(pubbl. G.U. n. 207 del 4 settembre 2002)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante ordinamento della Presidenza del Consiglio,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega
per la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti
pubblici, ed in particolare l'art. 11;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove
norme in materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione
del servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
recante disciplina del servizio civile nazionale a norma
dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del
predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente
del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti,
le aree funzionali omogenee da affidare alle strutturein
cui si articola il Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture
e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari
di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici
e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determinazioni del
Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari
delegati, secondo le rispettive competenze;
Visti i precedenti propri decreti emanati ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, relativi all'ordinamento delle strutture del
Segretariato generale e all'organizzazione dei Dipartimenti
istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la sentenza 22 maggio 2001, n. 221, con la quale
la Corte costituzionale, pronunciandosi in merito al
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto
tra il Governo e la Corte dei conti relativamente all'art.
9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, ha ritenuto prevalenti le ragioni addotte dalla
Corte dei conti ed ha annullato il primo periodo del
citato art. 9, comma7;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante
interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni,
di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate, ed in particolare
l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 luglio 2002, in corso di registrazione;
Ritenuto necessario emanare un provvedimento di disciplina
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in osservanza della procedura individuata
dalla citata sentenza della Corte costituzionale;
Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla
ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo
n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza
portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la
Presidenza ed alla determinazione della loro composizione
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta delle autorita' politiche
interessate;
Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri
destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni
o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali,
in attesa della data prevista per il trasferimento,
ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto
ferma l'attuale organizzazione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni;
c) presidente, vice presidente e Presidenza: rispettivamente,
il presidente, il vice presidente e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
d) sottosegretario alla presidenza: il Sottosegretario
di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei
Ministri;
e) Segretariato generale, segretario generale, vice
segretario generale: rispettivamente, il Segretariato
generale, il segretario generale ed il vice segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale):
i Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi
ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna
e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto
non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture
generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni
caso denominate dipartimenti se affidate a Ministri
senza portafoglio. Dalla denominazione di dipartimento
di una struttura generale non discendono in modo automatico
conseguenze in materia di trattamento economico del
dirigente preposto;
g) uffici: strutture, anchesse di livello dirigenziale
generale, in cui si articolano i dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.
Art. 2.
Strutture della Presidenza
1. Costituiscono strutture generali della Presidenza:
a) le strutture preposte in maniera organica ed integrata
alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma
2, del decreto legislativo:
1) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
2) il dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
3) il dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
4) il dipartimento per gli affari regionali;
5) il dipartimento per l'informazione e l'editoria;
6) il dipartimento della funzione pubblica;
7) il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
8) il dipartimento per le pari opportunita';
9) il dipartimento per le riforme istituzionali;
10) il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
11) il dipartimento per il coordinamento amministrativo;
12) il dipartimento per gli affari economici;
13) il dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali;
14) l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
15) l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali;
16) il dipartimento per la protezione civile;
17) l'ufficio nazionale per il servizio civile;
b) le strutture di missione istituite, ai sensi dell'art.
7, comma 4, del decreto legislativo, per lo svolgimento
di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati
determinati o per la realizzazione di specifici programmi:
1) il dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
2. Costituiscono altresi' strutture generali della
Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione
delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art.
7, comma 1, del decreto legislativo:
a) l'ufficio del segretario generale;
b) il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione;
c) il dipartimento per le risorse strumentali;
d) il dipartimento del cerimoniale di Stato;
e) l'ufficio bilancio e ragioneria;
f) l'ufficio per il controllo interno;
g) ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali
i seguenti uffici:
a) l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria
particolare;
b) l'ufficio stampa e del portavoce del presidente;
c) l'ufficio del consigliere diplomatico;
d) l'ufficio del consigliere militare.
4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici
di diretta collaborazione del presidente, fermo restando
quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.
5. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza
portafoglio alla cui responsabilita' non siano affidate
strutture generali, possono essere istituite, ai sensi
dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo, apposite
strutture di missione. La stessa disposizione si applica
anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari
alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna
struttura.
6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto,
gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente
presso la presidenza si avvalgono del supporto di strutture
che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno
capo al dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione.
7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti
istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non
generali della presidenza le strutture di supporto dei
commissari straordinari nominati ai sensi dell'art.
11 della legge.
8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate
sono individuati come datori di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni
del presente decreto, della funzionalita' dell'ufficio
e della utilizzazione ottimale del personale a questo
assegnato.
Art. 3.
Disposizioni di carattere generale
1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture
non affidate alla responsabilita' di Ministri o poste
alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il segretario
generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione
amministrativa del Segretariato generale. Egli e' altresi'
responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane
della Presidenza, nonche' dei profili gestori per i
quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza,
una gestione accentrata. Il segretario generale risponde
al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni
di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un
Ministro o sottosegretario, adottando, anche mediante
delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti,
ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di
incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso
da quello di cui all'art. 18 della legge.
2. Il segretario generale predispone il progetto di
bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto
consuntivo della presidenza e li sottopone all'approvazione
del Presidente, con le modalita' stabilite dall'apposito
decreto che disciplina l'autonomia finanziaria della
presidenza e gli adempimenti in materia contabile. Sul
progetto di bilancio, il presidente acquisisce l'avviso
dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.
