2004
Istituzione ruolo dirigenti PCM
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", così
come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n.
343;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio
di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";
VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2004, n.108, recante la disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei
dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio
2002, n. 145;
VISTO l'articolo 1, comma 6, del citato regolamento ove si
prescrive che per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per
le amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il provvedimento di inquadramento in ruolo
dei dirigenti è adottato dall'organo di vertice nel
rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in fase di
prima attuazione le dotazioni organiche del personale
dirigenziale della Presidenza sono determinate con riferimento ai
posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, e successive
modificazioni, e che una quota pari al dieci per cento dei
medesimi posti di funzione è riservata al personale
dirigenziale di prestito, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi del dell'articolo
9-bis, comma 7, del citato decreto legislativo, l'inquadramento
dei dirigenti nel ruolo della Presidenza è effettuato
secondo le disposizioni del regolamento 23 aprile 2004, n. 108,
fatto salvo quanto specificamente previsto, per il solo ruolo di
cui al comma 1 del medesimo articolo 9-bis, dal predetto comma
7;
VISTO l'articolo 9-ter del citato decreto legislativo, che
stabilisce l'inquadramento nel ruolo speciale
tecnico-amministrativo della Protezione civile dei dirigenti di
prima e di seconda fascia in servizio presso il relativo
Dipartimento;
VISTO il proprio decreto 23 luglio 2002, recante "Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente l'istituzione e l'organizzazione di Dipartimenti ed
Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTA la nota prot. n. 7694/04/RUD/P/CR in data 17 maggio 2004
con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha
comunicato i contingenti dei dirigenti di prima e di seconda
fascia, già appartenenti al soppresso ruolo unico dei
dirigenti dello Stato, da inquadrare nei ruoli dirigenziali di
cui agli articoli 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303;
CONSIDERATO che l'articolo 9-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 prevede l'inquadramento, nel ruolo ivi
istituito, anche dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, conferiti ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, in servizio presso la Presidenza alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150;
RITENUTO pertanto di dover procedere, nella fase di prima
attuazione disciplinata dall'articolo 4 del predetto regolamento
di attuazione, all'inquadramento, anche in soprannumero, del
personale dirigenziale nel ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri e nel ruolo speciale tecnico-amministrativo della
Protezione civile, fatto salvo il diritto di opzione previsto
dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145,
tenendo conto dei posti di funzione vigenti in forza dei decreti
di organizzazione dei Dipartimenti e degli Uffici della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
DECRETA
Art. 1
(Inquadramento nel ruolo della Presidenza del Consiglio)
1. Ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 4 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, i
dirigenti di prima e di seconda fascia, indicati nell'elenco di
cui all'Allegato 1 del presente decreto, sono inquadrati, anche
in soprannumero, nel ruolo istituito con il predetto articolo
9-bis e ordinati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo
regolamento, secondo il criterio dell'anzianità maturata
nella fascia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto per la
Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modifiche.
Art. 2
(Inquadramento nel ruolo speciale della Protezione civile)
1. Ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 4 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, i
dirigenti di prima e di seconda fascia, indicati nell'elenco di
cui all'Allegato 2 del presente decreto, sono inquadrati nel
ruolo speciale tecnico-amministrativo istituito con il predetto
articolo 9-ter, nell'ordine determinato sulla base dei criteri di
anzianità stabiliti dall'articolo 2, comma 2, del citato
regolamento.
Art. 3
(Pubblicazione)
1. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito
Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, e della
pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, secondo quanto prescritto
dall'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.
Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di
controllo secondo le vigenti disposizioni in materia.
Roma, 17 maggio 2004