Capo
I
Gli Organi
del Governo
Art. 1
Gli Organi
del Governo - formula di giuramento
1. Il Governo della Repubblica e composto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio
dei Ministri è da lui controfirmato, insieme
ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente
Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica con la seguente
formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica,
di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e
di esercitare le mie funzioni nellinteresse esclusivo
della Nazione".
Art. 2
Attribuzioni
del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio dei Ministri determina la politica
generale del Governo e, ai fini dellattuazione
di essa, lindirizzo generale dellazione
amministrativa; delibera altresì su ogni questione
relativa allindirizzo politico fissato dal rapporto
fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione
tra i Ministri.
2. Il Consiglio dei Ministri esprime lassenso
alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri
di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio
dei Ministri:
a) le dichiarazioni relative allindirizzo politico,
agli impegni programmatici ed alle questioni su cui
il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei
disegni di legge già presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti
da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dellattività
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle
disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli
atti di sua competenza previsti dallarticolo
127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali
in ordine alle leggi regionali e delle province autonome
di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli
statuti speciali per la regione siciliana e per la
regione Valle dAosta;
e) le direttive da impartire tramite il commissario
del Governo per lesercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il Ministro competente formula
per disporre il compimento degli atti in sostituzione
della amministrazione regionale, in caso di persistente
inattività degli organi nellesercizio
delle funzioni delegate, qualora tali attività
comportino adempimenti da svolgersi entro i termini
perentori previsti dalla legge o risultanti dalla
natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione
o di resistere nei confronti degli altri poteri dello
Stato, delle regioni e delle province autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale
e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi
internazionali, comunque denominati, di natura politica
o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e
la Chiesa cattolica di cui allarticolo 7 della
Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dallarticolo
8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente
della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato,
se il Ministro competente non intende conformarsi
a tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte
dei Conti ai sensi dellarticolo 25 del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli
regionali;
p) le determinazioni concernenti lannullamento
straordinario, a tutela dellunità dellordinamento,
degli atti amministrativi illegittimi, previo parere
del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento
di atti amministrativi delle regioni e delle province
autonome, anche della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta
o il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga
opportuna la deliberazione consiliare.
Art. 3
Nomine alla
presidenza di enti, istituti o aziende di competenza
dellamministrazione statale
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende
di carattere nazionale, di competenza dellamministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli
enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto
del Presidente della Repubblica emanato su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del
Ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine allacquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 4
Convocazione,
sedute e regolamento interno del Consiglio dei Ministri
1. Il Consiglio dei Ministri è convocato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa
lordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, designato nel decreto di nomina,
e il segretario del Consiglio ed esercita le relative
funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione
del registro delle deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti
necessari per liscrizione delle proposte di iniziativa
legislativa e di quelle relative allattività
normativa del Governo allordine del giorno del
Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dellordine
del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti
alle riunioni del Consiglio dei Ministri; i modi di
verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni
adottate; le modalità di informazione sui lavori
del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri
e emanato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, ed e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5
Attribuzioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome
del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo
e ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma terzo dellarticolo 2 e
pone, direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente
delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per
la presentazione alle Camere e, per lemanazione,
i testi dei decreti aventi valore o forza di legge,
dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati
dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonché ogni atto per il quale è intervenuta
deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti
che hanno valore o forza di legge e, insieme con il
Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla
legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa
governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente
delegato, esercita le facoltà del Governo di
cui allarticolo 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11
marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei Ministri, e ne da comunicazione
alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale,
illustrando le linee seguite nelle determinazioni
relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale. Segnala altresì, anche
su proposta dei Ministri competenti, i settori della
legislazione nei quali, in relazione alle questioni
di legittimità costituzionale pendenti, sia
utile valutare lopportunità di iniziative
legislative del Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dellarticolo 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse
alla propria responsabilità di direzione della
politica generale del Governo;
b) coordina e promuove lattività dei
Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica
generale del Governo;
c) può sospendere ladozione di atti
da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni
politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio
dei Ministri nella riunione immediatamente successiva;
d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilità ministeriale,
