IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 186 del 10 agosto 2000, e in particolare
l'art. 22 concernente l'Ufficio del Segretario generale;
Visto in particolare, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo
n. 303/1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 4 agosto 2000 e successive modificazioni, recante "Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri";
Visto in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4, del suddetto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce gli
uffici di diretta collaborazione del Presidente;
Visto in particolare, l'art. 15 del suddetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri che disciplina l'ufficio stampa e
del portavoce;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
2001, n. 422, recante norme per l'individuazione dei titoli
professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche
amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione
e disciplina degli interventi formativi;
Considerato che occorre determinare le competenze e l'organizzazione
dell'ufficio stampa del Presidente, ufficio di diretta collaborazione
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce l'organizzazione e le funzioni,
nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri, dell'ufficio stampa del Presidente.
Resta
fermo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno del
Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.
Art. 2.
Competenze e organizzazione dell'ufficio
1. L'ufficio cura l'informazione inerente l'attivita' del Presidente
del Consiglio dei Ministri ed i collegamenti con gli organi
di informazione, nazionali ed internazionali.
2. L'ufficio cura altresi':
l'informazione stampa, radiotelevisiva e tramite Internet della
Presidenza del Consiglio;
l'organizzazione, relativamente alle attivita' di informazione
di cui al punto precedente, in collaborazione con gli uffici
competenti, delle visite di Stato, nonche' di vertici, convegni
e conferenze in Italia e all'estero cui partecipa il Presidente
del Consiglio;
la redazione, diffusione ed archiviazione di note e comunicati;
l'organizzazione e funzionamento del sito Internet della Presidenza
del Consiglio;
il funzionamento della sala stampa a supporto dell'attivita'
della Presidenza del Consiglio e del Consiglio dei Ministri;
l'organizzazione dell'attivita' di monitoraggio multimediale
e la tenuta dell'archivio multimediale;
la preparazione della rassegna stampa della Presidenza del Consiglio;
la distribuzione e l'archiviazione di documentazione informativa
e di attualita'.
Nell'ambito delle attivita' di informazione curate dall'ufficio
stampa sono individuate le seguenti aree:
a) area "Servizio stampa";
b) area "Servizio esteri";
c) area "Servizio interni";
d) area "Servizio Internet";
e) area "Servizio comunicazione multimediale";
f) area "Servizio comunicazione integrata".
Ad ogni area e' preposto un capo area.
4. L'ufficio collabora con il segretario del Consiglio dei
Ministri, sottosegretario alla Presidenza, per redigere il comunicato
relativo ai lavori del Consiglio e per promuovere la piu' diffusa
conoscenza in ordine alle deliberazioni adottate dal Governo
e alla progressiva attuazione di esse.
5. L'ufficio opera in raccordo funzionale e operativo con i
responsabili dell'informazione dei Ministeri ai fini della comunicazione
sull'attivita' di Governo.
Art. 3.
Responsabili delle aree e coordinatore dell'ufficio
1. I capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio tra operatori del settore
dell'informazione, anche estranei alla pubblica amministrazione,
in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei
mezzi di informazione e comunicazione.
2. Ad uno dei capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, lettere
a), b) e c) potranno essere conferite le funzioni di coordinatore
dell'ufficio.
3. I capi delle aree di cui al comma 1 devono comunque essere
iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.
4. Il rapporto di lavoro dei capi area di cui ai commi precedenti
e' disciplinato con contratto di diritto privato. Il compenso
e' articolato in un trattamento economico fondamentale ed in
un trattamento economico accessorio.
5. Ai capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, lettere a),
b), c), e) ed f) spetta un trattamento economico fondamentale
equiparato al trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad
uffici dirigenziali generali. Spetta, altresi', un trattamento
accessorio determinato contrattualmente in misura non superiore
al trattamento economico accessorio attribuito, ivi compresa
la quota relativa alla retribuzione di risultato, ai dirigenti
responsabili di uffici dirigenziali generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
6. Al capo dell'area di cui all'art. 2, comma 3, lettera d)
spetta un trattamento economico fondamentale equiparato al trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello
dirigenziale non generale. Spetta, altresi', un trattamento
accessorio articolato in una voce retributiva pari alla misura
minima della retribuzione di posizione fissa e variabile attribuita
ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e alla retribuzione di risultato
agli stessi attribuita.
Art. 4.
Personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato all'ufficio
1. All'ufficio stampa e' assegnato un contingente di personale
addetto ai compiti di supporto organizzativo non superiore a
trentaquattro unita'. Tali unita' sono scelte tra i dipendenti
pubblici appartenenti ai ruoli della Presidenza ovvero tra dipendenti
pubblici di altre amministrazioni, posti in posizione di aspettativa,
fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai
rispettivi ordinamenti. Nel limite massimo di un terzo, il personale
puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione
assunti con contratto a tempo determinato.
