(pubbl. G.U. n. 181 del 6 agosto 2001)
Testo coordinato
Testo del decreto legge 12 giugno 2001, n.217, coordinato con
la legge di conversione 3 agosto 2001, n.317, recante: "Modificazioni
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nonché
alla legge 23 agosto 1988, n.400, in materia di organizzazione
del Governo".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2001 si procedera'
alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato
delle relative note.
Art. 1
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
(( 12) Ministero della salute; ))
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
Art. 2
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. I Dipartimenti costituiscono
le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:
1) Ministero dell'interno;
2) Ministero della giustizia;
3) Ministero dell'economia e delle finanze;
4) Ministero delle attivita' produttive;
5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
((10) Ministero della salute.))
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo
livello nei seguenti Ministeri:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero della difesa;
3) Ministero delle comunicazioni;
((4) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".))
Art. 3
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine allacquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio,
fiere e mercati, ((prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito
dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera,
miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche
per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari)),
commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema
produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del
turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con
il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie
o autorita', perche' concernenti funzioni specificamente assegnate
ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie
funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive
le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, del Ministero della sanita',
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti
le funzioni assegnate al Ministero delle attivita' produttive
dal presente decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della
difesa.".
Art. 4
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' soppressa la lettera c).
Art. 4 bis
(1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, la parola: "quattro" e' sostituita dalla
seguente: "tre".)
Art. 5
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e' soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse
le parole: "e del Ministero delle comunicazioni".
Art. 6
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al ((titolo
IV)), dopo il capo VI e' inserito il seguente: "capo VI-bis
Ministero delle comunicazioni.".
2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo
32, sono inseriti i seguenti:
"Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il Ministero delle comunicazioni.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali,
informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva,
tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni,
((ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria
del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.))
Art. 32-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare
le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti
aree funzionali:
a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel
settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio
universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione
sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo
alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai
rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore
delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle
autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi
di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni,
alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e
sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme
di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato;
servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla
regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di
servizio con le Poste Italiane, alle concessioni ed autorizzazioni
nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte
valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi
di servizio universale; ((produzioni multimediali, con particolare
riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti
innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali,
ferme restando le competenze dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni)); tecnologie dell'informazione, con particolare
riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione,
accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore,
coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative
nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione
dei nuovi standard.
Art. 32-quater (Ordinamento). - 1. Per l'organizzazione degli
uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica
la normativa ((vigente alla data del 9 giugno 2001.))
Art. 32-quinquies (Funzioni in materia di requisiti e controlli
tecnici). - 1. ((Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni
le funzioni relative:
a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei
servizi radioelettrici;
b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature
e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori
di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi,
installazioni, allacciamenti e manutenzione.
2-bis. All'articolo 55, comma 1, del deceto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero del lavoro
sono soppresse le seguenti: ", della salute ; alla medesima
lettera a), sono aggiunte in fine, le parole: il Ministero della
salute ;
b) alla lettera b), le parole: "il Ministero delle comunicazioni,
sono soppresse".))
Art. 6 bis
((1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione
per la qualita';" sono inserite le seguenti; "trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato
che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato
di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;".))
Art. 7
1. La rubrica del capo X ((del titolo IV)) del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' sostituita dalla seguente:
"Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Art. 8
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:
"1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare
riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica
del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro
e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nonche' le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali,
operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi
compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o
agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita
le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile,
di cui all'articolo 10, ((commi 7 e seguenti)), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresi'
le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia
per la formazione e istruzione professionale."
Art. 9
1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).
Art. 10
((01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro"
e' sostitutita dalla seguente: "due".))
1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero
del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici
territoriali del Governo di cui all'articolo 11.".
Art. 11
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ((al titolo
IV)), dopo il capo X e' istituito il seguente: "Capo X-bis
Ministero della ((salute.".))
2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono inseriti i seguenti:
"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il Ministero della ((salute.))
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione
integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti
alla dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite
al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di
tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario
nazionale, di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei
luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni
del Ministero della sanita'. Il Ministero, ((con modalita' definite
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)),
esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare,
svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento
in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle
malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive;
prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese
le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione
sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio
delle attivita' regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali
e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria: tutela della
salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e
vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego
in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione
di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria,
relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi
sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico
del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria;
tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5.
Il numero di Dipartimenti non puo' essere superiore a quattro,
in relazione alle aree funzionali di cui ((all'articolo 47-ter.))
2. Le funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del Ministero
della sanita' sono attribuite agli uffici territoriali del Governo
di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti
alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali
possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo
delle convenzioni e' definito dal Ministero in sede di Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
Art. 12
1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, ((come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo
2001, n. 81, al secondo periodo,)) le parole: "all'intera
area di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ad
aree o progetti di competenza".
Art. 13
((1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono
essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e
qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli
dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta
degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso,
in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per
l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di
carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza
e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi,
senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non
si tratti di amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti
numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di
appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento
fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino
al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta
unita' aggiuntive per ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e
per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' per il personale
di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle
province, delle citta' metropolitane e dei comuni, gli organi
competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti,
fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare motivate
ragioni ostative al suo accoglimento.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione
delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche".))
Art. 14
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.