3. Nei casi in cui una struttura della presidenza sia
affidata, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge,
alla responsabilita' di un Ministro o posta alle dirette
dipendenze di un sottosegretario, il rapporto tra organo
di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza
si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4
e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per le strutture del Segretariato, il segretario generale
impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa
di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi
gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari
dell'attivita' da svolgere, nonche', per le strutture
generali individuate come uffici di diretta collaborazione,
del carattere fiduciario del rapporto intrattenuto con
il presidente.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti,
anche per delega, di responsabilita' gestionali, possono
delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge,
i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano,
secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444,
le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro,
nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria
amministrazione e, in particolare, quelle di carattere
istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva
diversa disposizione del segretario generale e comunque
per non piu' di quarantacinque giorni dalla data di
giuramento del nuovo Governo.
6. Quando l'affidamento di una struttura generale alla
responsabilita' di un Ministro o sottosegretario viene
a cessare per causa diversa da quella di cui al comma
5, il segretario generale propone al presidente, entro
trenta giorni, la conferma o la sostituzione del capo
della struttura. Restano ferme, sino a diversa disposizione
del segretario generale, le deleghe attribuite al capo
della struttura e da questo ai dirigenti.
Art. 4.
Organizzazione degli uffici
1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione
interna delle strutture che compongono il Segretariato
generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di
essere affidate a Ministri o Sottosegretari, puo' essere
modificata con provvedimento del segretario generale.
Entro i limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione
interna delle strutture affidate alla responsabilita'
di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti,
i Ministri o Sottosegretari interessati.
2. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria
di piu' strutture, il segretario generale puo' istituire,
sentiti i capi delle strutture generali interessate
e previo assenso delle autorita' politiche, ove si tratti
di strutture affidate alla responsabilita' di Ministri
o poste alle dipendenze di Sottosegretari, strutture
di coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento
del segretario generale indica il coordinatore della
struttura, il livello dell'incarico, anche ai fini della
graduazione delle inerenti responsabilita'.
Art. 5.
Poteri gestionali
1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario
generale ed esercita le funzioni da questo a lui delegate.
Nel caso di piu' vice segretari generali, uno di essi
e' delegato dal segretario generale a svolgerne le funzioni
in caso di assenza o impedimento. In assenza di vice
segretari generali, il segretario generale puo' attribuire
funzioni vicarie ad uno o piu' dirigenti di prima fascia
o equiparati.
2. I capi dei dipartimenti della presidenza sono nominati
ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione
di dirigenti agli uffici autonomi equiparati a dipartimenti,
agli uffici o servizi si provvede, sulla base dei criteri
generali eventualmente fissati dal presidente, per le
strutture affidate alla responsabilita' di Ministri
o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali
che compongono il Segretariato generale, con provvedimenti
del segretario generale. Il segretario generale puo'
delegare ai capi delle strutture generali l'assegnazione
di funzioni dirigenziali di livello non generale e l'attribuzione
agli stessi di poteri gestionali. Con le modalita' suindicate,
i Ministri e Sottosegretari delegati, nonche', per quanto
di competenza, il segretario generale provvedono al
conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita'
di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione
di uffici. Alla assegnazione alle strutture della presidenza
del personale non dirigenziale provvede il segretario
generale.
3. Nelle strutture generali della presidenza, le funzioni
vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile,
sono attribuite con provvedimento del Ministro o sottosegretario
competente, ovvero del segretario generale, su proposta
del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale
provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente
con maggiore anzianita' nella qualifica tra quelli in
servizio presso la struttura interessata.
4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle
strutture generali possono affidare incarichi specifici
a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi
di lavoro, nominandone il responsabile.
5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della
presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di
direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art.
12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento,
di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo.
Ferme restando la struttura e la composizione dell'Ispettorato
per la funzione pubblica, e' stabilito in dieci ulteriori
unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia
e in quattordici ulteriori unita' il numero massimo
dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla presidenza,
presso le strutture di volta in volta individuate dal
presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio
e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento,
a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche
esigenze si renda necessario assegnare funzioni di studio
e di ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia in
numero eccedente i limiti rispettivamente di 10 e 14
unita', sara' reso indisponibile un pari numero di incarichi
di funzione dirigenziale di direzione per i quali sia
prevista una retribuzione equivalente o superiore. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo
periodo, del decreto del presidente della Repubblica
3 luglio 1997, n. 520.
Art. 6.
Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari
1. I Ministri senza portafoglio, il sottosegretario
alla presidenza e i Sottosegretari presso la presidenza
si avvalgono di uffici di diretta collaborazione. La
composizione di detti uffici e' disciplinata dal presente
articolo. All'adozione di una composizione diversa da
quest'ultima si provvede, nei limiti delle risorse di
bilancio, con decreti del presidente, su proposta del
Ministro o sottosegretario interessato, ai sensi dell'art.
7, comma 7, del decreto legislativo. Detti decreti cessano
di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di
Governo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza
portafoglio hanno la seguente composizione:
a) ufficio di gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) ufficio stampa.
3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro ed e'
nominato dal Ministro stesso tra i magistrati, gli avvocati
dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti
di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori
universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero
tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche
estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata
professionalita'. Il Ministro puo' avvalersi di tre
consiglieri giuridici, uno dei quali preposto al settore
legislativo, scelti tra persone di elevata professionalita'.
L'ufficio di gabinetto si avvale di tre dipendenti appartenenti
all'area funzionale C, o livello equiparato, e da cinque
dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello
equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art.
14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Un terzo del personale puo' essere scelto tra
estranei alla pubblica amministrazione.
4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale
con il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della presidenza. Al settore e' preposto un consigliere
giuridico, designato dal Ministro. Il settore legislativo
si avvale di due dipendenti appartenenti all'area funzionale
C, o livello equiparato, e quattro dipendenti appartenenti
all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti
dalle categorie indicate al comma 3. Un terzo del personale
puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
5. Alla segreteria particolare e' preposto il segretario
particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti
appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato,
tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un
terzo del personale puo' essere scelto tra estranei
alla pubblica amministrazione.
