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Ufficio Onorificenze e Araldica

   

OMRI - Ordine al Merito della Repubblica Italiana

D.P.R. 31 ottobre 1952
Approvazione dello Statuto dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1952, 277

È approvato lo Statuto dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", composto di numero ventidue articoli, che, visto e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, viene allegato al presente decreto.

Statuto dell'Ordine
"Al Merito della Repubblica Italiana"


Art. 1


L'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, che lo istituisce, è destinato a ricompensare benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.


Art. 2


Per benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività indicate nell'articolo precedente e per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti dal primo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.
Il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio.


Art. 3


Le onorificenze corrispondenti alle classi dell'"Ordine al Merito della Repubblica Italiana" sono stabilite nei seguenti gradi:
Cavaliere,
Ufficiale,
Commendatore,
Grande Ufficiale,
Cavaliere di Gran Croce.
La distinzione di Gran Cordone dell'Ordine viene conferita ai Cavalieri di Gran Croce per premiare altissime benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri.


Art. 4


Fatta eccezione dei casi previsti nel precedente art. 2, a nessuno può essere per la prima volta conferita onorificenza di grado superiore a quello di Cavaliere.
Per le promozioni nei vari gradi è richiesta la permanenza di tre anni nel grado inferiore.
Per i primi sei anni è consentito di derogare a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo.


Art. 5


Per benemerenze particolari, per le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di promuovere singole proposte, è ammessa deroga alle disposizioni dei primi due comma dell'articolo precedente.


Art. 6


I nominativi degli insigniti sono registrati nell'albo dell'Ordine, suddiviso nelle classi di cui è composto l'Ordine stesso. Nell'albo sono indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l'onorificenza.
Agli insigniti viene rilasciato il diploma di conferimento di onorificenza con l'indicazione del numero di registrazione nell'albo dell'Ordine.
Dopo tale formalità gli insigniti hanno diritto di fregiarsi con le insegne corrispondenti al grado ricevuto.


Art. 7


Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, ed il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana.
Soltanto le concessioni previste dall'art. 2 delle norme di attuazione, quelle concesse in occasione della cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri, possono avvenire in qualunque data.


Art. 8


Il Consiglio dell'Ordine elegge la Giunta, esprime il parere sulle modificazioni dello Statuto, sul numero massimo delle onorificenze che potranno annualmente essere conferite, sulle proposte di revoca delle onorificenze e sulle questioni di massima proposte dalla Giunta o dal Presidente del Consiglio.


Art. 9


Il Consiglio è convocato dal Cancelliere con avviso diramato almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione.
L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno della seduta.
Il Consiglio può essere convocato anche su istanza di un numero di Consiglieri non inferiore a cinque.


Art. 10


Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Cancelliere e sono valide con l'intervento della metà dei Consiglieri oltre il Cancelliere. Nel caso che non venga raggiunto il numero legale le deliberazioni saranno valide in seconda convocazione, che non potrà essere indetta prima di cinque giorni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 11


La Giunta esprime il parere sulle designazioni di onorificenze presentate da parte dei Ministri e trasmesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e riferisce al Consiglio dell'Ordine sulle proposte di revoca e sulle questioni di massima.


Art. 12


Per l'elezione della Giunta è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.


Art. 13


I membri della Giunta restano in carica un anno e possono essere riconfermati.


Art. 14


Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento di tre membri compreso il Cancelliere.


Art. 15


Il Cancelliere nomina un relatore per gli affari sui quali la Giunta è chiamata a pronunziarsi.
Sulle proposte di onorificenze il relatore riferisce per iscritto.

Art. 16


Le proposte, sulle quali sia stato espresso parere contrario dalla Giunta, non possono essere riprese in esame se non siano trascorsi almeno due anni dalla data della prima pronuncia del parere stesso e purché la persona proposta per l'onorificenza abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza.


Art. 17


La Giunta verifica se le proposte di onorificenze sono conformi alle leggi ed ai regolamenti, esprime il giudizio sulle singole proposte e riferisce al Consiglio sulle questioni di massima.
Può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri nuovi elementi di giudizio.


Art. 18


Il Cancelliere dell'Ordine cura la tenuta dell'albo degli insigniti "Al Merito della Repubblica Italiana", suddiviso in classi, sottoscrive i diplomi di concessione, provvede alla comunicazione del conferimento delle onorificenze agli interessati, alla registrazione dei decreti di concessione e revoca, nonché alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale.
Nell'albo sono indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l'onorificenza e sul diploma viene riportato il numero dell'albo assegnato al decorato.


Art. 19


Il Cancelliere dell'Ordine, quando rilevi nei decreti di conferimento di onorificenze irregolarità, inesattezze o comunque ritenga di dover formulare osservazioni, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di rettifica.
In tal caso sospende la registrazione sull'albo ed il rilascio del diploma nonché la comunicazione all'interessato.


Art. 20


Il Cancelliere non può rilasciare, su richiesta dei decorati, duplicati di diplomi smarriti, ma solo attestazioni che dichiarino le risultanze dell'albo.


Art. 21

Sulle proposte di revoca delle onorificenze la Giunta riferisce con motivata relazione al Consiglio e può chiedere chiarimenti e nuovi accertamenti al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio esprime il proprio avviso sulle proposte di revoca ed il parere è trasmesso dal Cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 22


Il decreto di revoca, controfirmato dal Presidente del Consiglio, sarà notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario con l'intimazione di cessare di far uso della distinzione e di fregiarsi della relativa insegna, con diffida che, in caso di contravvenzione, incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali.
La notifica viene effettuata a cura del Cancelliere dell'Ordine il quale provvederà anche alla cancellazione del nominativo dall'albo dei decorati ed a dare notizia nella Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca.

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