Emblema della Repubblica
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Ufficio del cerimoniale di Stato e per le Onorificenze

   

Concessione delle Onorificenze

La concessione delle onorificenze ha luogo ordinariamente il 2 giugno (proclamazione della Repubblica Italiana) e il 27 dicembre (promulgazione della Costituzione Italiana).

Soltanto le concessioni disposte direttamente dal Presidente della Repubblica ai sensi dall'articolo 2, quelle concesse a stranieri e quelle concesse a dipendenti pubblici che cessano dal servizio ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello Statuto dell' Ordine, possono avvenire in qualunque data.

Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Cancelliere dell'Ordine le proposte cui intende dar corso, perché sia sentita la Giunta dell'Ordine ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 3 marzo 1951, n. 178. I decreti del Capo dello Stato concessori delle onorificenze, controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono inviati al Cancelliere dell'Ordine per la registrazione nell'albo.

Gli insigniti possono far uso del titolo e della decorazione soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione.

 

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