6. All'ufficio stampa puo' essere preposto un estraneo
iscritto all'albo dei giornalisti. Gli uffici stampa
dei Ministri senza portafoglio operano in collegamento
funzionale con l'ufficio stampa e del portavoce del
presidente.
7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli
uffici di diretta collaborazione del sottosegretario
alla presidenza e dei Sottosegretari presso la presidenza
con delega di funzioni da parte del presidente consistono
nella segreteria particolare, organizzata secondo modalita'
analoghe a quelle di cui al comma 5, e nella segreteria
tecnica, coordinata da un dirigente di prima o seconda
fascia, o equiparato, ed alla quale sono addetti quattro
dipendenti dell'area B, o livello equiparato. Un terzo
del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica
amministrazione. Il sottosegretario puo' attribuire
al capo della segreteria particolare o al capo della
segreteria tecnica il compito di coordinare il complesso
degli uffici di diretta collaborazione.
8. I Sottosegretari presso la presidenza con delega
da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono
di una segreteria particolare.
Art. 7.
Conferenza dei capi delle strutture generali
1. Il segretario generale convoca e presiede la conferenza
dei capi delle strutture generali, ai fini del parere
sul progetto di bilancio della presidenza, secondo le
indicazioni del decreto sull'ordinamento finanziario
e contabile, nonche' per l'esame di problematiche di
carattere generale, a fini di coordinamento.
Capo II
ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE
Art. 8.
Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
1. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
costituisce la struttura di supporto che opera nell'area
funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con
l'organo collegiale di Governo ed e' posto alle dirette
dipendenze del sottosegretario di Stato alla presidenza-segretario
del Consiglio dei Ministri, l'ufficio cura la predisposizione
dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonche'
gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine
del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa
documentazione; cura altresi' gli adempimenti consequenziali
alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione
dei verbali, nonche' quelli relativi alla promulgazione
delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi
deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone
anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.
3. Il capo dell'ufficio informa il segretario generale
sulle questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio
dei Ministri e sulle deliberazioni adottate.
Art. 9.
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
1. Il dipartimento per i rapporti con il Parlamento
e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale
dei rapporti del Governo con il Parlamento. Esso cura
gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento
dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa
la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo;
la partecipazione del Governo alla programmazione dei
lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei
disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi,
l'espressione unitaria del parere del Governo sugli
emendamenti parlamentari, nonche' sull'assegnazione
di progetti di legge alla sede legislativa; i rapporti
con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere;
gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria
circa gli atti di sindacato ispettivi rivolti al presidente
o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni
assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle
Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi
e proposte di nomine governative ai fini del parere
parlamentare.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici
e non piu' di otto servizi.
Art. 10.
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
1. Il dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie e' la struttura di supporto che opera nell'area
funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni
europee e della quale il presidente si avvale, ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo, per l'attivita'
inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito
dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento
nella fase di predisposizione della normativa comunitaria,
ai fini della definizione della posizione italiana da
sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
in sede di Unione europea. Il dipartimento, in particolare,
cura e segue la predisposizione, l'iter parlamentare
e l'attuazione della legge comunitaria annuale; vigila
sull'attuazione delle norme comunitarie; assicura, durante
il procedimento normativo comunitario, il monitoraggio
del processo decisionale; segue il contenzioso comunitario,
adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione
sull'attivita' dell'Unione europea e coordina, in materia,
le iniziative di formazione.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro
uffici e non piu' di tredici servizi. Dipende funzionalmente
dal dipartimento il nucleo speciale della Guardia di
finanza per la repressione delle frodi comunitarie.
Art. 11.
Dipartimento per gli affari regionali
1. Il dipartimento per gli affari regionali e' la struttura
di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti
del Governo con il sistema delle autonomie e della quale
il presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia,
per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni
ed autonomie locali, per la promozione, anche in esito
alle deliberazioni degli appositi organi a composizione
mista e con la collaborazione degli uffici di segreteria
della Conferenza permanente Stato, regioni e province
autonome nonche' della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento
degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e
coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di
inerzia o inadempienza. Il dipartimento provvede, in
particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la
coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato
negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto
di dipendenza funzionale tra presidente e commissari
del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome; il controllo successivo della legislazione
regionale ed i profili generali del contenzioso Stato-regioni;
i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni all'estero;
l'attuazione degli statuti delle regioni e province
ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i
problemi delle zone di confine; la promozione ed il
coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia
delle zone montane.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici
e non piu' di undici servizi.
Art. 12.
Dipartimento per gli affari economici
1. Il dipartimento per gli affari economici e' la struttura
di supporto che opera in materia di:
a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla
finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti
economico-finanziari di carattere generale;
b) attivita' di concertazione del Governo con le parti
sociali; monitoraggio e valutazione del conseguimento
degli obiettivi economico-finanziari programmati e degli
andamenti economici generali; occupazione, in riferimento
anche all'attuazione e all'aggiornamento degli accordi
con le parti sociali; interventi per le crisi aziendali
e per l'attuazione degli strumenti di programmazione
negoziata; rapporti con le parti sociali e le amministrazioni
pubbliche interessate.
2. Nell'ambito del dipartimento opera il comitato per
l'emersione del lavoro non regolare.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici
e in non piu' di cinque servizi.
Art. 13.
