OMRI - Ordine al Merito della Repubblica Italiana
D.P.R. 31 ottobre 1952
Approvazione dello Statuto dell'Ordine "Al Merito
della Repubblica Italiana".
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1952,
277
È approvato lo Statuto dell'Ordine "Al Merito
della Repubblica Italiana", composto di numero ventidue
articoli, che, visto e firmato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, viene allegato al presente decreto.
Statuto dell'Ordine
"Al Merito della Repubblica Italiana"
Art. 1
L'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana",
secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951, n.
178, che lo istituisce, è destinato a ricompensare
benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel
disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte
ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché
per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e
militari.
Art. 2
Per benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività
indicate nell'articolo precedente e per ragioni di cortesia
internazionale il Presidente della Repubblica può
conferire onorificenze all'infuori della proposta e del
parere richiesti dal primo comma dell'art. 4 della legge
3 marzo 1951, n. 178.
Il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente
del Consiglio.
Art. 3
Le onorificenze corrispondenti alle classi dell'"Ordine
al Merito della Repubblica Italiana" sono stabilite
nei seguenti gradi:
Cavaliere,
Ufficiale,
Commendatore,
Grande Ufficiale,
Cavaliere di Gran Croce.
La distinzione di Gran Cordone dell'Ordine viene conferita
ai Cavalieri di Gran Croce per premiare altissime benemerenze
di uomini eminenti, italiani e stranieri.
Art. 4
Fatta eccezione dei casi previsti nel precedente art.
2, a nessuno può essere per la prima volta conferita
onorificenza di grado superiore a quello di Cavaliere.
Per le promozioni nei vari gradi è richiesta la
permanenza di tre anni nel grado inferiore.
Per i primi sei anni è consentito di derogare a
quanto stabilito nel primo comma del presente articolo.
Art. 5
Per benemerenze particolari, per le quali il Presidente
del Consiglio dei Ministri ritenga di promuovere singole
proposte, è ammessa deroga alle disposizioni dei
primi due comma dell'articolo precedente.
Art. 6
I nominativi degli insigniti sono registrati nell'albo
dell'Ordine, suddiviso nelle classi di cui è composto
l'Ordine stesso. Nell'albo sono indicate succintamente
le benemerenze per le quali è stata concessa l'onorificenza.
Agli insigniti viene rilasciato il diploma di conferimento
di onorificenza con l'indicazione del numero di registrazione
nell'albo dell'Ordine.
Dopo tale formalità gli insigniti hanno diritto
di fregiarsi con le insegne corrispondenti al grado ricevuto.
Art. 7
Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno,
ricorrenza della fondazione della Repubblica, ed il 27
dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione
della Repubblica Italiana.
Soltanto le concessioni previste dall'art. 2 delle norme
di attuazione, quelle concesse in occasione della cessazione
dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate
a stranieri, possono avvenire in qualunque data.
Art. 8
Il Consiglio dell'Ordine elegge la Giunta, esprime il
parere sulle modificazioni dello Statuto, sul numero massimo
delle onorificenze che potranno annualmente essere conferite,
sulle proposte di revoca delle onorificenze e sulle questioni
di massima proposte dalla Giunta o dal Presidente del
Consiglio.
Art. 9
Il Consiglio è convocato dal Cancelliere con avviso
diramato almeno otto giorni prima di quello stabilito
per la riunione.
L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno della
seduta.
Il Consiglio può essere convocato anche su istanza
di un numero di Consiglieri non inferiore a cinque.
Art. 10
Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Cancelliere
e sono valide con l'intervento della metà dei Consiglieri
oltre il Cancelliere. Nel caso che non venga raggiunto
il numero legale le deliberazioni saranno valide in seconda
convocazione, che non potrà essere indetta prima
di cinque giorni, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 11
La Giunta esprime il parere sulle designazioni di onorificenze
presentate da parte dei Ministri e trasmesse dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, e riferisce al Consiglio dell'Ordine
sulle proposte di revoca e sulle questioni di massima.
Art. 12
Per l'elezione della Giunta è necessario, sia in
prima che in seconda convocazione, la maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio.
Art. 13
I membri della Giunta restano in carica un anno e possono
essere riconfermati.
Art. 14
Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento
di tre membri compreso il Cancelliere.
Art. 15
Il Cancelliere nomina un relatore per gli affari sui quali
la Giunta è chiamata a pronunziarsi.
Sulle proposte di onorificenze il relatore riferisce per
iscritto.
Art. 16
Le proposte, sulle quali sia stato espresso parere contrario
dalla Giunta, non possono essere riprese in esame se non
siano trascorsi almeno due anni dalla data della prima
pronuncia del parere stesso e purché la persona
proposta per l'onorificenza abbia acquistato nuovi titoli
di benemerenza.
Art. 17
La Giunta verifica se le proposte di onorificenze sono
conformi alle leggi ed ai regolamenti, esprime il giudizio
sulle singole proposte e riferisce al Consiglio sulle
questioni di massima.
Può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri
nuovi elementi di giudizio.
Art. 18
Il Cancelliere dell'Ordine cura la tenuta dell'albo degli
insigniti "Al Merito della Repubblica Italiana",
suddiviso in classi, sottoscrive i diplomi di concessione,
provvede alla comunicazione del conferimento delle onorificenze
agli interessati, alla registrazione dei decreti di concessione
e revoca, nonché alla pubblicazione dei medesimi
nella Gazzetta Ufficiale.
Nell'albo sono indicate succintamente le benemerenze per
le quali è stata concessa l'onorificenza e sul
diploma viene riportato il numero dell'albo assegnato
al decorato.
Art. 19
Il Cancelliere dell'Ordine, quando rilevi nei decreti
di conferimento di onorificenze irregolarità, inesattezze
o comunque ritenga di dover formulare osservazioni, riferisce
al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti
di rettifica.
In tal caso sospende la registrazione sull'albo ed il
rilascio del diploma nonché la comunicazione all'interessato.
Art. 20
Il Cancelliere non può rilasciare, su richiesta
dei decorati, duplicati di diplomi smarriti, ma solo attestazioni
che dichiarino le risultanze dell'albo.
Art. 21
Sulle proposte di revoca delle onorificenze la Giunta
riferisce con motivata relazione al Consiglio e può
chiedere chiarimenti e nuovi accertamenti al Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio esprime il proprio avviso sulle proposte
di revoca ed il parere è trasmesso dal Cancelliere
al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 22
Il decreto di revoca, controfirmato dal Presidente del
Consiglio, sarà notificato all'interessato a mezzo
di ufficiale giudiziario con l'intimazione di cessare
di far uso della distinzione e di fregiarsi della relativa
insegna, con diffida che, in caso di contravvenzione,
incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali.
La notifica viene effettuata a cura del Cancelliere dell'Ordine
il quale provvederà anche alla cancellazione del
nominativo dall'albo dei decorati ed a dare notizia nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca.