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Patrocini e adesioni
Regole generali
- Il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
è concesso a titolo gratuito per iniziative
organizzate nel territorio nazionale o allestero
di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico,
storico, sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano
scopi o finalità
commerciali;
- Il patrocinio è concesso ad una singola
iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe
o affini e non può essere accordato in via
permanente;
- In aggiunta al patrocinio può essere concesso
lutilizzo dellemblema dello Stato alle
iniziative di elevato rilievo istituzionale o aventi
finalità
proprie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Le richieste volte ad ottenere la concessione
del patrocinio sono inoltrate alla Presidenza del Consiglio
in via prioritaria tramite le Prefetture - Uffici Territoriali
del Governo e i Ministeri competenti, corredate dalla
documentazione utile alla valutazione dei requisiti
richiesti per la concessione;
- Il Dicastero o lUfficio Territoriale del
Governo competente provvedono a trasmettere listanza
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri corredata
del proprio motivato parere e di ogni utile notizia
sulla natura delliniziativa
e sulla serietà degli organizzatori;
- Il patrocinio è accordato esclusivamente
per iscritto;
- Al termine delliniziativa gli atti ufficiali
conclusivi ed un esemplare della documentazione su
cui
è stata impressa lattestazione della concessione
del patrocinio devono essere trasmessi alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri può
partecipare finanziariamente alla realizzazione di
quelle iniziative di cui al punto 3) attraverso
un contributo fino ad un massimo del 40% delle spese
di realizzazione formalmente documentate e previa
valutazione della consistenza dei mezzi conferiti
alliniziativa, nonché
del piano finanziario relativo.
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Indice
Attivitą dell'Ufficio
Pubblicazioni
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