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
1. Il dipartimento e' la struttura di supporto che
cura in maniera specifica le tematiche relative all'attuazione
ed aggiornamento del protocollo sulle politiche dei
redditi e dell'occupazione. Provvede all'organizzazione
ed alla cura delle attivita' preparatorie delle riunioni
sulla concertazione con le parti sociali e cura le relazioni
con le organizzazioni di categoria e le amministrazioni
interessate. Il dipartimento opera altresi' in materia
di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche
ed occupazionali a livello locale e di interventi per
le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti
della programmazione negoziata. Nell'ambito di tali
materie, il dipartimento cura i rapporti con le parti
sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.
2. Nell'ambito del dipartimento operano il comitato
per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione
e l'Osservatorio per la piccola e media impresa.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici
e in non piu' di sei servizi.
Art. 14.
Ufficio del consigliere diplomatico
1. L'ufficio del consigliere diplomatico assiste il
presidente nella sua attivita' in materia di relazioni
internazionali in Italia e all'estero e, in generale,
negli atti che attengono alla politica estera.
Art. 15.
Ufficio del consigliere militare
1. L'ufficio del consigliere militare assiste il presidente
nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi
che provvedono alla difesa nazionale e cura altresi'
gli affari di interesse della presidenza relativi agli
aspetti militari connessi all'appartenenza dell'Italia
all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO e alla OSCE.
2. Nell'ambito dell'ufficio del consigliere militare
opera, in posizione di autonomia, il servizio per il
coordinamento della produzione di materiali di armamento
di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Al servizio
e' preposto il capo dell'ufficio.
Art. 16.
Ufficio stampa e del portavoce del Presidente
1. L'ufficio stampa e del portavoce del presidente
cura l'informazione inerente all'attivita' del presidente
e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi
di informazione. Operano in raccordo funzionale con
l'ufficio gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio
e le analoghe strutture eventualmente operanti presso
i Sottosegretari della presidenza. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio
dei Ministri, approvato con decreto del presidente in
data 10 novembre 1993.
Art. 17.
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
e' la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale,
fornisce supporto all'attivita' di coordinamento del
presidente ed assiste il sottosegretario alla presidenza
e il segretario generale in materia di attivita' normativa.
Il dipartimento assicura altresi' alla presidenza la
consulenza giuridica di carattere generale. Esso in
particolare:
a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa
legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle
indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento,
la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai
Ministri competenti e in coordinamento con il dipartimento
per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli
emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai
disegni di legge;
c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla
lettera a), la qualita' dei testi normativi e degli
emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneita'
e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per
la semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente, al corretto uso delle diverse fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso
alla decretazione d'urgenza;
e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate
delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e
le analisi appositamente previste e predisposte a corredo
delle iniziative legislative del Governo, curando che
esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario
di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte
costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruita'
dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni
impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni
e alle imprese;
f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di
Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), coordina
e sovrintende all'applicazione delle direttive del presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di AIR, alla introduzione
delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni
ed alla formazione del relativo personale;
h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni
su richiesta degli organi parlamentari;
i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa
regolamentare del Governo;
l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi
e redige regole tecniche di redazione degli stessi;
compie le analisi e formula le proposte di revisione
e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente;
m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso
curato dalla presidenza; cura l'istruttoria delle questioni
di costituzionalita' e i relativi rapporti con gli uffici
della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato;
n) cura i rapporti con le autorita' amministrative
indipendenti relativamente alle questioni riguardanti
la normazione;
o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli
affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni
e Stato-citta', gli adempimenti preliminari per l'espressione
dei pareri sugli atti normativi del Governo;
p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali
e con i competenti uffici informatici della presidenza,
la predisposizione e la diffusione mediante sistemi
informatici della documentazione giuridica a beneficio
delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini;
q) svolge le attivita' di ricerca e documentazione
giuridica ed ogni altra attivita' che ad esso venga
affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal
presidente, dal sottosegretario alla presidenza o dal
segretario generale.
2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalita' dell'art.
9 del decreto del presidente della Repubblica 19 luglio
1989, n. 366:
a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie nella fase ascendente del processo
di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie,
nonche' nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione
europea;
b) assicura, quanto al processo di formazione e di
attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria,
l'esame preliminare della situazione normativa ed economica
interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione
delle norme comunitarie sull'assetto interno.
3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento,
relativamente alle materie di rispettiva competenza,
i settori legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri
senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso
ove l'affidamento venga a cessare.
4. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici
e non piu' di nove servizi.
5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu'
di otto unita' nell'ambito del contingente di esperti
di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002,
n. 137.
Art. 18.
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
1. Il dipartimento per il coordinamento amministrativo
e' la struttura di supporto che opera nel settore dell'attuazione,
in via amministrativa, delle politiche del Governo.
A tale fine, il dipartimento effettua i necessari interventi
di coordinamento e indirizzo, nonche' di monitoraggio,
in vista anche della verifica di fattibilita' delle
iniziative legislative, ed esercita ogni altra attivita'
attinente al coordinamento amministrativo demandata
alla presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle
competenze di carattere politico-amministrativo direttamente
esercitate dal presidente.
2. Il dipartimento fornisce supporto all'attivita'
della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce
il necessario raccordo con le strutture di missione
di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo
e con i commissari straordinari istituiti dal Governo,
ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a
particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo
tra amministrazioni statali.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici
e non piu' di cinque servizi.
Art. 19.