possano impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare limparzialità,
il buon andamento e lefficienza degli uffici
pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza può richiedere al
Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove lazione dei Ministri per assicurare
che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro
attività secondo gli obiettivi indicati dalle
leggi che ne definiscono lautonomia e in coerenza
con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi
del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
in materia di servizi di sicurezza e di segreto di
Stato;
h) può disporre, con proprio decreto, listituzione
di particolari Comitati di Ministri, con il compito
di esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dellattività
del Governo e su problemi di rilevante importanza
da sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla
pubblica amministrazione;
i) può disporre la costituzione di gruppi
di studio e di lavoro composti in modo da assicurare
la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate
ed eventualmente di esperti anche non appartenenti
alla pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente
o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina lazione del Governo
relativa alle politiche comunitarie e assicura la
coerenza e la tempestività dellazione
di Governo e della pubblica amministrazione nellattuazione
delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente
alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte
di giustizia delle Comunità europee; cura la
tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti
normativi in corso nelle comunità europee,
informando il Parlamento delle iniziative e posizioni
assunte dal Governo nelle specifiche materie;
b) promuove e coordina lazione del Governo
per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
allattività dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita
le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
Art. 6
Consiglio di
Gabinetto, Comitati di Ministri e Comitati interministeriali
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello
svolgimento delle funzioni previste dallarticolo
95, primo comma, della Costituzione, può essere
coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio
di Gabinetto, ed e composto dai Ministri da lui
designati, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può
invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto
altri Ministri in ragione della loro competenza.
3. I Comitati di Ministri e quelli interministeriali
istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare
al Presidente del Consiglio dei Ministri lordine
del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri può deferire singole questioni al
Consiglio dei Ministri, perché stabilisca le
direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nellambito
delle norme vigenti.
Art. 7
Delega per
il riordinamento dei Comitati di Ministri e dei Comitati
interministeriali
1. Il Governo e delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese
a ridurre e riordinare i Comitati di Ministri, compresi
quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali
previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, anche
in relazione alle norme, agli strumenti e dalle procedure
disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni
di competenze;
b) coordinamento delle attività inerenti a
settori omogenei di competenza anche se ripartiti
fra più Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma primo sono
emanati previo parere delle Commissioni permanenti
delle Camere competenti per materia. Il Governo procede
comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora
tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si
provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire
procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla
fissazione dellordine del giorno, al numero legale,
alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività
dei Comitati.
Art.
8
Vicepresidenti
del Consiglio dei Ministri
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può
proporre al Consiglio dei Ministri lattribuzione
ad uno o più Ministri delle funzioni di vicepresidente
del Consiglio dei Ministri. Ricorrendo questa ipotesi,
in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente
del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta al vicepresidente
o, qualora siano nominati più vicepresidenti,
al vicepresidente più anziano secondo letà.
2. Quando non sia stato nominato il vice Presidente
del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma
primo spetta, in assenza di diversa disposizione da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al
ministro più anziano secondo letà.
Art. 9
Ministri senza
portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi
di reggenza ad interim
1. Allatto della costituzione del Governo, il
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, può nominare, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza
portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il
Consiglio dei Ministri, con provvedimento da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale.
2.Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici
ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga
nominato ai sensi del comma primo, tali compiti si intendono
attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri
che può delegarli ad altro Ministro.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio dei Ministri, può conferire ai Ministri,
con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta
Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo
determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, può conferire
al Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro
lincarico di reggere ad interim un dicastero,
con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 10
Sottosegretari
di Stato
1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare,
sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di
Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente
del Consiglio dei Ministri con la formula di cui allarticolo
1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro
ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere
e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione
in conformità alle direttive del Ministro e rispondere
ad interrogazioni ed interpellanze.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario
del Consiglio dei Ministri, possono essere nominati
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri altri
sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti
e servizi. la legge sullorganizzazione dei Ministeri
determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari.
Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri.
Art. 11
Commissari
straordinari del Governo
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati
in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal
Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari
e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra
amministrazioni statali, può procedersi alla
nomina di Commissari straordinari del Governo, ferme
restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per
legge.
