Art. 1
Denominazioni
Nel presente regolamento sono denominati:
a) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dellattività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) articolo 8 del decreto-legge n. 543: larticolo
8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
639, che disciplina i poteri del Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretario generale e Vicesegretario generale: il
Segretario generale e il Vicesegretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e gli uffici ad essi equiparati,
ivi compresi quelli affidati a Ministri o Sottosegretari,
ai sensi degli articoli 9, 20 e 21 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
f) uffici: strutture di livello dirigenziale generale
in cui si articolano i dipartimenti, ai sensi dellarticolo
21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) servizi: unità operative di base di livello
dirigenziale.
Art. 2
Dipartimenti
affidati a Ministri o Sottosegretari
1. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi del
comma 3 dellarticolo 21 della legge, può
essere interamente riorganizzato il dipartimento per
il quale cessi laffidamento alla responsabilità
di un Ministro o Sottosegretario di Stato, ancorché
il dipartimento stesso sia disciplinato con decreto
adottato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo
21. Questultimo decreto è abrogato dalla
data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione.
2. Per i dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari,
al fine di garantire la continuità dellazione
amministrativa, il segretario generale esercita i poteri
di cui allarticolo 8 del decreto-legge n. 543,
ove non diversamente disposto, sino a che il Presidente,
su proposta del Ministro o Sottosegretario competente,
non investe dei relativi poteri il capo del dipartimento,
un suo reggente, o altri funzionari. Si intendono in
tal caso estese alla gestione dei relativi capitoli
di bilancio le deleghe rilasciate dal segretario generale
al vicesegretario generale e ai capi dei servizi aventi
attribuzioni strumentali di carattere generale.
3. I capi dei dipartimenti ed i reggenti investiti
di responsabilità gestionali ai sensi del comma
2 possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
4. Quando laffidamento di un dipartimento a un
Ministro o Sottosegretario viene a cessare per causa
diversa da quella di cui allarticolo 3, il segretario
generale propone al Presidente, entro 30 giorni, la
conferma o la sostituzione del capo del dipartimento.
Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario
generale, le deleghe attribuite al capo del Dipartimento
e da questi ai dirigenti.
Art. 3
Cessazione
dellaffidamento
1. Nei casi di cui allarticolo 18, comma 3, della
legge, i capi dei dipartimenti o i loro reggenti conservano,
secondo la prescrizione di cui allarticolo 3,
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444,
le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro,
nonché le attribuzioni esercitate in via di ordinaria
amministrazione e, in particolare, quelle di carattere
istruttorie e quelle attinenti ad atti vincolati, salva
diversa disposizione del segretario generale e comunque
per non più di 45 giorni dalla data di giuramento
del nuovo Governo.
Art. 4
Poteri del
vicesegretario generale
1. Il vicesegretario generale sostituisce il segretario
generale in caso di assenza o impedimento ed esercita
le funzioni a lui delegate. Nellassenza di un
vicesegretario generale, il segretario generale può
attribuire funzioni vicarie ad un consigliere dei ruoli
della Presidenza con qualifica di dirigente generale
o equiparato.
Art. 5
Norme abrogative
1. Le nomine del capo del Dipartimento dei servizi
tecnici nazionali e dei capi dei singoli servizi sono
disciplinate dallarticolo 28 della legge, ferma
restando la valutazione delle professionalità
suggerite dalle specifiche attribuzioni del dipartimento
o servizio. Sono abrogati i commi 1 e 3 dellarticolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1993, n. 106.
Art. 6
Funzioni dirigenziali
1. Nellambito dellorganizzazione amministrativa
della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle
di direzione, coordinamento, indirizzo, studio, ricerca,
verifica e controllo.
2. La graduazione delle funzioni e responsabilità
del personale di qualifica dirigenziale prevista, ai
fini del trattamento accessorio, dallarticolo
24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, è definita con decreto
ministeriale per i dipartimenti affidati a Ministri
e con provvedimento del segretario generale per gli
altri dipartimenti.
Art. 7
Attribuzioni
dei dirigenti generali
1. Nella tabella A allegata alla legge, sette posti
di dirigente generale sono assegnati al livello B. Alla
individuazione delle corrispondenti attribuzioni si
provvede con apposito decreto del Presidente. Con decreto
del Presidente, dintesa con il Ministro eventualmente
competente, può essere affidata a dirigenti generali
di livello C la direzione di servizi di particolare
rilevanza.
2. I capi dei dipartimenti curano lorganizzazione
e dirigono lattività delle strutture cui
sono preposti, vigilando sul corretto funzionamento
delle stesse, verificando altresì la rispondenza
dei risultati dellazione amministrativa alle disposizioni
impartite dal segretario generale, ovvero dallautorità
politica alla quale il dipartimento è affidato.
Essi esercitano, inoltre, le funzioni loro delegate
dallautorità sovraordinata.