Dipartimento per le pari opportunita'
1. Il dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura
di supporto che opera nell'area funzionale inerente
alla promozione ed al coordinamento delle politiche
di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte
a prevenire e rimuovere le discriminazioni. Della struttura
stessa il presidente si avvale, ai sensi dell'art. 5
del decreto legislativo, per promuovere e coordinare
le azioni di Governo nell'area funzionale suindicata
e quelle volte a consentire l'indirizzo, il coordinamento
e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi
europei. Il dipartimento, in particolare, provvede anche
agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione
delle informazioni e la promozione e il coordinamento
delle attivita' conoscitive, di verifica, controllo,
formazione e informazione nelle materie della parita'
e delle pari opportunita'; alla cura dei rapporti con
le amministrazioni e gli organismi operanti all'Italia
e all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle
iniziative necessarie, in materia, per assicurare la
rappresentanza del Governo negli organismi nazionali
e internazionali.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici
e non piu' di cinque servizi. Presso il dipartimento
opera la segreteria della commissione per le pari opportunita'.
Art. 20.
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
1. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria
e' la struttura di supporto del presidente che opera
nell'area funzionale relativa al coordinamento delle
attivita' di comunicazione istituzionale e delle politiche
relative all'editoria e ai prodotti editoriali. Il dipartimento,
in particolare svolge compiti in materia di attivita'
di informazione, pubblicita' e documentazione istituzionale.
Esso cura altresi' gli affari relativi all'editoria
e alla stampa.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici
e non piu' di nove servizi.
Art. 21.
Dipartimento della funzione pubblica
1. Il dipartimento della funzione pubblica e' struttura
di supporto per il coordinamento e la verifica delle
attivita' in materia di organizzazione e funzionamento
delle pubbliche amministrazioni anche con riferimento
alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali
finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicita',
nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni. Il dipartimento, in particolare,
svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni
di personale e programmazione dei reclutamenti nelle
pubbliche amministrazioni; stato giuridico e trattamento
economico del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche
amministrazioni; gestione stralcio del ruolo unico dei
dirigenti sino alla costituzione dei ruoli delle amministrazioni
dello Stato; cura della banca dati informatica contenente
i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello
Stato; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici
dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni;
cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto
attiene al personale contrattualizzato e cura delle
relazioni sindacali per quanto attiene al personale
delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto
pubblico; assistenza, monitoraggio e verifica relativamente
all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione
e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni. Il dipartimento
esercita altresi' compiti ispettivi sulla razionale
organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale
utilizzazione del personale pubblico.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di sei uffici
e non piu' di ventisei servizi. Presso il dipartimento
opera, inoltre, l'ispettorato per la funzione pubblica,
articolato in due ulteriori servizi.
3. Nell'ambito del dipartimento, alle dirette dipendenze
del Ministro per la funzione pubblica, opera, altresi',
l'ufficio per l'attivita' normativa ed amministrativa
di semplificazione delle norme e delle procedure con
il compito di coadiuvare il Ministro nell'espletamento
di tale attivita'. L'ufficio si articola in un ulteriore
servizio.
4. Il dipartimento continua ad avvalersi degli esperti
e del personale di cui agli articoli 2, commi primo,
secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del presidente
della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro
A allegato allo stesso decreto.
5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu'
di dieci unita' nell'ambito del contingente di esperti
di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002,
n. 137.
Art. 22.
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
1. Il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
e' struttura di supporto ai fini del coordinamento delle
politiche di promozione dello sviluppo della societa'
dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni
per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese.
In particolare il dipartimento cura il supporto per:
la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione
del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, che si traduca in piani di azione
e progetti coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio
e la verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti,
attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia
e l'economicita' delle pubbliche amministrazioni, a
riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese
utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie;
l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio
e la verifica del piano d'azione "governo elettronico";
l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti
innovativi che, attraverso l'interoperabilita' dei sistemi
informativi, riguardano le attivita' di piu' amministrazioni;
l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione
e la realizzazione di progetti di informatizzazione
dell'attivita' e di fornitura di servizi di rete agli
utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nei settori della vita economica e sociale del Paese,
nonche' il coordinamento della ricerca applicata nelle
medesime tecnologie; le attivita' del comitato dei Ministri
per la societa' dell'informazione, nonche' l'attuazione
delle relative decisioni; le attivita' di concertazione
del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di
competenza; salve le competenze attribuite al dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, l'attuazione
delle decisioni degli organismi comunitari ed internazionali
e l'elaborazione delle proposte governative nelle sedi
comunitarie ed internazionali.
2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie si
avvale, inoltre, del Centro tecnico di cui all'art.
24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche', ai
sensi dell'art. 29, comma 7, lettera b), della legge
28 dicembre 2001, n. 448, delle strutture dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, e
adotta le opportune direttive ai fini del coordinamento
dell'attivita' del Centro tecnico e dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione con quella
del dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di
uffici e delle relative risorse umane e strumentali.
3. Il dipartimento cura altresi' il supporto al funzionamento
e all'attivita' dei comitati dei Ministri per la societa'
dell'informazione e per le iniziative di cooperazione
sulla navigazione satellitare.
4. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro
uffici e in non piu' di dodici servizi.
Art. 23.
Dipartimento per le riforme istituzionali
1. Il dipartimento per le riforme istituzionali assicura
al presidente il supporto in materia di coordinamento
finalizzato alla elaborazione delle riforme istituzionali,
relative in particolare agli organi costituzionali o
di rilievo costituzionale, alla rappresentanza italiana
nel Parlamento europeo, al sistema delle autonomie,
allo studio e confronto sulle questioni istituzionali
ed elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative
normative con gli indirizzi del Parlamento e con quelli
di riforma del programma di Governo.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di un ufficio
e non piu' di tre servizi.
Art. 24.