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. lincarico è conferito per il
tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga
o revoca. Del conferimento dellincarico è
data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale.
3. sullattività del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio
dei Ministri o un Ministro da lui delegato.
Capo II
RAPPORTI TRA
LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
Art. 12
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome
1. E istituita, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione
e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica
generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza
regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla
politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale,
alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed
in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti
delle regioni e delle province autonome. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo
delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è attribuito, ad altro Ministro.
La Conferenza è composta dai presidenti delle
regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri invita alle riunioni della conferenza i
Ministri interessati agli argomenti iscritti allordine
del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni
dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
con decreto del Presidente del consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma terzo deve prevedere
linclusione nel contingente della segreteria di
personale delle regioni o delle province autonome, il
cui trattamento economico resta a carico delle regioni
o delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dellattività
normativa che interessa direttamente le regioni e
sulla determinazione degli obiettivi di programmazione
economica nazionale e della politica finanziaria e
di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste
in base al comma settimo del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi allesercizio
delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento
inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le
province autonome e gli enti infraregionali, nonché
sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione
ed attuazione degli atti comunitari che riguardano
le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente
del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire
il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere della Commissione parlamentare
per le questioni regionali che deve esprimerlo entro
sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore
di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed
alla eventuale soppressione degli altri organismi a
composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi
che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire
alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con
esclusione di quelle che operano sulla base di competenze
tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri
nelle questioni di carattere generale per le quali debbano
anche essere sentite tutte le regioni e province autonome,
determinando le modalità per lacquisizione
di tali pareri, per la cui formazione possono votare
solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.
Art. 13
Commissario
del Governo
1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare
i compiti di cui allarticolo 127 della Costituzione
e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformità
alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei
Ministri:
sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle
funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati
dello Stato per assicurare a livello regionale lunita
di indirizzo e ladeguatezza dellazione amministrativa,
convocando per il coordinamento, anche su richiesta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o di singoli
Ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici
decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle
ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione.
E informato, a tal fine, dalle amministrazioni
centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni
da esse impartite. Nulla è innovato rispetto
alle competenze di cui allarticolo 13 della legge
1 aprile 1981, n. 121;
coordina, dintesa con il Presidente della regione,
secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative
esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione,
ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione
e del conseguimento degli obiettivi della programmazione
e promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari
delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche
che sono presiedute dal presidente della regione;
c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento
delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo
il tramite per lesecuzione dellobbligo
di reciproca informazione nei rapporti con le autorità
regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione
della "relazione annuale sullo stato della pubblica
amministrazione"; agisce dintesa con listituto
centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi
uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei
dati di rilevanza statistica;
d) segnala al governo la mancata adozione, da parte
delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto
dallarticolo 2 della legge 22 luglio 1975, n.
382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio dei Ministri, al compimento dei relativi
atti sostitutivi;
e) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri
iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione,
anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo
e coordinamento e ladozione di direttive per
le attività delegate;
f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio
dei Ministri sulla propria attività, con particolare
riguardo allattuazione coordinata dei programmi
statali e regionali, anche in funzione delle verifiche
periodiche da compiere in seno alla conferenza.
2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto
Adige e per le province di Trento e Bolzano nonché
per la regione Sardegna si applicano le norme del presente
articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione.
3. Per la regione siciliana e per la regione Valle
dAosta il coordinamento dei programmi degli interventi
statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto
dagli statuti speciali, viene disciplinato dalle norme
di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme
di intesa. Per la regione autonoma della Valle dAosta
restano ferme le disposizioni contenute nel decreto
legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
4. Il commissario del Governo nella regione è
nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi,
gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato
con qualifica non inferiore a dirigente generale, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali, e con il Ministro
dellinterno previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o
di impedimento, é sostituito nelle sue funzioni
dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per
gli effetti di cui allarticolo 41, secondo comma,
lettera a),della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
6. Il commissario del Governo nella regione dipende
funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
La funzione di commissario del Governo, salvo che per
i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo
restando quanto disposto dal precedente comma sesto,
è incompatibile con qualsiasi altra attività
od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni
dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento
fuori ruolo per la durata dellincarico.