2. Il Presidente del Consiglio puo' nominare, con proprio decreto,
non piu' di due esperti nel settore dell'informazione, scelti
tra persone anche estranee alla pubblica aniministrazione, di
professionalita' adeguate all'incarico da svolgere. Agli esperti
e' attribuito un trattamento economico determinato con decreto
del Presidente del Consiglio.
3. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1,
e' individuato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 un incarico di livello dirigenziale non
generale per il coordinamento del supporto tecnico-operativo
e amministrativo alle attivita' delle aree.
L'ufficio si avvale, altresi', di non piu' di sedici unita'
appartenenti all'area funzionale C o livello equiparato e di
non piu' di diciassette unita' appartenenti all'area funzionale
B o livello equiparato. Gli estranei all'amministrazione, scelti
tra personale in possesso di professionalita' corrispondenti
a quelle
delle aree funzionali delle amministrazioni pubbliche definite
nei contratti collettivi e a queste equiparate per quanto attiene
alle funzioni, possono essere richiamati a ricoprire posizioni
corrispondenti per non piu' di sei unita' all'area funzionale
C e per non piu' di cinque all'area funzionale B. Le posizioni
di cui al
comma 2 del presente articolo e di cui all'art. 3, non sono
comprese nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma
1.
4. Gli estranei alla pubblica amministrazione sono assunti con
contratti individuali di lavoro, regolati dalle norme di diritto
privato del lavoro subordinato, ovvero con contratti individuali
di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore
all'incarico governativo.
Art. 5.
Trattamento economico del personale dirigenziale
1. Al dirigente di seconda fascia assegnato all'ufficio stampa
del Presidente di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto,
oltre al trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad uffici dirigenziali non generali, spetta un trattamento economico
accessorio pari a quello massimo spettante ai dirigenti responsabili
di uffici dirigenziali non generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Spetta, inoltre, una indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato non superiore al cinquanta per cento
della misura massima della retribuzione di posizione spettante
ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri a fronte delle responsabilita', della
qualificazione professionale posseduta, della disponibilita'
ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
Art. 6.
Indennita' di diretta collaborazione del personale non dirigenziale
1. Al personale non dirigenziale assegnato all'ufficio spetta,
in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennita'
onnicomprensiva, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario,
per la produttivita' collettiva e la qualita' della prestazione
individuale, determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, in misura non superiore a L. 2.700.000 mensili
lorde per il personale inquadrato nell'area C, e non superiore
a L. 1.800.000 mensili lorde per il personale inquadrato nell'area
B a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita'
e di disponibilita' ad effettuare orari disagevoli.
Art. 7.
Durata e cessazione dell'assegnazione all'ufficio stampa
1. Il personale appartenente a qualunque area, dipendente da
amministrazioni pubbliche, assegnato all'ufficio stampa del
Presidente, puo' essere restituito, anche a richiesta, agli
uffici di provenienza con atto del Presidente che ne ha disposto
l'assegnazione.
2. Gli atti di nomina, di conferimento di incarichi, di attribuzioni
di funzioni e quelli di assegnazione relativi al personale di
cui al comma 1 cessano di avere effetto dal giuramento del nuovo
Governo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, cessa, altresi', immediatamente
ed automaticamente l'erogazione al personale dei trattamenti
economici e di ogni altro emolumento comunque correlati alla
utilizzazione nell'ufficio stampa del Presidente.
4. Salvo i trattamenti economici piu' favorevoli previsti dal
presente decreto, per il periodo di servizio prestato nell'ufficio
stampa del Presidente, il personale, anche di prestito, conserva
la posizione economica ricoperta negli uffici di provenienza
al momento dell'assegnazione ovvero nelle amministrazioni di
appartenenza al momento del collocamento in posizione di aspettativa,
di fuori ruolo o di comando, ed ha diritto al corrispondente
trattamento economico.
5. Il servizio prestato nell'ufficio stampa del Presidente e'
utile come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza.
Art. 8.
Oneri
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999,
gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto fanno
carico alle disponibilita' di cui al centro di responsabilita'
n. 1 - Segretariato generale.
2. Il conferimento di incarichi presso l'ufficio stampa del
Presidente a personale estraneo alle amministrazioni pubbliche
puo' effettuarsi entro limiti di spesa previsti dagli stanziamenti
di bilancio di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi
a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Art. 9.
Efficacia
1. Il presente decreto ha effetto dall'11 giugno 2001.
2. I compensi corrisposti per lavoro straordinario, per la
produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione
individuale si compensano con le indennita' di diretta collaborazione
stabilite nel presente decreto. Eventuali maggiori somme corrisposte
ai dipendenti sono irripetibili.
Il presente decreto sara' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Berlusconi