Ufficio del Segretario generale
1. L'ufficio del segretario generale fornisce a quest'ultimo
il supporto per l'attivita' di coordinamento e di raccordo
organizzativo e funzionale tra le diverse strutture,
nonche' per la predisposizione delle iniziative di carattere
normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento
della presidenza. L'ufficio opera nell'area funzionale
della progettazione delle politiche generali e delle
decisioni di indirizzo politico-amministrativo generale.
Svolge funzioni di verifica e monitoraggio dell'attuazione
del programma di Governo, in base alle direttive del
Ministro a cio' delegato, ove nominato, in particolare
l'ufficio:
a) cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione
degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito
della Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;
il monitoraggio degli adempimenti normativi ed amministrativi
in coerenza con gli obiettivi delineati dal programma
di Governo ed il supporto tecnico per il suo aggiornamento;
b) cura la ricerca e lo studio degli elementi conoscitivi
funzionali all'elaborazione degli atti di indirizzo
generale e di direttiva, anche con riferimento alle
tematiche di raccordo tra i diversi livelli di governo;
c) cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo
Chigi, la documentazione economica e tecnica necessaria
alla funzionalita' degli uffici della presidenza;
d) assicura il supporto al segretario generale per
lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 5;
e) assiste il segretario generale, in raccordo con
le altre strutture della presidenza, nell'esercizio
delle funzioni istituzionali di coordinamento e supporto
all'attivita' del presidente nei rapporti con le autorita'
amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie
e con le altre amministrazioni ed enti, assicurando
il quadro conoscitivo e l'istruttoria funzionali allo
studio delle varie problematiche inerenti alle relazioni
in questione;
f) provvede all'esame degli atti e dei documenti sottoposti
al segretario generale, e predispone ricerche e analisi
di carattere giuridico-amministrativo su questioni specifiche;
g) assiste il segretario generale negli adempimenti
connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato,
in attuazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
h) assicura il servizio di segreteria della conferenza
di cui al comma 5;
i) coordina le attivita' di accettazione e di smistamento
della corrispondenza e del settore delle fotocopie;
l) provvede, in collaborazione con gli uffici interessati,
alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato
generale e cura la gestione del protocollo informatico
integrato della presidenza.
2. Nell'ambito dell'ufficio operano la segreteria del
segretario generale e il Centro comunicazioni classificate,
deputato alla trattazione di informazioni classificate
per mezzo di apparati elettronici.
3. E' un servizio dell'ufficio la Segreteria speciale
per le attivita' di cui al comma 1, lettera g).
4. Nell'ambito dell'ufficio opera, a livello di ufficio
dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il
Capo dell'ufficio, l'ufficio studi e rapporti istituzionali
articolato in non piu' di tre servizi. Tale ufficio
assiste il segretario generale nello svolgimento delle
funzioni istituzionali di supporto al presidente del
Consiglio in materia di rapporti tra Governo e confessioni
religiose, di rapporti con le istituzioni internazionali
e comunitarie in raccordo con le altre strutture della
presidenza, nonche' nello svolgimento delle funzioni
di coordinamento e raccordo organizzativo delle attivita'
di organismi e commissioni facenti capo al Segretariato
generale, in materie di particolare impatto strategico
anche sotto il profilo etico e umanitario. Cura altresi'
gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature
amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello
Stato.
5. L'ufficio assicura il supporto organizzativo per
la conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri, convocata
e presieduta dal segretario generale per l'esame preparatorio
delle problematiche inerenti a profili istituzionali
di ordine generale e coinvolgenti piu' amministrazioni.
La conferenza puo' essere convocata, per l'esame di
questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione
del programma di Governo, ove nominato, che la presiede
anche tramite un suo delegato.
6. L'ufficio si articola in non piu' di cinque servizi
e si avvale di tre dirigenti con compiti di consulenza,
studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui
all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti ai sensi dell'art.
9, comma 2, del decreto legislativo.
Art. 25.
Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione
1. Il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione
provvede all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione
del personale della presidenza; alle attivita' di carattere
generale, di studio, di analisi e di verifica delle
funzioni organizzative della presidenza; al supporto
organizzativo degli organi collegiali che operano presso
la presidenza. Il dipartimento cura la gestione del
contenzioso del personale ed assume direttamente la
difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione
e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura le relazioni
sindacali.
2. Nell'ambito del dipartimento opera l'ufficio del
medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria
e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 15,
16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive
modificazioni. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive
impartite dal segretario generale, eventuali strutture
mediche istituite presso la presidenza.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro
uffici e non piu' di dodici servizi.
Art. 26.
Dipartimento per le risorse strumentali
1. Il dipartimento per le risorse strumentali provvede,
in un quadro unitario di programmazione generale annuale
e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento
della presidenza e compatibile con le risorse finanziarie,
all'approvvigionamento di beni e servizi, ivi compresi
quelli di natura informatica nonche' all'ottimale gestione
degli immobili in uso alla presidenza. Il dipartimento
provvede, altresi', alla programmazione e alla realizzazione
delle opere e degli interventi manutentivi dei locali
e degli impianti e al coordinamento degli interventi
strutturali ai fini del-l'applicazione della normativa
concernente la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro. Il dipartimento, inoltre,
predispone e gestisce i programmi di informatizzazione
della presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione
e la gestione dei sistemi informativi automatizzati
e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della
sicurezza e riservatezza. Il dipartimento cura la gestione
dell'autoparco e la sicurezza del servizio di trasporto.
Coordina le attivita' di rilevamento ed elaborazione
dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti
della presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema
statistico nazionale. Il dipartimento predispone, altresi',
progetti pilota di outsourcing anche attraverso l'eventuale
costituzione di societa' miste per la gestione dei servizi
generali di supporto.