8. Al commissario del Governo spetta per la durata
dellincarico un trattamento economico non inferiore
a quello del dirigente generale di livello b.
Capo III
Potestà
normativa del governo
Art. 14
Decreti legislativi
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dellarticolo 76 della Costituzione sono emanati
dal Presidente della Repubblica con la denominazione
di "decreto legislativo" e con lindicazione,
nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione
del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti
del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. lemanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione;
il testo del decreto legislativo adottato dal governo
è trasmesso al Presidente della Repubblica, per
la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità
di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina,
il Governo può esercitarla mediante più
atti successivi per uno o più degli oggetti predetti.
In relazione al termine finale stabilito alla legge
di delegazione, il Governo informa periodicamente le
Camere sui criteri che segue nellorganizzazione
dellesercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per lesercizio
della delega ecceda i due anni, il Governo è
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi
dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle
commissioni permanenti delle due Camere competenti per
materia entro sessanta giorni, indicando specificamente
le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti
alle direttive della legge di delegazione. Il Governo,
nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
i testi alle commissioni per il parere definitivo che
deve essere espresso entro trenta giorni.
Art. 15
Decreti-legge
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria
adottati ai sensi dellarticolo 77 della Costituzione
sono presentati per lemanazione al Presidente
della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge"
e con lindicazione, nel preambolo, delle circostanze
straordinarie di necessita e di urgenza che ne
giustificano ladozione, nonché dellavvenuta
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dellarticolo
76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nellarticolo
72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei
quali sia stata negata la conversione in legge con
il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti;
e) ripristinare lefficacia di disposizioni
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale
per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione
e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo
e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge e pubblicato, senza ulteriori
adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente
dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola
di presentazione al Parlamento per la conversione in
legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge
in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
a quello della pubblicazione della legge di conversione,
salvo che questultima non disponga diversamente.
Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto
di conversione o della conversione parziale, purché
definitiva, nonché della mancata conversione
per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16
Atti aventi
valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze
finanziarie
1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti i decreti del Presidente della
Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio
dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della
Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere,
anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero
dalla conversione in legge di un decreto legge o dalla
emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo
su delegazione delle Camere.
Art. 17
Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) lesecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) lattuazione e lintegrazione delle
leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) lorganizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
e) lorganizzazione del lavoro ed i rapporti
di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica,
autorizzando lesercizio della potestà
regolamentare del governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono labrogazione
delle norme vigenti, con effetto dallentrata in
vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
o di autorità sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. lorganizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente dintesa con il Presidente del Consiglio
dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti
e con losservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dellorgano di direzione politica e di raccordo
tra questo e lamministrazione;
b} individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali
e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni
funzionali;
e) previsione di strumenti di verifica periodica
dellorganizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle
unità dirigenziali nellambito degli uffici
dirigenziali generali.
Art. 18
Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente
del Consiglio dei Ministri sono organizzati nel Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Fanno comunque parte del Segretariato lufficio
centrale per il coordinamento delliniziativa legislativa
e dellattività normativa del governo, lufficio
per il coordinamento amministrativo, nonché gli
uffici del consigliere diplomatico, del consigliere
militare, del capo dellufficio stampa del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del cerimoniale.
2. Al Segretariato è preposto un segretario
generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato,
i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori
universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica
amministrazione. Il trattamento economico del segretario
generale è fissato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
può, con proprio decreto, nominare altresì
il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie.
Con la medesima procedura può essere disposta
la revoca del decreto di nomina del segretario generale
e del vicesegretario generale.
3. I decreti di nomina del segretario generale, del
vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e
degli uffici di cui allarticolo 21 cessano di
avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo
Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale
ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui allarticolo
21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati
fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza.
4. La funzione di capo dellufficio stampa può
essere affidata ad un elemento estraneo allamministrazione,
il cui trattamento economico è determinato in
conformità a quello dei dirigenti generali dello
Stato.
