IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 186 del 10 agosto 2000, e
in particolare l'art. 22 concernente l'Ufficio del Segretario
generale;
Visto in particolare, l'art. 7, comma 7, del decreto
legislativo n. 303/1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 4 agosto 2000 e successive modificazioni, recante
"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri";
Visto in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4, del suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che
istituisce gli uffici di diretta collaborazione del
Presidente;
Visto in particolare, l'art. 15 del suddetto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina
l'ufficio stampa e del portavoce;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 422, recante norme per l'individuazione
dei titoli professionali del personale da utilizzare
presso le pubbliche amministrazioni per le attivita'
di informazione e di comunicazione e disciplina degli
interventi formativi;
Considerato che occorre determinare le competenze e
l'organizzazione dell'ufficio stampa del Presidente,
ufficio di diretta collaborazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce l'organizzazione e
le funzioni, nell'ambito delle strutture di diretta
collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri,
dell'ufficio stampa del Presidente. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno
del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.
Art. 2.
Competenze e organizzazione dell'ufficio
1. L'ufficio cura l'informazione inerente l'attivita'
del Presidente del Consiglio dei Ministri ed i collegamenti
con gli organi di informazione, nazionali ed internazionali.
2. L'ufficio cura altresi':
l'informazione stampa, radiotelevisiva e tramite Internet
della Presidenza del Consiglio;
l'organizzazione, relativamente alle attivita' di informazione
di cui al punto precedente, in collaborazione con gli
uffici competenti, delle visite di Stato, nonche' di
vertici, convegni e conferenze in Italia e all'estero
cui partecipa il Presidente del Consiglio;
la redazione, diffusione ed archiviazione di note e
comunicati;
l'organizzazione e funzionamento del sito Internet della
Presidenza del Consiglio;
il funzionamento della sala stampa a supporto dell'attivita'
della Presidenza del Consiglio e del Consiglio dei Ministri;
l'organizzazione dell'attivita' di monitoraggio multimediale
e la tenuta dell'archivio multimediale;
la preparazione della rassegna stampa della Presidenza
del Consiglio;
la distribuzione e l'archiviazione di documentazione
informativa e di attualita'.
Nell'ambito delle attivita' di informazione curate dall'ufficio
stampa sono individuate le seguenti aree:
a) area "Servizio stampa";
b) area "Servizio esteri";
c) area "Servizio interni";
d) area "Servizio Internet";
e) area "Servizio comunicazione multimediale";
f) area "Servizio comunicazione integrata".
Ad ogni area e' preposto un capo area.
4. L'ufficio collabora con il segretario del Consiglio
dei Ministri, sottosegretario alla Presidenza, per redigere
il comunicato relativo ai lavori del Consiglio e per
promuovere la piu' diffusa conoscenza in ordine alle
deliberazioni adottate dal Governo e alla progressiva
attuazione di esse.
5. L'ufficio opera in raccordo funzionale e operativo
con i responsabili dell'informazione dei Ministeri ai
fini della comunicazione sull'attivita' di Governo.
Art. 3.
Responsabili delle aree e coordinatore dell'ufficio
1. I capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio tra
operatori del settore dell'informazione, anche estranei
alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica
capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi di informazione
e comunicazione.
2. Ad uno dei capi delle aree di cui all'art. 2, comma
3, lettere a), b) e c) potranno essere conferite le
funzioni di coordinatore dell'ufficio.
3. I capi delle aree di cui al comma 1 devono comunque
essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.
4. Il rapporto di lavoro dei capi area di cui ai commi
precedenti e' disciplinato con contratto di diritto
privato. Il compenso e' articolato in un trattamento
economico fondamentale ed in un trattamento economico
accessorio.
5. Ai capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, lettere
a), b), c), e) ed f) spetta un trattamento economico
fondamentale equiparato al trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad
uffici dirigenziali generali. Spetta, altresi', un trattamento
accessorio determinato contrattualmente in misura non
superiore al trattamento economico accessorio attribuito,
ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di
risultato, ai dirigenti responsabili di uffici dirigenziali
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Al capo dell'area di cui all'art. 2, comma 3, lettera
d) spetta un trattamento economico fondamentale equiparato
al trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale.
Spetta, altresi', un trattamento accessorio articolato
in una voce retributiva pari alla misura minima della
retribuzione di posizione fissa e variabile attribuita
ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla retribuzione
di risultato agli stessi attribuita.
Art. 4.
Personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato
all'ufficio
1. All'ufficio stampa e' assegnato un contingente di
personale addetto ai compiti di supporto organizzativo
non superiore a trentaquattro unita'. Tali unita' sono
scelte tra i dipendenti pubblici appartenenti ai ruoli
della Presidenza ovvero tra dipendenti pubblici di altre
amministrazioni, posti in posizione di aspettativa,
fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste
dai rispettivi ordinamenti. Nel limite massimo di un
terzo, il personale puo' essere scelto tra estranei
alla pubblica amministrazione assunti con contratto
a tempo determinato.
