Art. 8
Poteri del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. I decreti di cui allarticolo 21, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a
controllo preventivo di legittimita della Corte
dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione
e alla gestione amministrativa del Segretariato generale
ed e responsabile, di fronte al Presidente del
Consiglio dei Ministri, dellesercizio delle funzioni
di cui allarticolo 19 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio
o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante
delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti
e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi
compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi
e funzioni a personale diverso da quello di cui allarticolo
18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.