5. Il segretario generale dipende dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza,
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza, segretario
del Consiglio dei Ministri.
Art. 19
Compiti del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri assicura il supporto allespletamento
dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità
di un Ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
le seguenti funzioni:
a) predisporre la base conoscitiva e progettuale
per laggiornamento del programma di Governo;
b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di
attuazione del programma di Governo, anche mediante
il sistema informativo e di documentazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in collegamento con i corrispondenti
sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici
ed avvalendosi della attività dellISTAT;
c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti
necessari alla formulazione ed al coordinamento delle
iniziative legislative, nonché allattuazione
della politica istituzionale del Governo;
d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni
legislative e regolamentari in vigore anche alfine
del coordinamento delle disposizioni medesime;
e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri egli
organi dello Stato nonché predisporre gli elementi
di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;
f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione
delle questioni interessanti la competenza di più
Ministeri e per assicurare allazione amministrativa
unità di indirizzo;
g) curare la raccolta comparativa dei dati sullandamento
della spesa, della finanza pubblica e delleconomia
nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza
economico-finanziaria dellattività di
Governo, avvalendosi dellISTAT nonché
dei sistemi informativi e dellapporto di ricerca
delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;
h) predisporre gli adempimenti per lintervento
del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari
e per la proposizione nelle sedi competenti delle
priorità governative; assicurare una costante
e tempestiva informazione sui lavori parlamentari
anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti
del Governo; provvedere agli adempimenti necessari
per lassegnazione dei disegni di legge alle
due Camere, vigilando affinché il loro esame
si armonizzi con la graduale attuazione del programma
governativo; curare gli adempimenti inerenti alla
presentazione di emendamenti ai progetti di legge
allesame del Parlamento, nonché gli adempimenti
concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo
quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;
i) assistere, anche attraverso attività di
studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio
dei Ministri nella sua attività per le relazioni
internazionali che intrattiene e, in generale, negli
atti di politica estera;
l) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri
nella sua attività per le relazioni con gli
organismi che provvedono alla difesa nazionale;
m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
n) curare lo studio e lelaborazione delle modifiche
necessarie a conformare la legislazione al fine della
uguaglianza tra i sessi e di assistere il Presidente
del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento
delle amministrazioni competenti nellattuazione
dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo
fine;
o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi
di applicazione della normativa comunitaria, nonché
la raccolta di dati e informazioni ed il compimento
di analisi sulle implicazioni per lItalia delle
politiche comunitarie;
p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
allesame delle leggi regionali ai fini dellarticolo
127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione
statale e regionale; allattività dei
commissari del Governo nelle regioni; ai problemi
delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;
q) mantenere i contatti con gli organi di informazione
attraverso il capo dellufficio stampa del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
r) svolgere le attività di competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti alla
gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, della Corte dei
conti, dellAvvocatura dello Stato, nonché
degli altri organi ed enti che alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri fanno capo;
s) curare le attività preliminari e successive
alle deliberazioni del comitato per la liquidazione
delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro
organo collegiale operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri per disposizione di legge o
di regolamento;
t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere
i contatti con lavvocatura dello Stato;
u) curare le questioni concernenti il personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché
il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;
v) fornire lassistenza tecnica per lo svolgimento
delle funzioni di cui allarticolo 27 della legge
29 marzo1983, n. 93, allarticolo 3 della legge
1 marzo 1986, n. 64, nonché di quelle attinenti
la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti
di cui agli articoli 21 e 26;
z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari
a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative
e le strutture che concorrono allattuazione
del servizio nazionale della protezione civile fino
allentrata in vigore della legge istitutiva
del servizio stesso;
aa) curare ogni altro adempimento necessario per
lesercizio delle attribuzioni del Presidente
del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri
e dei ministri senza portafoglio;
bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione
degli immobili di pertinenza o comunque in uso per
le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli
uffici affidati alla responsabilità dei Ministri
senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi
anche delle amministrazioni competenti;
cc) sovraintendere allo svolgimento delle funzioni
del dipartimento dellinformazione e delleditoria,
di cui al successivo articolo 26.
