(pubbl. G.U. n. 181 del 6 agosto 2001)
Testo coordinato
Testo del decreto legge 12 giugno 2001, n.217, coordinato
con la legge di conversione 3 agosto 2001, n.317, recante:
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n.300, nonché alla legge 23 agosto 1988,
n.400, in materia di organizzazione del Governo".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con
le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni
((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2001 si procedera'
alla ripubblicazione del presente testo coordinato,
corredato delle relative note.
Art. 1
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
(( 12) Ministero della salute; ))
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
Art. 2
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. I Dipartimenti
costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti
Ministeri:
1) Ministero dell'interno;
2) Ministero della giustizia;
3) Ministero dell'economia e delle finanze;
4) Ministero delle attivita' produttive;
5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
((10) Ministero della salute.))
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture
di primo livello nei seguenti Ministeri:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero della difesa;
3) Ministero delle comunicazioni;
((4) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".))
Art. 3
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine allacquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato,
energia, commercio, fiere e mercati, ((prodotti agroindustriali,
salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera
b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e
torbiere, acque minerali e termali, politiche per i
consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari)),
commercio con l'estero e internazionalizzazione del
sistema produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse,
le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, del Ministero del commercio con
l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve
le risorse e il personale che siano attribuiti con il
presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie
o autorita', perche' concernenti funzioni specificamente
assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma
1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive
le risorse e il personale del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del Ministero
della sanita', del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero
delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.".
Art. 4
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' soppressa la lettera c).
Art. 4 bis
(1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro"
e' sostituita dalla seguente: "tre".)
Art. 5
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' soppresso il comma 4 e nel comma 6
sono soppresse le parole: "e del Ministero delle
comunicazioni".
Art. 6
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
al ((titolo IV)), dopo il capo VI e' inserito il seguente:
"capo VI-bis Ministero delle comunicazioni.".
2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:
"Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il Ministero delle comunicazioni.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni,
reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione
sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate
al settore delle comunicazioni, ((ferme restando le
competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.))
Art. 32-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge
in particolare le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche
nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico
del servizio universale delle telecomunicazioni; piano
nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo
coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora
e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo
alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo
ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina
del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle
concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, alla
verifica degli obblighi di servizio universale nel settore
delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza
delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche
ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi
apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali
e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione
del settore, ai contratti di programma e di servizio
con le Poste Italiane, alle concessioni ed autorizzazioni
nel settore dei servizi postali, alla emissione delle
carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto
degli obblighi di servizio universale; ((produzioni
multimediali, con particolare riferimento alle iniziative
volte alla trasformazione su supporti innovativi e con
tecniche interattive delle produzioni tradizionali,
ferme restando le competenze dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni)); tecnologie dell'informazione,
con particolare riferimento alle funzioni di normazione
tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione
ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca
applicata per le tecnologie innovative nel settore delle
telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione
dei nuovi standard.
Art. 32-quater (Ordinamento). - 1. Per l'organizzazione
degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero
si applica la normativa ((vigente alla data del 9 giugno
2001.))
Art. 32-quinquies (Funzioni in materia di requisiti
e controlli tecnici). - 1. ((Sono attribuite al Ministero
delle comunicazioni le funzioni relative:
a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio
dei servizi radioelettrici;
b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature
e alle procedure di omologazione; all'accreditamento
dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni
ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti
e manutenzione.
2-bis. All'articolo 55, comma 1, del deceto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero
del lavoro sono soppresse le seguenti: ", della
salute ; alla medesima lettera a), sono aggiunte in
fine, le parole: il Ministero della salute ;
b) alla lettera b), le parole: "il Ministero delle
comunicazioni, sono soppresse".))
Art. 6 bis
((1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole:
"certificazione per la qualita';" sono inserite
le seguenti; "trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti
dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce
la Comunita' europea, come modificato dal trattato di
Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;".))
Art. 7
1. La rubrica del capo X ((del titolo IV)) del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituita dalla
seguente:
"Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali".
Art. 8
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:
"1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali,
con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione
delle condizioni di bisogno e disagio delle persone
e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse,
le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento per gli
affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2,
e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione
alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita
le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio
civile, di cui all'articolo 10, ((commi 7 e seguenti)),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero
esercita altresi' le funzioni di vigilanza spettanti
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione
e istruzione professionale."
Art. 9
1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere a)
e b).
Art. 10
((01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola:
"quattro" e' sostitutita dalla seguente: "due".))
1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici
del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite
agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo
11.".
Art. 11
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
((al titolo IV)), dopo il capo X e' istituito il seguente:
"Capo X-bis Ministero della ((salute.".))
2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:
"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il Ministero della ((salute.))
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di
gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della
tutela dei diritti alla dignita' della persona umana
e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute
umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale,
di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi
di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse,
le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero,
((con modalita' definite d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano)), esercita
la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento
in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive
e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni
animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive
e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale,
indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita'
regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali
e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria:
tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale,
controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti
destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione
delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida
e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria,
relative anche a prodotti alimentari; organizzazione
dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi
e stato giuridico del personale del servizio sanitario
nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute
nei luoghi di lavoro.
Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli
4 e 5. Il numero di Dipartimenti non puo' essere superiore
a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui
((all'articolo 47-ter.))
2. Le funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del
Ministero della sanita' sono attribuite agli uffici
territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per
lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria
e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle
convenzioni e' definito dal Ministero in sede di Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.".
Art. 12
1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, ((come modificato dall'articolo 1 della
legge 26 marzo 2001, n. 81, al secondo periodo,)) le
parole: "all'intera area di competenza" sono
sostituite dalle seguenti: "ad aree o progetti
di competenza".
Art. 13
((1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri
possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni
ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria
degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia
funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi
interessati, sono collocati, con il loro consenso, in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita,
per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai
limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi
ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre
il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a
carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti
di amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti
numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti
di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi
al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita
sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non
oltre il massimo di trenta unita' aggiuntive per ciascun
ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili
e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonche'
per il personale di livello dirigenziale o comunque
apicale delle regioni, delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano
il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita,
ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta
salva per i medesimi la facolta' di valutare motivate
ragioni ostative al suo accoglimento.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
in materia di programmazione delle assunzioni del personale
delle amministrazioni pubbliche".))
Art. 14
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.