2. Il dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti,
provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione
ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze
locative, di acquisizione di beni e servizi, anche di
natura informatica nonche' all'avvio e alla gestione
delle connesse procedure amministrative, ivi comprese
quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione
operativa quale referente unico della presidenza. Il
dipartimento provvede altresi' al collaudo e alla regolare
esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni.
Nell'ambito di tutte le attivita' di competenza, il
dipartimento cura la gestione delle procedure contabili,
ivi compresi la liquidazione delle spese e i pagamenti
in contanti tramite cassiere.
3. Al dipartimento fanno capo i consegnatari del segretariato
generale e il centralino telefonico. Presso il dipartimento
e' collocato il servizio prevenzione e protezione che
supporta il responsabile, a livello centrale, della
prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4. Il dipartimento si articola in tre uffici:
a) ufficio per la fornitura di beni e servizi;
b) ufficio per le infrastrutture;
c) ufficio per l'informatica e la telematica.
5. I capi degli altri dipartimenti, su richiesta del
segretario generale, del capo del dipartimento o del
coordinatore dell'ufficio per l'informatica e la telematica,
designano un responsabile per l'informatica e le telecomunicazioni,
con il compito di interfaccia tra le strutture interne
e il dipartimento.
6. Nel limite delle spese gestite dal segretariato
generale, il coordinatore dell'ufficio per l'informatica
e la telematica e' il responsabile dei sistemi informativi
automatizzati nonche' della sicurezza informatica e
delle telecomunicazioni della presidenza.
7. Il dipartimento si articola in non piu' di 12 servizi
e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza,
studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui
all'art. 5, comma 5.
Art. 27.
Ufficio bilancio e ragioneria
1. L'ufficio bilancio e ragioneria predispone il bilancio
preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario
della gestione.
2. L'ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita'
connessa al controllo della regolarita' amministrativa
e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa
emessi dai centri di responsabilita' e di spesa della
presidenza. Provvede, altresi', alla registrazione dei
relativi impegni nonche' alla validazione dei titoli
di spesa.
3. L'ufficio esercita, inoltre, la vigilanza sui cassieri.
4. All'ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti
gli atti di organizzazione e gestione. Esso riferisce
al segretario generale eventuali osservazioni. Cura,
altresi', i rapporti con il Ministero dell'economia
e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio
ed agli accrediti a favore della presidenza, nonche'
i rapporti con la Corte dei conti, relativamente ai
provvedimenti di competenza soggetti al controllo.
5. L'ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.
Art. 28.
Dipartimento del cerimoniale di Stato
1. Il dipartimento cura il cerimoniale di Stato e assiste
il presidente nell'attivita' di rappresentanza ufficiale,
assicurando il coordinamento delle attivita' di cerimoniale
svolte dalle prefetture; coordina le adesioni, i patronati
e i patrocinii governativi; collabora all'organizzazione
delle visite all'estero del presidente; cura l'istruttoria
relativa alle onorificenze e all'araldica.
2. Nell'ambito del dipartimento operano l'ufficio del
cerimoniale e l'ufficio onorificenze e araldica.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro
servizi.
Art. 29.
Ufficio di segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.
1. L'ufficio di segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali
e secondo gli indirizzi del presidente della conferenza,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
2. L'ufficio in particolare provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle
riunioni della conferenza, ivi compresa l'informazione
relativa alle determinazioni assunte;
b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio
delle funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza
o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo
e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle
regioni e delle province autonome;
c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca
informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni
dello Stato, le regioni e le province autonome;
d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi
di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della conferenza,
a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
e) all'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il responsabile dell'ufficio, ovvero il responsabile
dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, puo' essere incaricato, con decreto
del presidente, di svolgere le funzioni di segretario
della Conferenza unificata e di coordinare l'attivita'
istruttoria e di supporto posta in essere dagli Uffici
stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
4. L'ufficio si articola in non piu' di sei servizi
ed una segreteria tecnica e si avvale di ulteriori dirigenti
fino ad un massimo di cinque.
Art. 30.
Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali
1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali espleta l'attivita' funzionalmente
necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della
conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti
preliminari e conseguenti alle riunioni della conferenza,
ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni
assunte; all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio
delle funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza
o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo
e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e
delle autonomie locali; alle attivita' strumentali al
raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione
tra le amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.
L'ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza
Stato-regioni, a norma dell'art. 29, comma 3, l'attivita'
istruttoria e di supporto per il funzionamento della
conferenza unificata.
2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.
Art. 31.
Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari
1. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari elabora
le predisposizioni di ordine normativo, amministrativo,
tecnico e finanziario necessarie per assicurare le condizioni
di svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni
circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi
per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina
continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma
e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi
nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione
di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni
e con enti aventi competenza in materia di traffico
aereo al fine di assicurare la priorita' degli spostamenti
degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della
qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati,
impiegati per il conseguimento di finalita' istituzionali.
L'ufficio si articola in non piu' di un servizio.
Art. 32.
Ufficio per il controllo interno
1. L'ufficio per il controllo interno, per il perseguimento
degli obiettivi e nelle forme indicate dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, esercita l'attivita' di valutazione
e controllo strategico al fine di verificare l'effettiva
attuazione degli obiettivi contenuti nelle direttive
e in altri atti di indirizzo politico-amministrativo
della presidenza e ne riferisce al segretario generale,
per quanto attiene al funzionamento delle strutture
che compongono il Segretariato generale e ai Ministri
e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilita'
dei medesimi.