Art. 20
Ufficio di
segreteria del Consiglio dei Ministri
1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
lufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il
sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
2. lufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
assicura la documentazione e lassistenza necessarie
per il Presidente ed i Ministri in consiglio; coadiuva
il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, curando gli adempimenti preparatori dei
lavori del Consiglio, nonché quelli di esecuzione
delle deliberazioni del consiglio stesso.
Art. 21
Uffici e dipartimenti
1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dellarticolo
19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio
decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati
a norma dellarticolo 22 .
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dellarticolo
19, è istituita una apposita commissione. La
composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti
per legge.
3.Per gli altri adempimenti di cui allarticolo
19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri
decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi
di una pluralità di uffici cui siano affidate
funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione
omogenea.
4.Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei
Ministri, dintesa con il Ministro per gli affari
regionali e con il Ministro dellinterno, provvede
altresì a determinare lorganizzazione degli
uffici dei commissari del governo nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di
Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri dintesa
con il Ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità
di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento
e nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un
Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento
dipende dal segretario generale della Presidenza.
Art. 22
Comitato di
esperti per il programma di Governo
1. Il Segretariato generale e assistito per lo
svolgimento delle sue funzioni dal comitato degli esperti
per il programma di Governo, di cui allarticolo
21, comma primo, che dipende direttamente dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Art. 23
Ufficio centrale
per il coordinamento delliniziativa legislativa
e
dellattività normativa del governo
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e
istituito nellambito del Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri lufficio
centrale per il coordinamento delliniziativa legislativa
e dellattività normativa del Governo. lufficio
provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d)
dellarticolo 19.
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge
e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale lUfficio segnala al Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate
per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
3. lUfficio indica in rapporti periodici al Presidente
del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati
incongruenze e antinomie normative relative ai diversi
settori legislativi; segnala la necessita di procedere
alla codificazione della disciplina di intere materie
o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono
inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
alla Presidenza della Camera dei Deputati e alla Presidenza
del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza
lUfficio provvede a redigere il testo coordinato
della legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dallufficio
hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano
il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma primo regolamenta lorganizzazione e lattività
dellufficio prevedendo la possibilità che
questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione
e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle
presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare
i testi normativi statali e regionali.
7. Allufficio e preposto un magistrato
delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa,
ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato
dello Stato o un professore universitario di ruolo di
discipline giuridiche.
Art. 24
Delega per
la riforma degli enti pubblici di informazione statistica
1. Il Governo e delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la
riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione
statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e linterconnessione
di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e
alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale
e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica presso
ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le
aziende autonome, e che gli uffici così istituiti
siano posti alle dipendenze funzionali dellISTAT;
c) che siano attribuiti allISTAT i compiti di
indirizzo e coordinamento;
d)che sia garantito il principio dellimparzialita
e della completezza nella raccolta, nella elaborazione
e nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito laccesso diretto da parte
del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di
organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni
e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente
previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento sullattività
dellISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione
dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
g) che sia garantita lautonomia dellISTAT
in materia di strutture, di organizzazione e di risorse
finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma primo sono emanati
previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere
competenti per materia. il Governo procede comunque
alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere
non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 25.
Vigilanza su
enti ed istituzioni
1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni
le cui funzioni istituzionali non siano considerate
coerenti con le competenze proprie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e che siano attribuite alla
Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti
o statuti, sono trasferite ai Ministri che saranno individuati,
in relazione agli specifici settori di competenza, con
decreti del Presidente della Repubblica, adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale
delle ricerche e attribuita al Ministro competente
a presentare al Parlamento la relazione sullo stato
della ricerca scientifica.
Art. 26
Dipartimento per linformazione
e leditoria
1. Nellambito del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e istituito
il Dipartimento per linformazione e leditoria,
che sostituisce la direzione generale delle informazioni,
delleditoria e della proprietà letteraria,
artistica e scientifica e subentra nellesercizio
delle funzioni a questa spettanti.