2. Il Presidente del Consiglio puo' nominare, con proprio
decreto, non piu' di due esperti nel settore dell'informazione,
scelti tra persone anche estranee alla pubblica aniministrazione,
di professionalita' adeguate all'incarico da svolgere.
Agli esperti e' attribuito un trattamento economico
determinato con decreto del Presidente del Consiglio.
3. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al
comma 1, e' individuato ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 un incarico di livello
dirigenziale non generale per il coordinamento del supporto
tecnico-operativo e amministrativo alle attivita' delle
aree.
L'ufficio si avvale, altresi', di non piu' di sedici
unita' appartenenti all'area funzionale C o livello
equiparato e di non piu' di diciassette unita' appartenenti
all'area funzionale B o livello equiparato. Gli estranei
all'amministrazione, scelti tra personale in possesso
di professionalita' corrispondenti a quelle
delle aree funzionali delle amministrazioni pubbliche
definite nei contratti collettivi e a queste equiparate
per quanto attiene alle funzioni, possono essere richiamati
a ricoprire posizioni corrispondenti per non piu' di
sei unita' all'area funzionale C e per non piu' di cinque
all'area funzionale B. Le posizioni di cui al
comma 2 del presente articolo e di cui all'art. 3, non
sono comprese nell'ambito del contingente complessivo
di cui al comma 1.
4. Gli estranei alla pubblica amministrazione sono assunti
con contratti individuali di lavoro, regolati dalle
norme di diritto privato del lavoro subordinato, ovvero
con contratti individuali di collaborazione coordinata
e continuativa, di durata non superiore all'incarico
governativo.
Art. 5.
Trattamento economico del personale dirigenziale
1. Al dirigente di seconda fascia assegnato all'ufficio
stampa del Presidente di cui all'art. 4, comma 2, del
presente decreto, oltre al trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali,
spetta un trattamento economico accessorio pari a quello
massimo spettante ai dirigenti responsabili di uffici
dirigenziali non generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Spetta, inoltre, una indennita' sostitutiva
della retribuzione di risultato non superiore al cinquanta
per cento della misura massima della retribuzione di
posizione spettante ai dirigenti di seconda fascia in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
a fronte delle responsabilita', della qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita' ad orari
disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
Art. 6.
Indennita' di diretta collaborazione del personale non
dirigenziale
1. Al personale non dirigenziale assegnato all'ufficio
spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale,
una indennita' onnicomprensiva, sostitutiva dei compensi
per lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva
e la qualita' della prestazione individuale, determinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
in misura non superiore a L. 2.700.000 mensili lorde
per il personale inquadrato nell'area C, e non superiore
a L. 1.800.000 mensili lorde per il personale inquadrato
nell'area B a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad effettuare orari
disagevoli.
Art. 7.
Durata e cessazione dell'assegnazione all'ufficio stampa
1. Il personale appartenente a qualunque area, dipendente
da amministrazioni pubbliche, assegnato all'ufficio
stampa del Presidente, puo' essere restituito, anche
a richiesta, agli uffici di provenienza con atto del
Presidente che ne ha disposto l'assegnazione.
2. Gli atti di nomina, di conferimento di incarichi,
di attribuzioni di funzioni e quelli di assegnazione
relativi al personale di cui al comma 1 cessano di avere
effetto dal giuramento del nuovo Governo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, cessa, altresi',
immediatamente ed automaticamente l'erogazione al personale
dei trattamenti economici e di ogni altro emolumento
comunque correlati alla utilizzazione nell'ufficio stampa
del Presidente.
4. Salvo i trattamenti economici piu' favorevoli previsti
dal presente decreto, per il periodo di servizio prestato
nell'ufficio stampa del Presidente, il personale, anche
di prestito, conserva la posizione economica ricoperta
negli uffici di provenienza al momento dell'assegnazione
ovvero nelle amministrazioni di appartenenza al momento
del collocamento in posizione di aspettativa, di fuori
ruolo o di comando, ed ha diritto al corrispondente
trattamento economico.
5. Il servizio prestato nell'ufficio stampa del Presidente
e' utile come servizio prestato nelle amministrazioni
di appartenenza.
Art. 8.
Oneri
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre
1999, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
decreto fanno carico alle disponibilita' di cui al centro
di responsabilita' n. 1 - Segretariato generale.
2. Il conferimento di incarichi presso l'ufficio stampa
del Presidente a personale estraneo alle amministrazioni
pubbliche puo' effettuarsi entro limiti di spesa previsti
dagli stanziamenti di bilancio di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 9.
Efficacia
1. Il presente decreto ha effetto dall'11 giugno 2001.
2. I compensi corrisposti per lavoro straordinario,
per la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale si compensano con le indennita'
di diretta collaborazione stabilite nel presente decreto.
Eventuali maggiori somme corrisposte ai dipendenti sono
irripetibili.
Il presente decreto sara' trasmesso, per gli adempimenti
di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Berlusconi