3. In particolare, i capi dei dipartimenti:
a) coadiuvano il segretario generale nello svolgimento
delle funzioni di cui allarticolo 19 della legge,
ovvero, nei casi di dipartimenti affidati a Ministri
o Sottosegretari, coadiuvano questi nellespletamento
delle rispettive funzioni;
b) formulano proposte e curano lelaborazione
di provvedimenti anche a contenuto normativo;
c) elaborano piani, programmi e progetti in coerenza
con le direttive ricevute, coordinando le attività
di supporto tecnico-amministrativo svolte dalle strutture
da loro dipendenti;
d) coordinano le attività dei responsabili
dei procedimenti amministrativi demandati alle strutture
da loro dipendenti;
e) sovrintendono allorganizzazione ed allattività
di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed altri
organi collegiali operanti nellambito di competenza
del proprio dipartimento;
f) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento e, periodicamente, entro
il 31 gennaio di ciascun anno, formulano proposte
volte ad individuare strumenti ed unità di
misurazione dellefficienza dellattività
amministrativa dei singoli uffici e servizi del dipartimento,
nonché del dipartimento nel suo complesso.
4. Ai capi dei dipartimenti compete il controllo e la
gestione del personale dipendente e la sua assegnazione
alle strutture interne al dipartimento.
5. I coordinatori preposti agli uffici di livello dirigenziale
generale in cui si articolano i dipartimenti coadiuvano
il capo del dipartimento nellespletamento delle
sue funzioni e curano le competenze devolute ai rispettivi
uffici, assicurando il rispetto e la concreta attuazione
delle disposizioni impartite dal capo del dipartimento.
Ad essi compete inoltre il coordinamento delle attività
dei servizi che costituiscono articolazione dellufficio,
anche al fine di garantirne luniformità
di indirizzo.
6. In caso di assenza o impedimento del capo del dipartimento
ed in assenza di previa e diversa individuazione, su
sua proposta, da parte dellautorità sovraordinata,
le funzioni vicarie sono svolte dal coordinatore di
ufficio di livello dirigenziale più elevato o,
a parità di livello, più anziano in ruolo.
Art. 8
Attribuzioni
dei coordinatori dei servizi
1. I coordinatori preposti ai servizi, che costituiscono
le unità operative di base di livello dirigenziale,
svolgono attività di collaborazione, ricerca
e studio negli ambiti di rispettiva competenza. Essi,
in particolare, forniscono il supporto tecnico-amministrativo
per lespletamento delle funzioni di cui allarticolo
7, comma 3.
2. Ai coordinatori preposti ai servizi spetta, inoltre,
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
ad essi assegnate in conformità agli obiettivi
prefissati dal capo del dipartimento ed in attuazione
degli indirizzi operativi formulati dai coordinatori
preposti agli uffici.
3. I coordinatori dei servizi svolgono le funzioni
di vigilanza e controllo, anche a fini di verifica del
rendimento, sul personale ad essi assegnato.
4. In caso di assenza o impedimento del coordinatore
dellufficio e fatte salve sue diverse disposizioni,
il coordinatore di servizio più anziano in ruolo
svolge funzioni vicarie.
Art. 9
Dirigenti responsabili
di progetto ovvero con compiti di studio e ricerca
1. I dirigenti non preposti ad uffici di livello dirigenziale
possono essere preposti allattuazione di progetti
o svolgere attività di studio, ricerca, consulenza
e progettazione, in relazione alle competenze istituzionali
dellamministrazione, sulla base di incarichi conferiti,
per specifiche questioni, dal Presidente o dallautorità
politica cui il dipartimento è affidato, ovvero
in conformità a disposizioni impartite dal segretario
generale.
2. Il dirigente generale o il dirigente ai quali siano
conferite le funzioni di cui al comma 1 le esercitano,
rispettivamente, in rapporto diretto con il soggetto
che ha conferito lincarico, ovvero con il capo
del dipartimento o dellufficio indicato nel provvedimento
di conferimento, ed in rapporto diretto con il capo
del dipartimento o dellufficio o con il dirigente
generale o equiparato indicato nel provvedimento di
conferimento.
3. Le funzioni di collaborazione implicano lo studio
preliminare e la predisposizione di atti e provvedimenti,
la formulazione di proposte e lesercizio di attività
ausiliario corrispondenti alla qualifica, anche con
lassunzione di autonome iniziative, subordinatamente
alle direttive ed allintesa con il soggetto che
si avvale del rapporto di collaborazione. Rientra nelle
funzioni di collaboratore la partecipazione ad organi
collegiali, qualora non sia connessa alla titolarità
di funzioni di direzione.
4. Le funzioni di studio implicano studi e ricerche
su oggetti e per obiettivi determinati, indicati di
volta in volta dal soggetto che se ne avvale, con la
predeterminazione degli opportuni criteri e del termine
per lespletamento.