2. Allorganizzazione del dipartimento si provvede
in conformità al comma terzo dellarticolo
21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 27
Spese della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e istituzione di una ragioneria
centrale
1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito
stato di previsione del bilancio dello Stato.
2. Il rendiconto della gestione e trasmesso,
entro il 31 maggio successivo al termine dellanno
finanziario, alla corte dei conti. Le spese riservate
sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette
a rendicontazione.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e istituita una ragioneria centrale dipendente
dal Ministero del tesoro.
4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale
di cui al comma terzo, la dotazione organica dei ruoli
centrali del Ministero del tesoro-Ragioneria generale
dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unita,
cosi distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di
cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale)
e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale);
11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui
10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale)
e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello
funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei
meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto
livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto,
di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto
livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere
capo e segretario capo (settimo livello funzionale);
10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica
di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con
qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo
livello funzionale).
5. Il quadro I della tabella VII dellallegato
II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 7 agosto
1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo
dirigente con funzione di direttore di divisione e di
un posto di dirigente superiore con funzione di direttore
di ragioneria centrale.
Art. 28
Capi dei dipartimenti e degli
uffici
1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui allarticolo
21 nonché dellufficio di segreteria del
Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati
delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati
dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati,
i professori universitari ordinari di ruolo o fuori
ruolo in servizio.
Art. 29
Consulenti e comitati di consulenza
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può
avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza,
di ricerca o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attività si provvede con incarichi
a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti
universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli
enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente
partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei
allamministrazione dello Stato.
3.Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso
di concerto con il Ministro del tesoro.
Capo V
PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 30
Personale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
1. Per lespletamento dei suoi compiti, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri si avvale, nei limiti numerici
di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di
personale dei propri ruoli, di personale dello Stato,
compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale
di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici
anche economici, di personale scelto tra persone anche
estranee alla pubblica amministrazione.
Art.31
Consiglieri ed esperti
1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di
studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
sono svolte da consiglieri secondo lorganico di
cui alla allegata tabella A. In tale organico non e
compreso il posto di capo ufficio stampa.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le
funzioni predette sono collocati in posizione di comando
o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che lincarico
sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento
delle funzioni dellufficio di appartenenza.
3. lassegnazione dei consiglieri e il conferimento
degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio
nellambito della dotazione di cui alla tabella
A e sulla base della ripartizione numerica stabilita,
con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti
nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni
pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale
o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando,
ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento
del Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia
per le amministrazioni dello Stato.
Art. 32
Trattamento economico del
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. lindennità di cui allarticolo
8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale
in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso di
essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano
il trattamento economico dellamministrazione di
appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità
mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dintesa con il Ministro
del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento
economico complessivo con quello spettante al personale
di qualifica pari od equiparata di cui al comma primo
tale indennità, spettante anche al personale
dei gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri
senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non può
comunque superare il limite massimo previsto dallarticolo
8, comma primo, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e
ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi
secondo e terzo del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri cui si applicano i criteri
di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui
allarticolo 19 della legge 15 novembre 1973, n.
734 .
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo
parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle
A e B, allegate alla presente legge, nonché dei
componenti del comitato di cui allarticolo 21,
comma primo, e determinato con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri dintesa con il Ministro
del tesoro.
Art. 33
Personale dei corpi di polizia
assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato di concerto con i Ministri dellinterno
e del tesoro, viene fissato il contingente del personale
appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per lassolvimento di
compiti connessi a quelli distituto dei corpi
di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi
vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri prevista dal comma primo
sono considerati disponibili per nuove nomine.
3. La restituzione del personale di cui al presente
articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario,
anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.
Art. 34
Oneri relativi al personale
a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni
1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano
a corrispondere gli emolumenti al proprio personale
posto a disposizione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi
delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume
a proprio carico le spese relative alla dotazione degli
immobili da destinare a sede dei commissari del Governo
nelle regioni.
