Art. 8
Poteri del Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
1. I decreti di cui allarticolo 21, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo
di legittimita della Corte dei conti. Il Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla
organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato
generale ed e responsabile, di fronte al Presidente del
Consiglio dei Ministri, dellesercizio delle funzioni di
cui allarticolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi
dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti,
ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi
e funzioni a personale diverso da quello di cui allarticolo
18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.