2. L'ufficio svolge la funzione di supporto per la
valutazione dei dirigenti secondo previsioni normative
e contrattuali, in conformita' dei criteri adottati
con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
del 20 febbraio 2002. Cura il coordinamento e l'indirizzo
metodologico delle attivita' di controllo di gestione.
L'ufficio opera in posizione di autonomia funzionale.
3. Alla direzione dell'ufficio e' preposto un collegio
composto da tre membri, scelti dal presidente del Consiglio
con proprio decreto tra i dirigenti di prima fascia
o equiparati, docenti universitari, esperti esterni
di comprovata professionalita'. Con il medesimo decreto
e' nominato il presidente del collegio, che e' il capo
della struttura ai sensi dell'art. 18 della legge e
dell'art. 2, comma 8.
4. L'ufficio coordina le strutture istituite, in attuazione
di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, dai dipartimenti ed uffici affidati
alla responsabilita' di Ministri senza portafoglio e
di Sottosegretari di Stato, al fine di assicurare l'omogeneita'
dei criteri e delle metodologie in uso nella presidenza
del Consiglio dei Ministri.
5. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi
e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza,
studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui
all'art. 5, comma 5, per lo sviluppo di interventi di
ottimizzazione dei processi gestionali, per l'aggiornamento
delle metodologie, per la realizzazione di progetti
di sperimentazione.
Art. 33.
Comitato tecnico-scientifico per la valutazione
e il controllo strategico nelle amministrazioni dello
Stato
1. Il comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, si avvale di un ufficio di livello
dirigenziale generale per il coordinamento in materia
di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni
dello Stato. Tale ufficio svolge altresi' compiti di
supporto in ordine alla metodologia dei sistemi di valutazione,
al coordinamento dei controlli di tipo strategico, alla
valutazione della funzionalita' dei sistemi di controllo
interno delle pubbliche amministrazioni. Nell'ambito
dell'ufficio operano l'osservatorio dei controlli interni,
di cui al comma 3 del citato art. 7, nonche' la banca
dati di cui al comma 1 dell'articolo stesso.
2. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi.
Art. 34.
Dipartimento per la protezione civile
1. Il dipartimento per la protezione civile, nell'ambito
degli indirizzi dettati dal presidente ovvero dal Ministro
dell'interno da lui delegato, esercita le funzioni allo
stesso dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401, e dalla normativa in materia
di protezione civile.
2. Il dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte
le attivita' gia' di competenza del Servizio sismico
nazionale;
b) garantire il supporto alle attivita' della commissione
nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi
rischi, del comitato operativo della protezione civile
nonche' del comitato paritetico Stato-regioni-enti locali
di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attivita' concernenti il volontariato
di protezione civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi
istituzionali e scientifici internazionali operanti
nel campo della protezione civile, partecipando attivamente
a progetti di collaborazione internazionale.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di otto
uffici e non piu' di quarantatre servizi. Presso il
dipartimento e' nominato un vice capo dipartimento.
Il dipartimento si avvale di due consulenti, dirigenti
generali di prima fascia, per lo svolgimento di attivita'
di studio e di un consigliere giuridico che operano
alle dirette dipendenze del capo del dipartimento.
Art. 35.
Ufficio nazionale per il servizio civile
1. L'ufficio svolge i compiti previsti dalla legge
8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n.
64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
ed in particolare, cura l'organizzazione, l'attuazione
e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche'
la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed
il controllo, elaborando le direttive ed individuando
gli obiettivi degli interventi per il servizio civile
su scala nazionale.
2. L'ufficio si articola cosi' come stabilito dal decreto
del presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.
Art. 36.
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
opera la struttura di missione denominata "Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga", di cui ai
decreti del presidente del Consiglio dei Ministri 15
novembre 2001 e 15 febbraio 2002, con il compito di
assicurare il necessario supporto amministrativo alla
funzione di indirizzo e coordinamento del comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga e in particolare
del presidente, il quale lo presiede. La struttura,
ferme restando le competenze attribuite alle altre amministrazioni
statali in materia di contrasto alla droga e di recupero
delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, ha il compito di effettuare le attivita'
istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere
di indirizzo e coordinamento del Governo; di predisporre,
in applicazione degli indirizzi generali del Governo,
un piano triennale di contrasto alla diffusione del
fenomeno della droga, nonche' ulteriori proposte e piani
operativi; di acquisire, per il tramite delle amministrazioni
competenti, ed elaborare adeguate statistiche su tutti
gli aspetti del fenomeno della tossicodipendenza; di
predisporre proposte di revisione della vigente legislazione
in materia da sottoporre al comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga; di verificare il rispetto, da
parte dei Ministeri interessati e degli altri soggetti
pubblici e privati operanti nel settore, delle linee-guida
e degli obiettivi previsti dal Piano nonche' da ogni
ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero
dei tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle
risorse finanziarie, sia per l'attuazione degli interventi.
2. Alla struttura di missione, che e' posta funzionalmente
a supporto del commissario straordinario del Governo
per il coordinamento delle politiche antidroga, puo'
essere preposto un responsabile ai sensi degli articoli
28, comma 1, e 18 della legge.
3. La struttura di missione si avvale di quattro unita'
di personale con qualifica dirigenziale con funzioni
di consulenza, collaborazione e studio, nonche' di esperti
nominati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo.
Capo III
Art. 37.
Disposizioni finali
1. Entro il 31 dicembre 2002 sono emanati i decreti
di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1.
2. Sono abrogati il decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni
ed integrazioni, e gli altri decreti del presidente
del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'art.
7, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo concernenti
le strutture generali di cui al presente decreto. L'attuale
organizzazione delle stesse strutture generali resta
comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione
interna di cui al comma 1.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti
per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2002
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 72