Art. 35
Consiglio di amministrazione
1. E costituito un consiglio di amministrazione
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario del
Consiglio dei Ministri, e composto:
a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti
e degli uffici di cui allarticolo 21, anche
se dipendenti da un Ministro senza portafoglio, nonché
dal capo dellufficio di segreteria del Consiglio
dei Ministri;
b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero
e secondo le modalità vigenti per il restante
personale dello Stato.
2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146
e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 36
Stato giuridico del personale
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, al personale amministrativo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri si applicano le norme relative
ai dipendenti civili dello Stato.
2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni
pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici,
e data facoltà di optare per il mantenimento
della posizione assicurativa già costituita nellambito
dellassicurazione generale obbligatoria, delle
forme sostitutive o esclusive della assicurazione stessa
e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti
presso le amministrazioni di provenienza.
Art. 37
Dotazioni organiche
1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali
del personale non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e determinata secondo quanto
previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.
2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico
delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati,
nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione
di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche
economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere
conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi
a persone particolarmente esperte anche estranee allamministrazione
pubblica.
3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali
del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in
materia per le amministrazioni dello Stato.
Art. 38
Norme per la copertura dei
posti
1. Il personale con qualifica di dirigente generale,
livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore
e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore
della presente legge, e inquadrato a domanda,
nei limiti della meta dei posti in ruolo indicati
nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del
ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente legge,
laccesso alla qualifica di primo dirigente, nel
limite del 25 percento dei posti di cui allallegata
tabella A, avviene mediante il concorso speciale per
esami previsto dallarticolo 2 della legge 10 luglio
1984, n. 301, e secondo le modalità ivi stabilite,
al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso
di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori,
nonché quelli con qualifica di ispettore generale
e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento,
purché alla data di entrata in vigore della presente
legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano
maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella
carriera direttiva.
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle
ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o
fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche
corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti della
tabella B disponibili.
4. Il personale di cui al comma terzo può chiedere
di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo
superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale
della carriera immediatamente superiore, con il profilo
professionale corrispondente alle mansioni superiori
lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché
in possesso del titolo di studio richiesto per laccesso
alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera
direttiva, di unanzianità di servizio effettivo
non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non portà
comunque essere attribuito al personale che, per effetto
di norme analoghe a quella prevista nel presente comma,
abbia comunque fruito, anche presso le amministrazioni
di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni
a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione
delle mansioni svolte.
5. Le domande di cui ai commi primo, terzo e quarto
debbono essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi
primo e terzo, che debbono essere ultimate entro quindici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede una commissione nominata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e presieduta dal sotto segretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con
qualifica di presidente di sezione del Consiglio di
Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi
e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale
da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico.
Tale commissione individua gli aventi diritto allinquadramento,
in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione,
da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati
dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali
e di merito, con particolare riguardo alla qualità
del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
nonché allanzianità maturata presso
le amministrazioni e gli enti di provenienza.
7. Al personale di cui ai commi terzo e quarto si applicano
le disposizioni previste nei commi terzo e quarto dellarticolo
2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili
dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali
si renderanno nei cinque anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono conferiti
mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato
al personale comunque in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti
di cui allarticolo 14, commi secondo e terzo,
della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate,
distintamente per le categorie interessate, le materie
dellesame-colloquio e le modalità di partecipazione
e di svolgimento del concorso.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi terzo, sesto
ed ottavo si considerano indisponibili i posti da conferire
mediante i concorsi di cui allarticolo 6 della
legge 8 agosto 1985, n. 455 .
10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento
ai sensi dei commi primo, terzo e quarto continua a
prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri anche nel periodo compreso tra la data
di entrata in vigore della presente legge e la conclusione
del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo
resta fermo per tale personale quanto previsto dallo
articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
11. Nella prima attuazione della presente legge, al
fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti
nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, potrà essere chiamato personale di
altre amministrazioni in posizione di comando o fuori
ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette
posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero
massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.
12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dallarticolo
27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri si avvale del personale dirigente
e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali
in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica,
nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri
A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti
numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella
si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni
di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate
alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni
di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.
13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto
1987, ai sensi dellarticolo 36 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data,
e collocato a domanda nelle categorie del personale
non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio